Art 50

Art. 50.

Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore e' ammesso ad esporre le sue deduzioni.

L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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