benefici

Art. 15. Benefici1.Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a)contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b)contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c)assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
2.I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 6 luglio 2000
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