avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"
Art. 38. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"1.L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2.Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
a)il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto;
b)i restanti (( . . . )) e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli (( . . . )) e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. ((5))3.Gli (( . . . )) ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2. ((5))4.L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO ((4))
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che tale modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
2.Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
a)il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto;
b)i restanti (( . . . )) e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli (( . . . )) e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle (( . . . )) e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli (( . . . )) e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. ((5))3.Gli (( . . . )) ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2. ((5))4.L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO ((4))
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che tale modifica decorre dal 1 gennaio 2002.