avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

Art. 39. Avanzamento degli ispettori
e sovrintendenti in particolari condizioni1.Gli ispettori ed i sovrintendenti che:
a)siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti;
b)siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;
c)inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento;
sono promossi, previo giudizio di idoneita',
Entrata in vigore il 22 settembre 1995
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