Art. 18.(( (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna).))((1.Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a)se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi e' la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
b)se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
c)se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.))-------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 24 giugno 2010, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2010, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2021
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