Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-31, n. 202209407
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Pubblicato il 31/10/2022
N. 09407/2022REG.PROV.COLL.
N. 08296/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8296 del 2019, proposto da
Alessandra Adanti, Deborah Adduci, Eutimio Adimari, Tanya Alberico, Francesca Alessandri, Francesca Alparone, Assunta Amabile, Stefania Amendola, Francesca Ammirata, Leticia Amoroso, Monica Angeleri, Maria Teresa Apa, Alessandra Apadula, Angela Arancino, Daniela Arcieri, Anna Augello, Veronica Auletta, Chiara Avanzi, Mariateresa Avolio, Paola Baldini, Tamara Balestri, Fabiola Bardini, Matteo Baroncelli, Concetta Bartolotta, Achiropita Bauleo, Anna Bedin, Angelina Bencivenga, Maria Sossia Bencivenga, Anna Bianco, Serena Bibbiani, Roberta Bicchielli, Nicoletta Bisegna, Maria Antonia Bitonti, Antonietta Bonavita, Barbara Bongiovanni, Grazia Bono, Antonio Borgese, Adriana Borrello, Anna Maria Bova, Iolanda Maria Rosa Brancatello, Valeria Brocanelli, Patrizia Bruno, Giuseppina Bucca, Alessia Busiello, Lorena Cacciarru, Cinzia Calabrese, Lucia Calabrò, Concetta Calderone, Manuela Cannata, Rosaria Cannata, Roberta Canu, Gabriella Capoccello, Carmela Capuano, Noemi Caputo, Maria Caracciolo, Giovanna Caraschi Farina, Lucia Alba Cardamone, Carmela Cardetta, Calogero Cardinale, Paola Carnovale, Carolina Casaburi, Carmela Natalina Casella, Marcella Casula, Sandra Catalano, Marzia Catena, Laura Cavaliere, Mimma Cavallo, Floriana Cavarra, Sonia Cenderello, Valentina Chiriaco, Rossella Cimino, Daniela Cimmino, Daniela Maria Cinque, Simona Ciraudo, Angelo Cofone, Melania Colella, Domenico Condemi, Angela Coppola, Dorothea Corso, Francesca Cosentino, Raffaella Cosentino, Stefania Costa, Natascia Costabile, Carol Francesca Cotroneo, Serafina D’Alessandro, Serafina D’Amore, Angelo D’Angelo, Fatima D’Avino, Daniela Damiano, Laura De Angelis, Concetta De Cicco, Sara De Cosimo, Maria De Domenico, Nunzia De Martiis, Maria De Paoli, Luana De Vivo, Alessia Del Giudice, Stefania Della Volpe, Loredana Desini, Marianna Di Gabriele, Concetta Di Gregorio, Vittoria Di Maggio, Ylenia Di Mauro, Claudio Diana, Angela Diana, Teresa Didonna, Silvia Domenici, Silvana Dramisino, Annalisa Ercole, Eleonora Esposito, Maria Falace, Anna Falcone, Antonio Fanara, Sara Fattorini, Marina Ferrari, Rosanna Ferrari, Maria Elena Ficicchia, Rosaria Figliola, Rosina Filandro, Antonella Fiorito, Maria Folino, Gudrun Forzutti, Ilaria Foti, Cristina Franchitti, Pamela Frisino, Clementina Froncillo, Maria Grazia Frumiento, Maria Grazia Fullone, Iolanda Fusco, Anastasia Galizia, Riccardo Gallina, Luisa Gardali, Rita Garreffa, Lucia Gervasi, Filomena Anna Giannotti, Luigi Gibboni, Mariantonia Gigliotti, Antonia Ginefra, Giuseppina Giordano, Teresa Giordano, Gabriella Giorgi, Germana Giovanazzi, Mariagrazia Girlanda, Carla Giuliano, Giulia Grazioli, Francesco Grillo, Annarita Grosso, Donatella Grosso, Annarita Iannacone, Daniela Intrieri, Marta Iodice, Rossella Iorfida, Anna Debora La Marca, Patrizia La Valle, Rosa Ladogana, Maria Laganà, Maria Lamanna, Antonella Lampo, Francesca Landini, Paola Lanza, Pina Leone, Vincenza Lilli, Anna Lista, Rossella Marina Gabriella Lo Bianco, Barbara Longo, Carmen Loprete, Maria Barbara Loria, Rosangela Machelli, Alessandra Macrina, Sabina Maglio, Teresa Maglione, Linda Maiezza, Anna Consiglia Maisto, Caterina Majolo, Lucilla Malagnino, Alessandra Malavasi, Carmen Mancaniello, Annalisa Mancazzo, Marilena Manfredi, Ida Angelica Manfredi, Elisa Maria Manni, Rosalia Marchiafava, Luca Marimpietri, Anna Maria Marino, Paola Masi, Caterina Consolata Massara, Giuseppina Mastroianni, Cettina Mazza, Doris Menaglio, Paola Meschino, Amalia Miceli, Mattia Miceli, Marisa Michilin, Anna Migliaccio, Maria Serena Milisenna, Filomena Monaco, Maria Giuseppa Moniello, Anna Conetta Montalbano, Alessia Montaruli, Antonella Morrone, Marianna Oddi, Rosaria Ottomanelli, Antonella Padula, Eleonora Paglioni, Veronica Palandri, Agata Anna Maria Palermo, Cadia Palladino, Arturo Palma, Calogera Palmieri, Maddalena Papa, Veronica Passaro, Diego Passera, Maria Vittoria Passeri, Roberta Patriarca, Barbara Pecoraro, Annaclaudia Pellegrino, Elisabetta Pellegrino, Paolo Peracchio, Rosanna Perri, Anna Perrone, Susanna Diamantina Persico, Rosa Petrella, Gaetanella Petruzzelli, Iolarnda Rita Piccioni, Mariagrazia Piccirillo, Deborah Piuma, Sara Pocetti, Anna Polio, Assunta Portulano, Caterina Nicoletta Primomo, Teresa Priolo, Daniela Priori, Elisa Proietti, Claudia Proietti, Cinzia Puccinelli, Sonia Pugliese, Angela Tiziana Quaranta, Alessandra Rado, Agnese Ranzenigo, Paola Reggiani, Francesca Repetto, Marinella Riccio, Stefania Ricotta, Pinuccia Rimoli, Tina Rocco, Concetta Romanazzi, Serena Romano, Mariarita Romano , Giovanna Romeo, Domenica Rubino, Anno Rufino, Maria Ruggi, Agrippina Maria Antonietta Russo, Concetta Salemme, Giusi Salpietro, Silvia Santinelli, Antonella Saturnino, Simona Serra, Giuseppina Sgrò, Rita Maria Grazia Sicuso, Brigida Sinacori, Rosa Sinisi, Luisa Sorrenti, Manuela Spaccia, Luisa Spasari, Marzia Spelda, Mariachiara Spezzano, Stefania Spinelli, Laura Stondei, Angelina Talarico, Sabrina Talarico, Angelica Tartaglione, Orsola Tascione, Mariangela Tomasino, Ida Torchia, Daniela Maria Toro, Elisabetta Toscano, Carmela Toscano, Maria Teresa Traini, Sonia Tramontano, Eugenio Turboli, Francesca Maria Ungaro, Andrea Vaccarino, Paola Vadrucci, Sara Vannucci, Silvia Varano, Mara Velardi, Paola Veltri, Maria Grazia Venanzoni, Tiziana Venanzoni, Georgiana Ana Maria Vicari , Laura Vicino, Francesco Vigliante, Maddalena Vispi, Assunta Vita, Margherita Vitale, Rita Vitale, Valentina Vitale, Maria Antonietta Vitale, Simona Zaccagni, Raffaella Zagaria, Mariella Zanetti, Angela Alba Zanghì, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo e Maria Rullo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione terza- bis ) n. 4635/2019, resa tra le parti, concernente il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 4, comma 1- quater , lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Vista l’ordinanza cautelare della VI sezione del 28 novembre 2019, n. 5904;
Visti gli atti di rinuncia al ricorso di L V P, C M, F G, M A, M A, S R, L A, V M e A M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 ottobre 2022 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti, « docenti precari che hanno svolto meno di due annualità di servizio » in istituzioni scolastiche statali, hanno impugnato nella presente sede giurisdizionale amministrativa il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 novembre 2018, n. 1546, con cui è stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 4, comma 1- quater , lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ;convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96).
2. L’impugnazione è rivolta al requisito di servizio per l’ammissione alla procedura di reclutamento, di cui i ricorrenti sono privi, consistente nell’aver svolto « nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali », previsto dall’art. 4, comma 1- quinquies , lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, e riprodotto nel decreto ministeriale impugnato [art. 3, comma 1, lett. b)].
3. In primo grado, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe, fondata sul richiamo a propri precedenti conformi.
4. Per la relativa riforma le ricorrenti hanno proposto il presente appello, in resistenza del quale si è costituito il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione).
5. Nelle more del giudizio alcuni degli appellanti hanno rinunciato al ricorso.
DIRITTO
1. Contro il requisito di servizio previsto per l’ammissione al concorso straordinario impugnato l’appello ripropone le censure di irragionevolezza ed arbitrarietà, per l’ingiustificata discriminazione in danno dei docenti che hanno maturato lo stesso requisito presso istituti scolastici paritari. Si deduce al riguardo che la scelta normativa non sarebbe sorretta da alcuna plausibile ragione, a fronte della pari dignità dell’insegnamento privato riconosciuto, sancita dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione ), e dell’assenza di differenze dell’offerta e delle attività didattiche tra istituti scolastici pubblici o privati, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale. Si sostiene che il requisito censurato avrebbe quindi l’effetto di introdurre una restrizione al principio del pubblico concorso (art. 97, comma 4, Cost.) in assenza di una plausibile ragione di interesse generale.
2. La sentenza di primo grado viene inoltre criticata nella parte in cui la restrizione è stata ritenuta coerente con l’obiettivo di assorbire il precariato storico presso le scuole. A questo assunto l’appello oppone che l’assorbimento del precariato « è già realizzato con specifiche procedure » di assunzione straordinaria e con la trasformazione delle graduatorie provinciali del personale docente delle istituzioni scolastiche statali in graduatorie permanenti, ad opera dell’art. 1, comma 605, lett. c) della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), mentre il concorso oggetto del presente giudizio si propone l’obiettivo di porre rimedio alle pronunce dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato che hanno negato valore abilitante all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali del titolo di studio posseduto dai ricorrenti (sentenze 20 dicembre 2017, n. 11;27 febbraio 2019, nn. 4 e 5), per cui non vi sarebbe alcuna ragione per restringere l’ammissione sulla base del requisito di servizio censurato.
3. Al medesimo riguardo si aggiunge che a fronte del carattere straordinario della procedura di reclutamento impugnata, non è stato contestualmente indetto un concorso di carattere ordinario, che per giunta è previsto con cadenza biennale dall’art. 4, comma 1- quinquies , lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Si ribadiscono pertanto le questioni di legittimità costituzionale della disposizione di legge che ha introdotto il requisito di servizio contestato, per contrasto con gli artt. 3, 33, 36 e 97, 51, comma 1, 4, e 2 della Costituzione.
4. In subordine, nella misura in cui con la medesima disposizione di legge censurata viene disconosciuto il valore abilitante all’insegnamento del diploma di maturità magistrale posseduto dai ricorrenti entro l’anno scolastico 2001/2002, viene chiesto di sollevare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali per contrasto della stessa con i principi di pari opportunità e non discriminazione, sanciti dalla direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 ( che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ), e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
5. Le censure così sintetizzate sono infondate.
6. Sulla legittimità del requisito di servizio impugnato si è formato un orientamento univoco ed ormai consolidato della giurisprudenza di questa sezione nel senso della sua legittimità (da ultimo: Cons. Stato, VII, 28 settembre 2022, n. 8358;29 agosto 2022, nn. 7518 e 7530;26 maggio 2022, nn. 4233, 4238 – 4240;23 maggio 2022, nn. 4047, 4048, 4052, 4053, 4055, 4057, 4058, 4060, 4063, 4064 e 4066;23 maggio 2022, nn. 4046, 4049 e 4051;14 aprile 2022, nn. 2860 – 2862;8 aprile 2022, nn. 2610 e 2622;16 marzo 2022, nn. 1870 e 1894;in precedenza: Cons. Stato, VI, 27 luglio 2021, n. 5566;23 luglio 2021, n. 5529;6 luglio 2021, nn. 5145, 5146, 5148 e 5149;23 giugno 2021, n. 4814;24 maggio 2021, n. 4016;23 dicembre 2020, n. 8275;25 novembre 2020, n. 7414;27 agosto 2020, n. 5250;24 febbraio 2020, n. 1360).
7. La legittimità del requisito è stata fondata sul carattere dichiaratamente straordinario del concorso indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1- quater , lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con l’obiettivo di assorbire, in modo graduale e non già generalizzato, il precariato storico formatosi per il personale docente delle scuole statali e in particolare di risolvere la questione apertasi con la sopra citata sentenza dell’Adunanza plenaria 20 dicembre 2017, n. 11, che ha escluso il valore abilitante all’insegnamento del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (con orientamento poi ribadito dalla stessa Adunanza plenaria con le sentenze 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5). In questa linea, in ragione della straordinarietà del reclutamento, connotato da forme più spedite di selezione dei candidati con un solo esame orale, oltre alla valutazione dei titoli, è stato per un verso escluso che esso incida sull’aspettativa di accesso all’impiego di ruolo presso le scuole statali, la quale è invece fatta salva con la possibilità di partecipare ai concorsi ordinari, tanto più dopo la sopra ricordata trasformazione delle graduatorie provinciali del personale docente in graduatorie ad esaurimento. Per altro verso, è stata ritenuta legittima, sulla base di un sindacato limitato all’assenza di profili di manifesta irragionevolezza, la richiesta di un requisito minimo di servizio in aggiunta al titolo di studio, a compensazione delle modalità semplificate di selezione rispetto a quelle proprie dei concorsi ordinari e dell’obiettiva esigenza di interesse pubblico di reclutare personale docente già qualificato in base allo svolgimento di un periodo minimo di attività di docenza.
8. A quest’ultimo riguardo, con specifico riguardo all’asserita discriminazione in danno dei docenti delle scuole paritarie, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ha precisato che la richiesta ai fini dell’ammissione al concorso straordinario di un servizio prestato esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali non incide sulla pari dignità con le prime, ed in particolare con l’offerta formativa e il rilascio di titoli di studio riconosciuti da parte delle stesse scuole paritarie, ma si giustifica in base al dato obiettivo delle diverse modalità di reclutamento del personale docente nelle une e nelle altre, ed in particolare nell’assenza nelle scuole paritarie di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali vigenti per le istituzioni scolastiche statali.
9. L’illegittimità del requisito non può nemmeno essere ricavata dal dato, ad esso estrinseco, relativo alla mancata indizione di concorsi secondo la cadenza stabilita dal sopra richiamato art. 4, comma 1- quinquies , lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Il carattere programmatico della disposizione impedisce di ricavare da essa elementi di contrasto con i parametri costituzionali richiamati nell’appello, tanto più che il canale di reclutamento ordinario rimane sempre aperto, fermo restando che su di esso incidono i fabbisogni di personale dell’amministrazione scolastica.
10. Non vi è infine luogo a sollevare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione stessa, le questioni pregiudiziali dedotte con riguardo di pari opportunità e non discriminazione, dal momento che esse si fondano sull’erronea premessa interpretativa del valore abilitante del titolo di studio posseduto dai ricorrenti, ormai esclusa in base al diritto vivente formatosi per effetto delle più volte richiamate pronunce dell’Adunanza plenaria 20 dicembre 2017, n. 11, e 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5, e sull’assunto parimenti infondato secondo cui il canale istituzionale di reclutamento in base a concorsi ordinari sarebbe definitivamente precluso.
11. L’appello va pertanto dichiarato improcedibile nei confronti dei rinuncianti L V P, C M, F G, M A, M A, S R, L A, V M e A M, mentre va per il resto respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La natura delle questioni controverse giustifica la natura delle questioni controverse.