procedimento
Art. 25. Procedimento1.La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
((2.La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.))3.In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
4.Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
5.La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.
6.Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
7.L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
((2.La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.))3.In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
4.Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
5.La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.
6.Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
7.L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-12-19, n. 202319181Provvedimento:Leggi di più...- ammortizzatori sociali·
- art. 25 d.lgs. n. 148 del 2015·
- bilanciamento tra interessi·
- Cassa integrazione guadagni (CIGS)·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- normativa sulla crisi d'impresa·
- procedimento di riesame·
- proroga della CIGS·
- riorganizzazione aziendale·
- sospensione del procedimento amministrativo·
- tutela della continuità aziendale·
- verifica degli impegni aziendali
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-15, n. 202403393Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto CIGS·
- art. 101 c.p.a.·
- art. 87 c.p.a.·
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)·
- genericità dei motivi di appello·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di proporzionalità·
- procedimento di riesame CIGS·
- proporzionalità della revoca CIGS·
- ricorso amministrativo·
- tutela del diritto di difesa
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202302901Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 d.lgs. n. 124/2004·
- art. 2112 c.c.·
- art. 44 d.l. n. 109/2018·
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)·
- clausola risolutiva espressa·
- fallimento·
- giurisdizione amministrativa·
- impugnazione provvedimento amministrativo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di irretroattività delle norme sfavorevoli·
- principio di legalità·
- procedimento amministrativo·
- responsabilità solidale·
- retrocessione di azienda·
- sanzione amministrativa·
- tutela dei lavoratori