condizioni di accesso ai servizi

Art. 13. Condizioni di accesso ai servizi1.Il gestore dell'infrastruttura garantisce, e quindi fornisce, a tutte le imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, la fornitura dei seguenti servizi costituenti il pacchetto minimo di accesso:
a)trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura;
b)diritto di utilizzo della capacita' assegnata;
c)uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi;
d)controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento ed instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;
e)uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
f)tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
2.Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito:
a)stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;
b)scali merci;
c)scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra;
d)aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
e)centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocita' o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati;
f)altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonche' gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni;
g)infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;
h)impianti e attrezzature di soccorso;
i)aree o impianti per l'approvvigionamento di combustibile, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente.
3.Il collegamento tra gli impianti di servizio e l'infrastruttura ferroviaria e' disciplinato da specifici contratti di raccordo, il cui schema tipo e' riportato nel prospetto informativo della rete.
Tali contratti devono contenere condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti.
4.Per garantire la totale trasparenza e l'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), g) e i), cosi' come la fornitura di servizi in tali impianti nei casi in cui l'operatore di tale impianto di servizio e' controllato, direttamente o indirettamente, da una societa' che e' anche attiva e detiene una posizione dominante sui mercati nazionali dei servizi di trasporto ferroviario per il quale il servizio e' utilizzato, gli operatori di detti impianti di servizio sono organizzati in modo tale da essere indipendenti da tale societa' sotto il profilo organizzativo e decisionale. L'indipendenza non comporta la costituzione di un'entita' giuridica distinta per gli impianti di servizio e puo' essere realizzata mediante l'organizzazione di divisioni distinte all'interno di una stessa entita' giuridica.
5.Per tutti gli impianti di servizio di cui al comma 2, l'operatore e la societa' di cui al comma 4 tengono una contabilita' separata, anche mediante l'aggregazione per categorie di impianti gestiti dall'operatore medesimo, con evidenza nel conto economico e nella situazione patrimoniale finanziaria. Se l'esercizio di un impianto di servizio e' assicurato da un gestore dell'infrastruttura oppure quando l'operatore dell'impianto di servizio e' controllato, direttamente o indirettamente, da un gestore dell'infrastruttura, la conformita' ai requisiti del comma 4 e del presente comma si considera dimostrata se sono rispettate le condizioni previste all'articolo 11.
6.Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui al comma 2 e di fornitura dei servizi, ove forniti, e' data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall'organismo di regolazione. Dette richieste possono essere respinte, motivando per iscritto la decisione di diniego, solo se esistono alternative valide che consentono di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri sullo stesso itinerario, o su itinerari alternativi o su altri impianti, a condizioni economicamente accettabili. La presente disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie, ma ad ottimizzare ed efficientare la capacita' utilizzata nell'impianto.
7.Se esistono conflitti fra diverse richieste, l'operatore dell'impianto di servizio di cui al comma 2 cerca di soddisfare, nella misura del possibile, tutte le richieste. Se non esiste alcuna alternativa valida e se non e' possibile soddisfare tutte le richieste di capacita' per l'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il richiedente puo' presentare un reclamo all'organismo di regolazione, il quale esamina il caso e, se opportuno, interviene per assicurare che a detto richiedente sia riservata una parte adeguata della capacita'.
8.Se un impianto di servizio di cui al comma 2, non e' utilizzato per almeno due anni consecutivi e le imprese ferroviarie hanno manifestato interesse ad accedere all'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il proprietario rende pubblico, anche mediante una informativa pubblicitaria nel medesimo impianto, che la gestione dell'impianto di servizio e' data in locazione o in leasing come impianto di servizio, in tutto o in parte, a meno che l'operatore di detto impianto di servizio non dimostri che un progetto di riconversione in corso ne impedisce l'uso da parte di un'impresa ferroviaria.
9.Qualora l'operatore dell'impianto di servizio fornisca i sotto indicati servizi complementari, questi ultimi sono forniti a richiesta delle imprese ferroviarie, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti:
a)corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;
b)preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni;
c)controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose;
d)assistenza alla circolazione di treni speciali;
e)servizi di manovra.
10.Relativamente alla corrente di trazione di cui al comma 9, lettera a), il relativo prezzo di fornitura e' determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Tenuto conto delle variazioni delle condizioni del mercato dell'energia elettrica, il fornitore del servizio applica meccanismi di conguaglio alle imprese ferroviarie, in positivo o in negativo, sulla base dei costi di approvvigionamento da esso effettivamente sostenuti.
11.L'operatore dell'impianto di servizio o il gestore dell'infrastruttura possono, su richiesta delle imprese ferroviarie, fornire, ove effettuati, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti i seguenti servizi ausiliari:
a)accesso alla rete di telecomunicazioni;
b)fornitura di informazioni complementari;
c)ispezione tecnica del materiale rotabile;
d)servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri;
e)servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocita' o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
12.Fermo restando il rispetto del principio di non discriminazione, l'operatore dell'impianto di servizio o il gestore dell'infrastruttura non sono obbligati a fornire i servizi di cui al comma 11.
13.Le procedure ed i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note all'art. 13:
La direttiva 2009/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2009, n. L 211.
L'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, cosi' recita:
"Art. 29. (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione.
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.".
La legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, S.O.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 24 luglio 2015
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