stato di disoccupazione
Art. 19. Stato di disoccupazione((1.Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego))2.I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3.Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4.Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5.Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
6.La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7.Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.
3.Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4.Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5.Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
6.La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7.Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.
1. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-19, n. 202400599Provvedimento: Pubblicato il 19/09/2024 N. 00599/2024 REG.PROV.COLL. N. 01031/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM OM (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2024, proposto da Md SH AM KD, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Questore di Bologna, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; …Leggi di più...- art. 22 d.lgs. 286/98·
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2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300931Provvedimento: Pubblicato il 03/07/2023 N. 00931/2023 REG.PROV.COLL. N. 00622/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 622 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, Piazza San Marco n. 63; …Leggi di più...- art. 103 d.l. n. 34 del 2020·
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3. TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2024-03-25, n. 202400301Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2024 N. 00301/2024 REG.PROV.COLL. N. 00166/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da NK Hiran, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalie Ghirardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...- art. 13, co. 6-bis, d.P.R. 115/2002·
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4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202400281Provvedimento: Pubblicato il 10/09/2024 N. 00281/2024 REG.PROV.COLL. N. 00189/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto dal sig. FA RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno - Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; …Leggi di più...- art. 103 D.L. n. 34 del 2020·
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5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-10, n. 202402820Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2024 N. 02820/2024 REG.PROV.COLL. N. 00874/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 874 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Rocciola Avila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'interno (Questura Palermo – Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come …Leggi di più...- art. 103 d.l. 34/2020·
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