Art 8

Art. 8.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonche' agli enti previdenziali per le gestioni di malattia, di assumere nuovo personale, fatto salvo l'espletamento dei concorsi in atto e comunque gia' indetti.
Agli enti medesimi e' fatto divieto di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari.
Eventuali deroghe al comma precedente per dimostrate improrogabili esigenze debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e con la regione interessata.
Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura di posti gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GIUGNO 1977, N.349)) Sono nulle le clausole degli accordi a carattere regionale, provinciale o locale, stipulati dagli enti, casse e gestioni di assistenza malattia con le categorie di cui al precedente comma, che contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.
Entrata in vigore il 30 giugno 1977

Sentenze112

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