locazione e comodato di armi
Art. 22. Locazione e comodato di armi
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.))
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
-------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.))
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
-------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400105Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 l. n. 110/1975·
- art. 38 T.U.L.P.S.·
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2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-02-23, n. 202201244Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis L. 241/1990·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
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3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-12-23, n. 202108218Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza·
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