Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-10, n. 202200984

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-10, n. 202200984
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200984
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00984/2022REG.PROV.COLL.

N. 00709/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 709 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor A (detto “Steve”) S, rappresentato e difeso dall’avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , l’Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali della Campania del 2020 presso la Corte di Appello di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Ufficio centrale elettorale circoscrizionale di Caserta per le elezioni regionali della Campania del 2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

della signora M L I, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione seconda, n. 475/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della signora M L I, nonché del Ministero dell’interno, dell’Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali della Campania del 2020 presso la Corte di Appello di Napoli e dell’Ufficio centrale elettorale circoscrizionale di Caserta per le elezioni regionali della Campania del 2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021, il consigliere F F e dati per presenti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per parte appellante, l’avvocato R L e, per la parte appellata privata, l’avvocato Giacomo Papa;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Alle consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Campania, svoltesi nel mese di settembre 2020, per la circoscrizione di Caserta, è stata proclamata eletta al Consiglio Regionale, con riguardo alla lista “Noi Campani con D L”, la signora M L I, la quale ha conseguito 6.780 voti, a fronte delle 6.628 preferenze ottenute dal signor A (detto Steve) S, candidato della medesima lista e classificatosi immediatamente dietro la predetta eletta.

2. Il signor A S ha proposto il ricorso di primo grado n. 496 del 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, avverso l’atto di proclamazione degli eletti e gli altri atti inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali, deducendo, in via principale, che egli avrebbe dovuto essere preferito alla signora M L I per l’asserita indebita attribuzione a quest’ultima di svariate preferenze e per la mancata assegnazione alla sua persona di altre preferenze, nonché denunciando, in via subordinata, a carico di alcuni verbali sezionali dei comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta e a carico del verbale dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una serie di irregolarità inerenti al riepilogo dei voti di preferenza e dei voti di lista con riguardo alla lista “Noi Campani con D L”, idonee, nella sua prospettazione, a compromettere la genuinità del voto, sì da rendere doveroso il rifacimento delle operazioni elettorali regionali nelle sezioni oggetto di contestazione.

2.1. La signora M L I si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso e veicolando altresì ricorso incidentale, con cui ha lamentato la mancata attribuzione, in relazione a varie sezioni elettorali della circoscrizione di Caserta, di complessive 26 preferenze.

2.2. Le pubbliche amministrazioni evocate non si sono costituite nel giudizio di primo grado.

3. Con l’impugnata sentenza n. 475 del 21 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione seconda, ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
il collegio di primo grado ha inoltre compensato tra le parti le spese di lite.

In particolare, il T.a.r. ha osservato che: « occorre principiare, per ragioni di economia processuale, dallo scrutinio del ricorso principale, che si presenta complessivamente infondato nel merito, il che esime il Collegio dal procedere allo scrutinio delle eccezioni di rito formulate al riguardo dalla difesa della controinteressata I;
Considerato, quanto al ricorso principale, che: - le censure, dedotte in via principale, con cui viene reclamato un più favorevole conteggio dei voti idoneo a rinvigorire la posizione del ricorrente in modo da sopravanzare il numero di preferenze raggiunto dalla I, sono così riassumibili: a) come risulta dai relativi verbali sezionali, alla I vanno sottratti 159 voti indebitamente riconosciuti perché superiori ai voti di lista rispettivamente conseguiti dalla lista “Noi Campani con D L” nelle sezioni elettorali di Marcianise (si tratta di 2 voti per la sezione 2, 1 voto per la sezione 11, 3 voti per la sezione 13, 46 voti per la sezione 14 e 9 voti per la sezione 17) e di Recale (si tratta di 2 voti per la sezione 2, di 8 voti per la sezione 4 e di 24 voti per la sezione 5: in questi ultimi due casi il contrasto sussisterebbe con la “copia stralci rilasciati dal Comune”);
b) alla I vanno sottratti altri 75 voti che non trovano corrispondenza nei relativi verbali sezionali, i quali viceversa danno come risultato zero preferenze (si tratta di 32 voti per le sezioni 4 e 5 di Recale e di 1 voto per la sezione 17 di Caserta), o indicano un numero inferiore di preferenze (si tratta di 1 voto per la sezione 24 di Caserta);
c) come è comprovato dai relativi verbali sezionali, al ricorrente devono essere assegnati ulteriori 12 voti per la sezione di San Pietro Infine e ulteriori 2 voti per la sezione 28 di Caserta;
d) in tutte le sezioni elettorali di Marcianise, nelle sezioni 3, 4 e 6 di Portico, nelle sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 di Recale, nella sezione di San Pietro Infine e nelle sezioni 17, 24 e 43 di Caserta, i voti attribuiti al ricorrente non corrispondono “ai voti ascoltati dai rappresentanti di lista in sede di spoglio, così come chiamati dagli scrutatori nel corso delle medesime operazioni di spoglio;
e) inoltre, va rilevato che numerosi voti di preferenza, espressi in favore del ricorrente nelle succitate sezioni, sono stati indebitamente dichiarati nulli in sede di scrutinio: infatti, “è accaduto che in talune schede, l’elettore contrassegnasse con la croce la lista di appartenenza del ricorrente e scrivesse con chiarezza il nome di A (o Steve) S su casella di lista collegata al proprio candidato Presidente (D L) e l’elettore stesso avesse votato altro candidato presidente ed il Presidente di seggio ha assegnato il voto al Presidente e non anche al candidato consigliere, trattandosi di voti disgiunti, benché rientranti nella medesima scheda, o addirittura si è pervenuto all’annullamento della scheda (o del voto) medesimo. Inoltre, è accaduto che, in talune schede l’elettore contrassegnasse con croce il candidato Presidente, collegato con la lista di S ed indicasse con chiarezza il nome di S, contrassegnando nel contempo una diversa lista: anche in queste ipotesi <<erroneamente>>
il voto non è stato assegnato al ricorrente o è stato addirittura annullato”;
- tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le seguenti ragioni: aa), bb) e cc): le prime tre censure vanno trattate congiuntamente e vanno tutte disattese. Innanzitutto, esse muovono dall’analisi di alcune incongruenze rilevate nel riepilogo dei voti di preferenza e di lista contenuto nei verbali di alcune sezioni elettorali, assumendo implicitamente l’erroneità dei voti consuntivati a favore sia della I sia dello S nel verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno visto prevalere la prima sul secondo con 6780 voti contro 6628 e con un considerevole scarto di 152 voti. Ebbene, è notorio che tale ultimo verbale è redatto, a fini di verifica e controllo dei dati riportati nei verbali sezionali, essenzialmente sulla base delle tabelle di scrutinio e che, proprio in base a tali tabelle, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale può intervenire a correggere alcuni dati inesatti o incompleti contenuti nei verbali sezionali dando evidentemente precedenza, nel conteggio complessivo dei voti di preferenza e di lista conseguiti dai singoli candidati, alle risultanze delle tabelle di scrutinio in quanto maggiormente attendibili per la loro immediata afferenza alle operazioni di spoglio. Invero, è principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell’immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484;
TAR Lazio Roma, Sez. II, 13 febbraio 2018 n. 1711;
TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 novembre 2017 n. 5252). Parimenti, è invalso il principio secondo il quale l’ufficio elettorale centrale, avendo il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all’attribuzione di voti non assegnati dalle sezioni ovvero all’operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l’esercizio dello ius corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati delle votazioni, procedendo, anche (e proprio) sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni (cfr. per tutte TAR Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 5 ottobre 2017 n. 863). Ebbene, il ricorrente non ha allegato né minimamente dimostrato, producendo validi principi di prova, che le lamentate discrasie inerenti ai voti di preferenza e di lista, come riepilogati nei contestati verbali sezionali, trovino corrispondenza nelle relative tabelle di scrutinio, sulla base delle quali sono stati evidentemente redatti i consuntivi delle votazioni riportati nel verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, che hanno visto prevalere la I sullo S con una differenza di ben 152 voti. Infatti, non è affatto da escludere che, proprio partendo dalle tabelle di scrutinio, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale abbia provveduto a ragguagliare le discrepanze tra voti di preferenza e quelli di lista emergenti dai verbali sezionali, nonché a correggere il dato delle preferenze effettivamente spettanti allo S nelle menzionate due sezioni dei Comuni di San Pietro Infine e di Caserta, così come potrebbe essere assolutamente plausibile che l’inesatta rappresentazione contenuta nei verbali sezionali abbia riguardato i voti di lista e non quelli di preferenza, imponendo al predetto Ufficio di allineare la cifra dei primi a quella dei secondi e non viceversa, come invece preteso dal ricorrente. In definitiva, va detto che gli argomenti di parte ricorrente non riescono ad essere convincenti proprio perché manca il decisivo riscontro nelle corrispondenti tabelle di scrutinio. Ad ogni modo, è dirimente osservare che le tesi attoree sono sconfessate anche dal mancato superamento della prova di resistenza. Invero, proprio partendo dalla prospettazione formulata in gravame (si vedano i superiori punti a) e b)), i voti che andrebbero sottratti alla I ammonterebbero, effettivamente, nel primo caso a 95 preferenze contro le reclamate 159 e nel secondo caso a 34 preferenze contro le pretese 75, il che conduce alla sommatoria di 129 voti complessivi (95 + 34). Orbene, sottraendo alle 6780 preferenze ottenute dalla I tale quantità di voti si perviene alla cifra di 6651 voti (6780 – 129), che è comunque superiore ai 6642 voti in tesi conseguibili dallo S, derivanti dalla sommatoria delle 6628 preferenze a questi attribuite con i 14 voti complessivi reclamati in aggiunta (si veda il superiore punto c)). Insomma, nella migliore delle ipotesi, la I sopravanzerebbe comunque lo S, il che rende vieppiù privo di giuridica rilevanza il costrutto attoreo sull’erroneo conteggio dei voti di preferenza riportato nei verbali sezionali. Va infatti applicato nella fattispecie il condiviso indirizzo secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241;
TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374);
dd) e ee): le ulteriori censure, volte a stigmatizzare la mancata attribuzione di voti allo S nelle sezioni elettorali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta, non sono comunque idonee a dimostrare il superamento della prova di resistenza, in quanto generiche – in gravame non è precisato il numero dei voti che non sarebbero stati riconosciuti nelle singole sezioni, né è chiarito il quantitativo di schede che sarebbero state non assegnate o eventualmente annullate e, soprattutto, non si fa menzione delle sezioni in cui sarebbero avvenuti tali ultimi asseriti inconvenienti – e prive di validi principi di prova, non risultando assistite da alcuna conferente dichiarazione sostitutiva di soggetti presenti alle operazioni di spoglio. In definitiva, anche le doglianze in commento vanno disattese per la loro evidente inammissibilità;
Considerato, sempre quanto al ricorso principale, che: - nemmeno meritano adesione le rimanenti censure, formulate in via subordinata a carico di alcuni verbali sezionali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta e a carico del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui si lamentano varie irregolarità inerenti al riepilogo dei voti di preferenza e dei voti di lista;
- con riguardo ai verbali sezionali, si deduce in sostanza che sarebbero rinvenibili negli stessi altre divergenze tra voti di preferenza e voti di lista, anche con riguardo ai voti conseguiti complessivamente nelle singole sezioni dai candidati di sesso femminile, con indebita eccedenza dei primi sui secondi (si vedano, per comodità di lettura, le pagine 6-11 e 16-18 del ricorso principale). Invece, con riguardo al verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, si rimarca una discrasia tra il dato del totale dei voti di lista validi (per la lista “Noi Campani con D L”), riportato in detto verbale, ed il corrispondente dato emarginato nel prospetto “a pag. 4 della relazione sull’attribuzione dei seggi spettanti dell’Ing. G T facente parte integrante del verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli”: in dettaglio, secondo il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale i voti conseguiti dalla lista “Noi Campani con D L” per la Circoscrizione Caserta ammonterebbero complessivamente a 34.352, mentre secondo la suddetta relazione si attesterebbero a 31.220;
- vale replicare, in via dirimente, quanto segue con riguardo ad entrambe le questioni sollevate: i) verbali sezionali: giova richiamare quanto già sopra esposto in ordine alla prevalenza delle tabelle di scrutinio sui verbali sezionali ai fini della ricostruzione dei dati consuntivi delle votazioni. Ad ogni modo, le prospettate irregolarità ed incongruenze nella compilazione dei verbali sezionali non sono in grado di infirmare l’esito delle operazioni elettorali, giacché non costituiscono prova sufficiente che nella specie sia stata alterata la volontà effettivamente espressa dal corpo elettorale. Va osservato, al riguardo, che nella materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato;
pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2390;
TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 31 luglio 2008 n. 722). Applicando tale principio, devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche, tra cui l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016 n. 1067). Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali e sono inidonee a determinare l’annullamento delle operazioni elettorali anomalie come quelle denunciate nella specie, ossia i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione della omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2390/2008 cit. e 13 maggio 2006 n. 3488;
TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 dicembre 2017 n. 5758;
TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 novembre 2016 n. 10812;
TAR Puglia Bari, Sez. III, 5 febbraio 2010 n. 251;
TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 17 ottobre 2003 n. 2094). Difatti, analizzando in dettaglio le irregolarità denunciate nella compilazione dei verbali sezionali, il Collegio osserva come esse siano imputabili a mere omissioni e/o errori materiali di trascrizione, tanto vero che sono state evidentemente reputate irrilevanti dallo stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale ai fini della corretta attribuzione dei voti: si tratta, in definitiva, di semplici irregolarità formali, incapaci di per sé di dar conto dell’avvenuta compromissione della libertà di espressione di voto;
ii) verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale: la denunciata discrasia con la relazione dell’Ing. G T è giuridicamente irrilevante, dal momento che tale elaborato si configura, in verità, come perizia tecnica di parte commissionata da un candidato alle elezioni regionali della Campania, tale Francesco Cascone, per sottoporre a verifica la procedura seguita dell’Ufficio Centrale Regionale nell’assegnazione dei seggi alle singole liste. In base a quanto risulta dalle emergenze processuali, essa non fa parte della documentazione ufficiale dell’Ufficio Centrale Regionale, né potrebbe ragionevolmente esservi ricompresa, provenendo da un soggetto privato evidentemente interessato a contestare i risultati elettorali elaborati dal predetto Ufficio;
- ne discende che, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso principale deve essere rigettato per infondatezza;
Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: - l’esito negativo del ricorso principale non può non comportare l’inammissibilità di tale mezzo di gravame per palese carenza di interesse (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2006 n. 10460)
».

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 26 gennaio 2021 e in data 27 gennaio 2021 – il signor A S ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.

4. La signora M L I si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, ritualmente notificato in data 3 febbraio 2021 e depositato in pari data, affidato a due motivi (uno sostanzialmente ripropositivo del ricorso incidentale dichiarato inammissibile dal T.a.r. e un altro diretto a contestate il capo della sentenza di primo grado recante la compensazione tra le parti delle spese di lite).

5. Le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio, eccependo la propria estraneità alla lite.

6. La Regione Campania, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

7. Con ordinanza n. 2067 dell’11 marzo 2021, la Sezione ha disposto « verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., preordinata ad appurare – con riferimento sia alle doglianze articolate con l’atto introduttivo, sia alle censure esposte con l’appello incidentale – l’effettiva consistenza numerica del voto di preferenza attribuito ai candidati S A detto “Steve” (appellante principale) e I Maria Luisa (controinteressata ed appellante incidentale), entrambi candidati per la lista provinciale per la Provincia di Caserta “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”. Dell’incombente di che trattasi viene onerato il Prefetto di Napoli (con facoltà del medesimo di delega in capo a funzionari in servizio presso la Prefettura);
il quale, nel contraddittorio di tutte le parti costituite (previo avviso alle stesse da comunicarsi almeno cinque giorni prima dell’avvio delle operazioni di verificazione), dovrà procedere alla verifica dei voti di preferenza attribuiti ai suindicati candidati nelle Sezioni elettorali di seguito indicate: 12.a) per quanto concerne l’appello principale, proposto da S A, detto “Steve”: - nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise;
- nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico;
- nn. 2, 3, 4, 5, 6, del Comune di Recale;
- unica sezione di San Pietro Infine;
- nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta. 12.b) relativamente all’appello incidentale, proposto da I Maria Luisa: - nn. 1, 4, 7, 9, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 31, 32 e 34 del Comune di Marcianise;
- n. 6 del Comune di Capodrise;
- n. 4 del Comune di Macerata Campania;

- n. 5 del Comune di Portico di Caserta;
- n. 4 del Comune di San Marco Evangelista;
- n. 2 del Comune di Succivo;
- n. 10 del Comune di Villa di Briano;
- n. 6 del Comune di Aversa;
- n. 4 del Comune di Casapulla;
- n. 1 del Comune di Castello Matese;
- n. 1 del Comune di Pontelatone;
- n. 9 del Comune di San Cipriano d’Aversa;
- n. 8 del Comune di San Prisco
». Il termine per l’effettuazione del predetto incombente istruttorio è stato fissato alla data del 10 maggio 2021.

7.1. Con nota depositata il 9 giugno 2021, la Prefettura di Napoli ha chiesto una proroga di sette giorni del termine di ultimazione elle operazioni di verifica.

7.2. Con l’ordinanza n. 5360 del 16 luglio 2021, la Sezione ha disposto una proroga delle operazioni fino al 31 luglio 2021.

8. Successivamente, la Prefettura di Napoli ha depositato in giudizio la relazione sulla verificazione, corredata di documentazione.

9. In data 31 luglio 2021, il signor A S ha notificato e depositato motivi aggiunti sulla base delle risultanze della verificazione.

10. In data 7 settembre 2021, la signora M L I ha notificato e depositato motivi aggiunti all’originario ricorso incidentale.

11. In vista dell’udienza di discussione, le parti private, dopo aver già depositato svariate memorie nel corso del giudizio, hanno ambedue depositato memoria e memoria di replica.

12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 novembre 2021.

13. In limine litis , si precisa che il Collegio non reputa necessario disporre un’ulteriore verificazione, chiesta, in via eventuale, dall’appellante, atteso che i fatti di causa sono stati già sufficientemente chiariti.

14. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali, in quanto le contestazioni delle parti private sono, seppur in via mediata, riferibili all’amministrazione dell’interno e alle sue articolazioni, a nulla rilevando che esse non abbiano un interesse diretto all’esito della controversia.

15. In via pregiudiziale, vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

Al riguardo si osserva che il signor A S, a seguito della verificazione, ha contestato per la prima volta, tramite i motivi aggiunti, alcune schede contenenti voti di preferenza per la signora M L I, in quanto, a suo avviso, i presidenti di alcune sezioni avrebbero erroneamente attribuito a quest’ultima alcune preferenze che avrebbero dovuto essere considerate nulle, siccome, in sostanza, contenute in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella di appartenenza.

Orbene, come eccepito dall’appellata, in materia elettorale sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti costituenti un’esplicitazione o una puntualizzazione di censure già precedentemente dedotte, mentre va recisamente esclusa l’ammissibilità di nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi dalla verificazione. Ed invero, « Il ricorso elettorale (…) delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell’ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate (…) (per tutte, Cons. Stato, Sez, V, 11 luglio 2002, n. 3924;
Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519;
Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l’ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l’andamento di un procedimento penale. In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l’obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell’atto di proclamazione: la delimitazione dell’oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l’indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni
» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 febbraio 2014, n. 755);
inoltre « con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizî inediti e, cioè, vizî che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 21 dicembre 2016, n. 4863;
Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), vizî che, nel caso di specie, miravano a contestare la legittimità delle schede per uno specifico, ben distinto e circostanziato motivo, che era stato analiticamente indicato nel ricorso
» (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 ottobre 2018, n. 6126).

Ciò posto, si evidenzia che nel caso di specie il signor A S nel ricorso originario non ha veicolato nessun motivo diretto a contestare la legittimità dei singoli voti attribuiti dai presidenti di seggio alla signora M L I, avendo dedotto soltanto (in relazione ai voti di questa) un’errata verbalizzazione dei voti attribuiti a causa di un asserito errore di calcolo, sicché, in modo inammissibile, ha successivamente introdotto in giudizio un nuovo thema decidendum .

Le altre ragioni d’inammissibilità (acquiescenza e mancato superamento dalla prova di resistenza) dei motivi aggiunti dell’appellante, eccepite dall’appellata, sono conseguentemente assorbite.

16. Con riferimento al gravame principale, il Collegio, in ossequio al criterio della ragione più liquida e anche per una maggiore completezza, reputa di non dover esaminare la generale eccezione di inammissibilità formulata dall’appellata per mancato superamento della prova di resistenza (atteso peraltro che essa può essere concretamente apprezzata, come si vedrà in prosieguo, soltanto ex post e partitamente per i singoli motivi) e di analizzare, dunque, l’impugnazione direttamente nel merito.

Tanto specificato, l’appello principale è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

16.1. Mediante il primo motivo d’impugnazione, l’appellante, in sintesi, ha dedotto le preferenze conteggiate dall’ufficio circoscrizionale regionale di Caserta (6.780 voti per la signora M L I 6.628 voti per il signor A S) sarebbero erronee, siccome i verbali sezionali da cui sono stati prelevati i dati avrebbero riportato erroneamente le preferenze conseguite effettivamente di due predetti e, in particolare, vi sarebbero stati errori nelle 35 sezioni del Comune di Marcianise;
nelle sezioni numeri 3, 4 e 6 del Comune di Portico, nelle sezioni numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Recale, nelle sezioni numeri 17, 24 e 43 del Comune di Caserta e nell’unica sezione del Comune di San Pietro Infine, da cui sarebbe derivata una sovrastima dei voti ottenuti dalla candidata odierna appellata e una sottostime dei voti ottenuti dall’odierno appellante.

Siffatta doglianza è infondata.

In proposito si rileva che, stante gli esiti dell’istruttoria, le incongruenze presenti in alcuni verbali di sezione non discendono da un’errata annotazione nei medesimi verbali delle preferenze assegnate alla signora M L I, in quanto nella maggior parte delle sezioni interessate dall’impugnazione principale tali preferenze conteggiate dall’ufficio circoscrizionale regionale di Caserta corrispondono a quelle conteggiate dalla Prefettura in sede verificazione. In un’altra parte delle sezioni, invece, la Prefettura ha conteggiato un numero di preferenze a favore dell’odierna appellata superiore a quello conteggiato dall’ufficio circoscrizionale (73 voti in più).

Con riferimento alle preferenze espresse in favore del signor A S, la Prefettura ha riscontrato errori dell’ufficio circoscrizionale per 17 voti (di cui 4 riscontrati in sezioni non oggetto dell’originario ricorso e dell’impugnazione principale), da soli non sufficiente ad invertire l’esito complessivo del voto, anche senza considerare gli ulteriori 73 voti in più conteggiati dalla Prefettura a favore della signora M L I, giacché il divario originario tra i due concorrenti era di 152 voti.

16.2. Attraverso il secondo motivo di gravame, il signor A S ha lamentato, in sintesi, che in alcune sezioni (ovverosia tutte 35 sezioni del Comune di Marcianise;
nelle sezioni numeri 3, 4 e 6 del Comune di Portico, nelle sezioni numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Recale, nelle sezioni numeri 17, 24 e 43 del Comune di Caserta e nell’unica sezione del Comune di San Pietro Infine) sarebbero stati erroneamente ritenuti nulli alcuni voti di preferenza a suo favore per essere stato votato un presidente diverso da quello a cui la lista dell’appellato era collegata e per essere stata contrassegnata un’altra lista oltre alla preferenza espressa in suo favore.

Tale censura è infondata, poiché dalla verificazione è risultata, con riferimento ai voti di preferenza a favore del signor A S, una discrasia di 17 voti complessivi (di cui peraltro 3 non validi, in quanto il nome del candidato odierno appellante è stato apposto nello spazio di un’altra lista, il cui simbolo risulta contrassegnato) rispetto a quelli già conteggiati dall’ufficio circoscrizionale, sicché pur in questo caso i voti in più da attribuire all’appellante (14, ma lo stesso varrebbe anche se fossero 17) non sono idonei a sovvertire l’esito delle lezioni, essendo lo scarto di voti originario tra i due candidati di 152 voti.

16.3. Con il terzo motivo d’appello, il signor A S ha chiesto, nell’ipotesi di mancato superamento della prova di resistenza in relazione ai primi due motivi (il che, come sopra rappresentato, è in concreto accaduto), la ripetizione delle operazioni di voto nelle sezioni oggetto delle precedenti censure, in quanto le incongruità dei dati annotati nei verbali di sezione costituirebbero delle irregolarità sostanziali, idonee a invalidare automaticamente l’esito della competizione elettorale.

La suddetta contestazione è infondata, giacché dalla verificazione è emerso che le incongruenze dei dati riportati nei verbali non hanno avuto un’influenza sull’elezione della signora M L I.

In ogni caso, la circostanza che sia stato possibile ricostruire la volontà elettorale mediante il nuovo conteggio in sede di verificazione in modo sostanzialmente sovrapponibile allo scrutinio originario implica che le riscontrate incongruenze vanno ascritte al rango di mere irregolarità formali nella compilazione degli atti, che non hanno inciso sulla attribuzione del seggio in consiglio regionale.

Inoltre l’utilizzo, rilevato dal verificatore, su nove schede votate a favore della signora M L I nella sezione n. 9 del Comune di San Cipriano d’Aversa, di « una matita che non sembrerebbe quella in dotazione ai seggi elettorali » non è idoneo a sovvertire l’esito elettorale, né a inficiare la credibilità di tutte le operazioni elettorali, trattandosi, da un lato, di una valutazione in termini ipotetici e, dall’altro, di un’eventuale irregolarità che, per le sue dimensioni circoscritte, non sarebbe sintomatica di brogli, né nella sezione interessata, né, tanto meno, su vasta scala.

In relazione a siffatta questione, va altresì sottolineato che la pendenza di un procedimento penale contro ignoti per il delitto di cui all’art. 100, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957 presso la Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – in cui l’appellante risulta persone offesa – non è chiaramente idonea a dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato, in quanto non vi è stata alcuna pronuncia giurisdizionale, né cautelare né di merito, e ancor meno definitiva e, ancor prima, non risulta esservi stato alcun atto d’impulso da parte della magistratura inquirente.

Va infine evidenziato che in materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 28 settembre 2005, n. 5201).

16.4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati pertanto dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, stante in primis il mancato superamento della prova di resistenza e la complessiva regolarità del procedimento elettorale, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

17. Al rigetto dell’appello principale consegue, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione in proposito, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’appello incidentale e dei relativi motivi aggiunti, salvo che per la parte inerente all’impugnazione del capo sulle spese di lite della sentenza di primo grado.

17.1. Sotto tale ultimo profilo l’impugnazione incidentale è infondata, poiché la compensazione è stata giustificata ragionevolmente dal collegio di primo grado in conseguenza « della complessità della vicenda contenziosa » e in quanto, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il T.a.r. ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 17 giugno 2019, n. 4036;
13 maggio 2019, n. 3092;
22 marzo 2019, n. 1913;
3 novembre 2015, n. 5012;
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 novembre 2016, n. 4655;
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 febbraio 2011, n. 891).

18. La particolarità e la complessità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi