Art 1-ter
Art. 1-ter.(( (Programmazione e valutazione delle universita). ))
((1.A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a)i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;b)il programma di sviluppo della ricerca scientifica;c)le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;d)i programmi di internazionalizzazione;e)il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2.I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
3.Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
((1.A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a)i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;b)il programma di sviluppo della ricerca scientifica;c)le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;d)i programmi di internazionalizzazione;e)il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2.I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
3.Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-26, n. 202301386Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento dei corsi di studio·
- annullamento di atti amministrativi·
- competenza del CUN·
- difetto di motivazione dei pareri·
- modalità di erogazione dei corsi·
- mutamento del rito·
- ottemperanza delle sentenze·
- regolamento didattico di ateneo·
- valutazione dei corsi di studio·
- violazione del giudicato
2. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-09, n. 202300282Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- compensazione delle spese di lite·
- giudizio di ottemperanza·
- interesse legittimo·
- onere della prova·
- responsabilità da fatto illecito·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- rinuncia al ricorso·
- sospensione attività didattiche·
- tutela risarcitoria
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210519Provvedimento:Leggi di più...- compatibilità con il Piano Nazionale Anticorruzione·
- Consiglio di Amministrazione·
- difetto di attribuzione·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- governo universitario·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- libertà di insegnamento e ricerca·
- modifiche statutarie·
- nomine degli organi universitari·
- nullità degli atti amministrativi·
- Senato accademico·
- Statuto universitario·
- Università telematica·
- violazione dei principi di imparzialità e leale collaborazione·
- violazione delle prerogative degli organi universitari
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202403425Provvedimento:Leggi di più...- art. 134 TULPS·
- art. 2 legge n. 148/2002·
- art. 8 r.d. 18 giugno 1931 n. 773·
- autorizzazione personale·
- conseguimento della laurea·
- convenzione di Lisbona·
- giurisprudenza amministrativa·
- licenza di polizia amministrativa·
- rappresentanza legale·
- regolamento di esecuzione al TULPS·
- requisiti minimi per gli investigatori privati·
- requisiti soggettivi per l'attività di investigazione privata·
- riconoscimento dei titoli di studio·
- riconoscimento dei titoli di studio stranieri·
- rilascio della licenza·
- spese compensate·
- Università Popolare di Milano·
- valutazione dei titoli di studio stranieri
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-22, n. 202408058Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento corsi di studio·
- ANVUR·
- art. 3 D.P.R. 25/1998·
- art. 6 e 8 D.M. 989/2019·
- art. 8 D.Lgs. 19/2012·
- attività pratiche e di tirocinio·
- classi di laurea·
- compensazione delle spese·
- competenza amministrativa·
- difetto di istruttoria·
- diritto all'istruzione·
- eccesso di potere·
- manifesta irragionevolezza·
- misure cautelari·
- modalità di erogazione dei corsi·
- obiettivi formativi qualificanti·
- ottemperanza sentenza·
- parere CRUL·
- parere CUN·
- valutazione in concreto·
- valutazione ordinamento didattico