(fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).1.Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. ((7))3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 450) che "Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilita' e sterilita' per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilita' e della sterilita', in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2020

Sentenze10


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-04, n. 202000410
    Provvedimento:
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    • accreditamento istituzionale·
    • annullamento di decreti assessoriali·
    • diritti dei pazienti·
    • diritti delle strutture sanitarie private·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • network regionale dei centri PMA·
    • ordinanza di chiusura temporanea·
    • procreazione medicalmente assistita (PMA)·
    • regole per la contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie·
    • requisiti per l'accreditamento·
    • soccombenza·
    • spese di giudizio·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento

  • 2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601556
    Provvedimento:
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    • accesso prestazioni PMA·
    • autonomia organizzativa·
    • budget PMA·
    • centro unico di prenotazione·
    • contrattualizzazione SSR·
    • Corte Costituzionale 162/2014·
    • discrezionalità tecnica·
    • disparità di trattamento·
    • LEA·
    • legge 40/2004·
    • libertà di iniziativa economica·
    • PMA eterologa·
    • regime tariffario·
    • riparto di competenze·
    • strutture private accreditate

  • 3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601562
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione preventiva per prestazioni extraregioni·
    • budget per prestazioni di PMA·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • livelli essenziali di assistenza (LEA)·
    • parità di trattamento·
    • procreazione medicalmente assistita (PMA)·
    • ripartizione delle risorse tra strutture pubbliche e private·
    • sindacato di legittimità·
    • violazione di art. 18 l. 40/2004·
    • violazione di art. 32 Cost.·
    • violazione di art. 8 bis d.lgs. 509/1992

  • 4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600944
    Provvedimento:
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    • accreditamento dei centri PMA·
    • art. 2058 c.c.·
    • competenza delle strutture sanitarie pubbliche e private·
    • decreto assessoriale·
    • diritti dei pazienti·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • fase sperimentale di accreditamento·
    • illegittimità derivata·
    • improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • manifesta illogicità e contraddittorietà·
    • principio di buon andamento e imparzialità·
    • principio di libera scelta degli assistiti·
    • requisiti tecnico-scientifici e organizzativi dei centri PMA·
    • riorganizzazione dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)·
    • risarcimento danni in forma specifica·
    • violazione art. 8 bis dello Statuto della Regione Siciliana·
    • violazione legge 19 febbraio 2004 n. 40

  • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-07, n. 201600891
    Provvedimento:
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    • accreditamento delle strutture sanitarie·
    • criteri di selezione dei centri PMA·
    • determinazione delle tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa·
    • diritti dei pazienti e accesso alle cure·
    • piano sanitario regionale·
    • regime di copayment·
    • responsabilità politica e amministrativa degli organi regionali·
    • riorganizzazione dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)·
    • usucapione del decreto assessoriale·
    • violazione di legge e eccesso di potere
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