precedenza nell'assegnazione di sede

Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede1.La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.2.I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Nota all'art. 21:
- Le categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950 (Riodinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le seguenti minorazioni:
"TABELLA A" LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - o).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. Le perdite totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale di due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacita' lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita' a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordita' bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformita', nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, de- terminate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravita' non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravita' non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vendansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilita' del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidita' totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di esssa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro ditta della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrita' dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo".
Entrata in vigore il 17 luglio 1992

Sentenze112


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-12-05, n. 202318192
    Provvedimento:
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    • Art. 33 comma 5 L. 104/1992·
    • Assistenza familiare·
    • Attività gestionale·
    • Bando concorso pubblico·
    • Compensazione spese·
    • Diritto soggettivo scelta sede lavoro·
    • Dotazione organica·
    • Eterointegrazione bando·
    • Giurisdizione giudice amministrativo·
    • Giurisdizione giudice ordinario·
    • Handicap·
    • Inammissibilità ricorso·
    • INPS·
    • Potere datoriale

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-05, n. 202402196
    Provvedimento:
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    • art. 21 l. n. 104/1992·
    • art. 33 comma 5 l. n. 104/1992·
    • art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
    • art. 63 d.lgs. n. 165/2001·
    • bilanciamento di interessi·
    • concorso pubblico·
    • difetto di giurisdizione·
    • diritti dei disabili·
    • diritto soggettivo non procedimentalizzato·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • graduatorie concorsuali·
    • principio di solidarietà·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • scelta della sede di lavoro·
    • tutela cautelare monocratica·
    • tutela dei dati personali

  • 3. TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-11-30, n. 202317973
    Provvedimento:
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    • art. 33 comma 5 L. 104/1992·
    • assegnazione della sede di lavoro·
    • bilanciamento degli interessi·
    • concorso pubblico·
    • difetto di giurisdizione·
    • diritti soggettivi non procedimentalizzati·
    • disabilità e art. 21 L. 104/1992·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • graduatoria concorsuale·
    • inammissibilità del ricorso·
    • spese compensate·
    • tutela dei diritti dei disabili

  • 4. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-02-20, n. 202301106
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 21 Legge 104/1992·
    • art. 52 del Decreto Legislativo 196/2003·
    • art. 601 Decreto Legislativo 297/1994·
    • mobilità del personale scolastico·
    • nomina commissario ad acta·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • precedenza nelle assegnazioni di sede·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • spese di giudizio·
    • tutela della privacy·
    • violazione del giudicato

  • 5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202203214
    Provvedimento:
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    • art. 33 legge n. 104/1992·
    • commissario ad acta·
    • contratti collettivi mobilità docenti·
    • esecuzione delle sentenze·
    • inadempimento amministrativo·
    • mobilità docenti·
    • precedenza per assistenza a disabili·
    • spese processuali
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