locazione e comodato di armi

Art. 22. Locazione e comodato di armi

Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone.))
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

-------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
Entrata in vigore il 21 ottobre 2013

Sentenze15


  • 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400105
    Provvedimento:
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    • art. 22 l. n. 110/1975·
    • art. 38 T.U.L.P.S.·
    • banca dati S.D.I.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • errore sui presupposti di fatto·
    • omessa custodia dell'arma·
    • revoca licenza di porto di fucile·
    • tutela della privacy·
    • valutazione della sussistenza delle armi

  • 2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-02-23, n. 202201244
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis L. 241/1990·
    • art. 39 T.U.L.P.S.·
    • art. 43 T.U.L.P.S.·
    • carenza di motivazione·
    • condanna per bancarotta fraudolenta·
    • difetto di istruttoria·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • frequentazioni con pregiudicati·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • modifica normativa art. 43 T.U.L.P.S.·
    • riabilitazione ex art. 178 c.p.·
    • uso delle armi e sicurezza pubblica·
    • valutazione di affidabilità

  • 3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-12-23, n. 202108218
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza·
    • art. 39 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza·
    • art. 43 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza·
    • autorizzazione al porto di fucile per tiro a volo·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • carenza di istruttoria·
    • condanna per reati contro la persona e il patrimonio·
    • diniego di autorizzazione per motivi di sicurezza pubblica·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di autorizzazioni di polizia·
    • perdita di chance·
    • precedenti penali del richiedente·
    • principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa·
    • usucapione di armi·
    • valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza·
    • violazione del giudicato
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