Art 44
Art. 44.
Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.
Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.