avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

Art. 38. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"1.L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2.Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
a)il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto;
b)i restanti (( . . . )) e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli (( . . . )) e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. ((5))3.Gli (( . . . )) ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2. ((5))4.L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO ((4))
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che tale modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001

Sentenze29


  • 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-12-10, n. 201811916
    Provvedimento:
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    • avanzamento di carriera·
    • concorso pubblico·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • principi di buon andamento e economicità·
    • principio di par condicio·
    • specificità delle procedure concorsuali nelle amministrazioni militari·
    • trasparenza delle procedure concorsuali·
    • valutazione dei titoli·
    • violazione del D.P.R. 487/1994

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-10, n. 201700396
    Provvedimento:
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    • anzianità di servizio·
    • concorso pubblico·
    • criteri di preferenza·
    • disciplina concorsi militari·
    • D.P.R. 487/1994·
    • graduatoria concorsuale·
    • infondatezza del ricorso·
    • legge 167/97·
    • normativa sui concorsi pubblici·
    • parità di merito·
    • promozione interna·
    • sospensiva·
    • spese di giudizio·
    • valutazione delle prove concorsuali

  • 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-07-18, n. 201608213
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 38 ter co. 2 d.lgs. 198/1995·
    • art. 94 DPR 3/1957·
    • avanzamento di grado·
    • compensazione spese di giudizio·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • graduatoria concorsuale·
    • principio di buon andamento e imparzialità della P.A.·
    • procedura concorsuale·
    • retrodatazione promozione·
    • sanzioni disciplinari·
    • violazione di legge

  • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-11-10, n. 201411215
    Provvedimento:
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    • art. 7 l. n. 241/90·
    • autotutela amministrativa·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • graduatoria concorsuale·
    • legittimo affidamento·
    • onere della comunicazione di avvio del procedimento·
    • procedimento concorsuale·
    • prova dei requisiti·
    • requisiti di ammissione ai concorsi pubblici·
    • violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo

  • 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400982
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • costituzionalità delle norme·
    • criterio funzionale·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • equiparazione economica·
    • inammissibilità dell'azione di accertamento·
    • interesse legittimo vs diritto soggettivo·
    • legittimità costituzionale dei decreti legislativi·
    • progressioni di carriera·
    • riquadramento del personale
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