Art 5

Art. 5.
Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di cui al precedente art. 2, e' autorizzata l'erogazione in favore del Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:
lire 23 miliardi nell'anno 1970;
lire 137 miliardi nell'anno 1971;
lire 169 miliardi nell'anno 1972;
lire 263 miliardi nell'anno 1973;
lire 393 miliardi nell'anno 1974;
lire 535 miliardi nell'anno 1975.
All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive della disponibilita' di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975 dell'annualita' dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Entrata in vigore il 30 aprile 1969

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