(norme finali)

Art. 22.(Norme finali)1.Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico. 2.Le condizioni generali di servizio, ((predisposte)) dal fornitore del servizio universale, sono approvate ((dall'autorita' di regolamentazione)), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. ((2-bis.All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2-ter.Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.))
Entrata in vigore il 29 aprile 2011

Sentenze8


  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-05, n. 202405966
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 23 Cost.·
    • art. 65 d.l. 50/2017·
    • autorizzazione generale·
    • carenza di istruttoria·
    • carenza di motivazione·
    • contributo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni·
    • corrieri espressi·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • finanziamento autorità di regolamentazione·
    • offerta al pubblico·
    • principio di non discriminazione·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di trasparenza·
    • servizi postali·
    • violazione direttive europee

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-06-15, n. 202107161
    Provvedimento:
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    • art. 20, 21 e 22 del Codice del consumo·
    • art. 27 del Codice del consumo·
    • carenza di istruttoria·
    • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
    • comunicazioni commerciali·
    • diritto di difesa·
    • giusto procedimento·
    • intervento ad opponendum·
    • motivazione del provvedimento·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • principio di corrispondenza tra risultanze istruttorie e contenuto della delibera·
    • proporzionalità della sanzione·
    • pubblicazione del dispositivo sanzionatorio·
    • pubblicità ingannevole·
    • regolamentazione settore postale·
    • rigetto degli impegni·
    • sanzione amministrativa·
    • servizi postali·
    • tempestività delle notifiche·
    • trasparenza informativa·
    • tutela dei consumatori·
    • usucapione

  • 5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-11-22, n. 201300736
    Provvedimento:
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    • Aiuti di Stato·
    • Autonomia organizzativa Poste Italiane·
    • Competenza TAR·
    • Contratto di programma Poste Italiane·
    • Criteri di ragionevolezza·
    • Direttive comunitarie servizio postale·
    • Distanze di accessibilità·
    • Equilibrio economico Uffici Postali·
    • Giurisdizione TAR·
    • Legittima azione comunale·
    • Legittimazione passiva Ministeri·
    • Principio di economicità·
    • Razionalizzazione rete postale·
    • Servizi bancari·
    • Servizio postale universale
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