Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202302261

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-06, n. 202302261
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302261
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 02261/2023REG.PROV.COLL.

N. 09419/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9419 del 2022, proposto dalle società Costruzioni Metalliche Prefabbricate International S.r.l. e Steller S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio 7;

nei confronti

la società Cimolai S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Conpat Scarl, F. Ing. F. S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01428/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e di Cimolai S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È controverso l’esito della procedura aperta ex artt. 59, comma 1-bis e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento sismico del monoblocco presso l’Ospedale Borgo Roma, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivamente stimato di € 31.004.161,34 oltre IVA.

2. L’RTI CMP International s.r.l. - Steller s.r.l., secondo classificato e odierno appellante, ha impugnato innanzi al TAR Veneto il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti e, con successivi motivi aggiunti, l’aggiudicazione in favore della prima classificata Cimolai S.p.A. (deliberazione n. 1088 del 4 ottobre 2021).

3. Con sentenza n. 1387/2021, il TAR Veneto ha accolto il ricorso quanto al “ profilo assorbente relativo alla carenza di motivazione ” del provvedimento di esclusione, in tal modo disponendo l’annullamento di entrambi gli atti impugnati.

4. All’esito della rinnovata valutazione dell’offerta, la stazione appaltante da un lato ha confermato, con diversa motivazione, l’atto di esclusione del RTI CMP International s.r.l. - Steller s.r.l. e, dall’altro, ha nuovamente disposto l’aggiudicazione della gara alla Cimolai S.p.A. (deliberazione n. 110 del 3 febbraio 2022).

5.Il RTI odierno ricorrente ha nuovamente impugnato l’atto di esclusione e la conseguente nuova aggiudicazione.

6. Con la sentenza qui appellata n. 1428/2022 il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo del tutto legittima l’esclusione del RTI CMPI-Steller dalla procedura di gara “ per aver proposto una variante sostanziale al progetto definitivo non ammessa dalla lex specialis ”.

7. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30 maggio 2022 e ad oggi risulta essere stato consegnato il progetto esecutivo.

8. Le questioni riproposte nel presente grado di giudizio si concentrano sul tema della congruenza motivazionale del provvedimento di esclusione.

8.1. Questo rimanda al verbale di gara del 25 gennaio 2021 nel quale si rileva che il “sistema di protezione sismica a torri dissipative (da lui n.d.r.) proposto … connota una proposta progettuale del tutto diversa ed alternativa rispetto alle strutture sismo resistenti oggetto del progetto definitivo posto a base di gara, con ciò configurandosi, in ragione delle esaminate ‘modifiche strutturali e funzionali del progetto’, in tutto e per tutto come ‘variante’ e non come semplice ‘miglioria’ e che, pertanto, ai sensi del Capo 16.3 Condizioni applicate all’offerta tecnica, lett. a) e lett. e), non può essere ammessa ”.

9. L’appello si articola in due motivi.

9.1. Con il primo il RTI appellante, nel reiterare la corrispondente censura del ricorso introduttivo, sostiene che il giudice veneto, “ pur cennando preliminarmente (e superficialmente) ad aspetti tecnici ”, si sarebbe “ ancorato ” alla “ incensurabilità della discrezionalità tecnica della amministrazione procedente, erroneamente ritenuta - a causa di omesso esame sul punto - non affetta da inattendibilità o illogicità ” (pag. 11 ricorso in appello).

Sarebbe stata, in tal modo, del tutto omessa “ l’analisi delle disposizioni contenute nella lex specialis di gara ” che, “ pur vietando varianti al progetto a base di gara ”, ammettono tuttavia, “ erigendola ad implicita eccezione, la possibilità di apportare allo stesso modifiche e innovazioni in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione ” (pag. 16 ricorso in appello).

A supporto della tesi della innovabilità del progetto definitivo il RTI appellante richiama sia il Capo 16.3 delle “ Condizioni applicate all’offerta tecnica ”, lettera a) e lettera e), del disciplinare di gara;
sia il punto 16.1.1 del medesimo disciplinare, che ammette espressamente la possibilità di apportare modifiche ed innovazioni al progetto posto a base di gara “ anche a mezzo di innovazioni tecniche e costruttive ” (pagg. 18 e 19 ricorso in appello).

9.2. Con il secondo motivo di appello l’RTI ricorrente lamenta l’erroneità della decisione appellata in quanto, “ ignorando l’istanza di consulenza tecnica o verificazione avanzata dagli odierni appellanti ” e, dunque, “ in assenza assoluta di congrua indagine tecnica e di adeguato supporto istruttorio ”, avrebbe apoditticamente concluso che la proposta progettuale del RTI appellante integra una “ variante ” non ammessa dalla lex specialis di gara. Così opinando, il TAR Veneto si sarebbe limitato ad assumere “ per relationem ” quanto dedotto dalla Commissione tecnica, senza verificare l’attendibilità di detto giudizio attraverso adeguati approfondimenti di indagine istruttoria (pag. 22 del ricorso in appello).

10. La stazione appaltante e l’impresa controinteressata, ritualmente costituitesi nel presente grado di giudizio, oltre a replicare nel merito alle deduzioni avversarie ne hanno eccepito l’inammissibilità, assumendone l’inidoneità ad evidenziare vizi di abnormità e di illogicità nelle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante tali da consentirne il sindacato in sede giurisdizionale.

11. La causa, a seguito del rinvio al merito dell’istanza cautelare, è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 febbraio 2023.

12. Messa a fuoco la questione centrale sulla quale convergono le deduzioni delle parti contendenti, occorre fornire alcune precisazioni sul quadro regolatorio della procedura di gara, onde chiarire che:

-- l’appalto integrato cd. “di secondo grado”, disciplinato dall’art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016, prevede che il concorrente presenti un progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo già realizzato dall’Amministrazione. Ne viene che il potere “ideativo” e “propositivo” dei concorrenti è circoscritto entro i limiti definiti dal livello progettuale posto a base di gara;

-- a questo proposito il disciplinare della gara di cui si discute, con previsioni progressivamente più analitiche, ha dapprima ammesso la generale possibilità di apportare modifiche al progetto posto a base di gara “ a mezzo di innovazioni tecniche e costruttive ”, estese anche alla “ distribuzione e al numero delle torri reticolari anche in funzione dell’assorbimento delle azioni dinamiche dei ‘corpi bassi ’” (punto 16.1.1. -Elemento 1: Qualità tecnica);
quindi ha precisato che la facoltà innovativa avrebbe potuto giustificare “ esclusivamente ” “ miglioramenti ” al progetto definitivo posto a base di gara “ senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza che comportino uno stravolgimento dell’ideazione sottesa al progetto stesso ” (punto 16.3, lettera a);
infine ha espressamente escluso la possibilità di presentare “ varianti progettuali ” che si “ sostanzino in modifiche strutturali e funzionali del progetto ”, aggiungendo che “ la differenza tra soluzioni migliorative e varianti apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara riposa sull’ ‘intensità’ e sul ‘grado’ delle modifiche introdotte dal concorrente ” (punto 16.3, lettera a);

-- nello stesso disciplinare si è precisata la non ammissibilità di una offerta tecnica che “ comporti l’acquisizione di nuovi atti di assenso o in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto ” (punto 16.3, lettera d).

12.1. Quanto agli esiti della procedura di gara, il decisivo elemento di divergenza strutturale rispetto al progetto posto a base di gara è emerso nella soluzione tecnica di protezione sismica proposta dal RTI ricorrente, in quanto basata su un sistema a dissipazione di energia ritenuto del tutto differente da quello a torri irrigidenti contemplato nel progetto definitivo.

Questa modifica, come si legge nel verbale della Commissione, rileva sotto il profilo della “.. conformazione, dimensione, costituzione, sistema di fondazione, sistema di ancoraggio e vincolo con l'edificio esistente, come risulta con tutta evidenza tanto dalla relazione tecnica presentata che dagli elaborati grafici e dal computo metrico a corredo della stessa, computo che risulta per la quasi totalità variato rispetto a quanto dettagliato dal progetto ”.

12.2. La proposta tecnica avanzata dalle appellanti prevede sia la sostituzione delle 22 torri antisismiche riportate nel progetto definitivo con un numero ridotto di 7 torri diversamente disposte;
sia una revisione della funzione tecnica delle strutture in questione, in quanto l’ “ esoscheletro antisismico ” concepito nel progetto definitivo viene sostituito, nel progetto esecutivo, dagli “ assorbitori sismici ”.

12.3. Su queste premesse il TAR Veneto ha ritenuto che:

i) mentre il progetto posto a base di gara chiedeva la «realizzazione di strutture reticolari spaziali [torri e collegamenti orizzontali] collegate rigidamente tra loro in modo da garantire una continuità fra i blocchi in fase sismica» (cfr. Relazione di calcolo elaborato BR-_PD_04_ST_RL_7015), c.d. sistema a “torri irrigidenti”, la soluzione progettuale delle ricorrenti prevede un sistema antisismico con «torri dedicate alla protezione sismica, equipaggiate con dispositivi di dissipazione di energia» (verbale della seduta pubblica del 25/01/2022) ”;

ii) dunque, “ la differenza strutturale tra il progetto posto a base di gara e quello proposto dalle ricorrenti non si appunta sulla mera riduzione del numero delle torri (con conseguente irrilevanza del chiarimento offerto dal RUP in ordine al numero e alla distribuzione delle torri), quanto piuttosto sulla differente soluzione tecnica di protezione sismica sottesa alla scelta progettuale effettuata dalle ricorrenti, basata su un sistema a dissipazione di energia del tutto diverso rispetto a quello a torri irrigidenti di cui al progetto definitivo posto a base di gara ”;

iii) si è, in sostanza, passati dalla realizzazione di strutture sismi resistenti a strutture equipaggiate con dispositivi di dissipazione di energia” quindi ad una soluzione progettuale “diversa rispetto al progetto definitivo posto a base di gara per conformazione, dimensione, costituzione, sistema di fondazione, sistema di ancoraggio e vincolo con l’edificio esistente ”.

13. La parte appellante ritiene, al contrario, che le variazioni tecniche apportate al progetto definitivo fossero in linea:

-- sia con il disciplinare di gara, il quale statuisce finanche l’obbligo di dare “ preferenza alle migliori soluzioni tecniche e costruttive sotto il profilo della tecnica e dei calcoli ingegneristici e sotto il profilo dell’innovazione e dell’efficienza dei livelli prestazionali (…) ”, ivi elencando gli ambiti di intervento entro cui è consentito discostarsi dal progetto a base gara (cfr. capo 16.1.1) e, a tal fine, annoverando, tra gli ambiti di intervento ammessi (cd. “ elementi di valutazione ”), le seguenti voci: “ Soluzioni sulla tipologia di materiale utilizzato;
Distribuzione e numero delle torri reticolari anche in funzione dell’assorbimento delle azioni dinamiche (…);
Modalità costruttiva delle colonne e delle travi di collegamento orizzontale, disciplinando tutte le fasi, al fine di un minor impatto sul cantiere e al fine della solidarizzazione finale della struttura di adeguamento sismico rispetto alla modalità di sisma durante la costruzione
”;

-- sia con la risposta affermativa resa dal RUP in relazione al quesito n. 2 del 13 maggio 2021 concernente - proprio con riferimento all’interpretazione del punto sopra citato 16.1.1 “ qualità tecnica ” lett. a) - la possibilità di proporre “ una miglioria tecnica e prestazionale che prevederebbe la diminuzione del numero, delle dimensioni e del posizionamento delle torri ”.

14. Gli argomenti addotti a fondamento dell’atto di appello non persuadono.

14.1. Va innanzitutto precisato che è lo stesso RTI appellante a conferire alle innovazioni progettuali da esso introdotte la consistenza sostanziale di “ varianti ”, l’ammissibilità delle quali si ricaverebbe dalla facoltà asseritamente concessa dal disciplinare di apportare “ innovazioni ” tecniche e costruttive su tutti i cd. “ elementi di valutazione ” (tipologia di materiale, distribuzione e numero delle torri, modalità costruttiva, minor impatto sul cantiere ecc.) elencati al punto 16.1.1. e costituenti, in thesi , altrettante “ eccezioni al divieto di varianti ” (pagg. 16-17, 25-26 atto di appello).

14.2. Più in dettaglio, la parte appellante sostiene che “ distribuzione e numero delle torri reticolari ” e “ modalità costruttiva ” sarebbero stati individuati nel disciplinare di gara come ambiti tecnici (cd. “ elementi di valutazione ”) entro i quali i concorrenti avrebbero potuto liberamente intervenire attraverso modifiche esulanti dall’ambito delle varianti inammissibili: esattamente entro questi limiti consentiti si iscriverebbero sia la riduzione del numero delle torri, sia l’introduzione di dissipatori sismici alla base delle stesse, quali accorgimenti in grado di apportare un più elevato livello di protezione sismica e di garantire una minore invasività dell’intervento, oltre a una minore durata dei relativi tempi di realizzazione.

14.3. La tesi perorata dalla parte appellante non convince innanzitutto nella lettura che essa fornisce della legge di gara e dei passaggi di questa che avrebbero consentito l’introduzione di varianti al progetto definitivo.

Il punto 16.3. del disciplinare è del tutto univoco nell’ammettere i soli “ miglioramenti ” e nell’escludere la possibilità di presentare “ varianti progettuali ” che si “ sostanzino in modifiche strutturali e funzionali del progetto ” definitivo posto a base di gara.

Quanto al punto 16.1.1, esso non può che essere letto sia alla luce della menzionata cornice precettiva di riferimento detta dal punto 16.3, sia alla stregua del suo stesso dato testuale, il quale non fa mai riferimento al concetto di “ variante ” ma solo a quello di “ miglioria ”, in quanto nel suo incipit richiama le “ misure atte a garantire le migliori soluzioni tecniche ingegnerist iche” correlate ai diversi ambiti nei quali le stesse sono ammesse.

14.4. Ebbene, la forma “ migliore soluzione tecnica ” sembra alludere alle proposte incrementali del livello di qualità tecnica dell’intervento, mentre non pare possa essere intesa come clausola abilitante interventi modificativi dei caratteri essenziali del progetto a base di gara.

Dunque, sia il canone interpretativo letterale che quello sistematico non consentono di aderire alla lettura della legge di gara proposta da parte appellante.

14.5. Una volta rapportata a queste coordinate disciplinari, appare immune da vizi di illogicità la valutazione espressa dalla Commissione di gara circa il fatto che le modifiche apportate dal RTI appellante alterassero i caratteri strutturali e funzionali della costruzione riportata nel progetto definitivo. La soluzione tecnica di protezione sismica sottesa alla scelta progettuale poi esclusa è infatti basata su un sistema a dissipazione di energia oggettivamente diverso rispetto a quello a torri irrigidenti di cui al progetto definitivo posto a base di gara e la cui innovatività di “ concezione ” è riconosciuta dallo stesso consulente tecnico di parte appellante nella propria relazione illustrativa (cfr. All. n. 11 depositato dalla ricorrente in primo grado).

14.6. L’elemento di innovatività introdotto dalla parte appellante è tracimato, tuttavia - questo il punto cruciale - nell’alterazione di una idea progettuale essenziale (tale ritenuta dalla stazione appaltante), in quanto afferente alla stessa “ tipologia ” strutturale dell’opera da realizzare, mentre gli ambiti tecnici aperti ad apporti migliorativi avrebbero dovuto indirizzare i contributi ideativi dei concorrenti su aspetti settoriali, più o meno significativi ma, comunque, tali da non implicare una rivisitazione funditus del modello progettuale concepito dalla stazione appaltante.

14.7. Nel verbale della Commissione tecnica del 25 gennaio 2022 si legge a questo proposito che “ La proposta tecnica del concorrente si caratterizza per elementi strutturali diversamente concepiti rispetto a quanto stabiliva il progetto definitivo;
in particolare, come si evince dalle figure di seguito riportate, che mettono a confronto quanto precisato nella Relazione descrittiva e nella documentazione grafica dell'Elemento 1.a di offerta con quanto sancito nel progetto definitivo posto a base di gara, viene proposto un sistema che si basa sulla realizzazione di n. 7 basamenti rigidi in calcestruzzo con sviluppo fuori terra sino alla quota di +5,50, su cui appoggiano torri reticolari metalliche vincolate mediante leverismi a dissipazione, costituenti elementi isolali a solo sviluppo verticale, così conformando tipologie di strutture e modalità resistenti degli elementi antisismici (dissipativi) (Figg. 2, 4 e 5), di cui non vi è traccia nel progetto definitivo posto a base di gara, il quale prevede invece n. 22 elementi fondazionali costituiti da zattere in calcestruzzo armato su micropali poste sotto il piano di campagna (quota 0,00) con strutture metalliche in elevazione collegate in sommità da strutture reticolari spaziali autoportanti al di sopra delle coperture dei corpi esistenti, costituenti nell'insieme un esoscheletro sismo resistente (Figg. 1, 3 e 6)
”.

15. Appare a questo punto determinante la clausola disciplinare che ha rimesso alla stazione appaltante l’individuazione della “ differenza tra soluzioni migliorative e varianti ”, legittimandola sulla base di un criterio di giudizio (del tutto discrezionale) fondato sulla “ intensità ” e sul “ grado ” delle modifiche introdotte dal concorrente (punto 16.3, lettera a).

15.1. Su tale criterio discrezionale si fonda il giudizio che ha condotto la Commissione di gara ad individuare nel “ sistema di dissipazione di energia ” un elemento essenziale del progetto definitivo, modificato il quale sarebbero risultati alterati gli stessi caratteri “ strutturali e funzionali ” dell’idea posta a base di gara, così determinandosi un non consentito salto qualitativo dalla “ miglioria ” alla “ variante ”.

15.2. A margine di questa valutazione tecnico-discrezionale deve osservarsi che non solo la clausola disciplinare de qua non è stata gravata dalla parte ricorrente, ma che l’applicazione che ne è stata fatta dall’amministrazione procedente appare del tutto consequenziale e coerente, in quanto la Commissione ha formulato rilievi – certamente immuni da vizi di travisamento o illogicità – incentrati proprio sul “ grado ” e sulla rilevanza delle modifiche apportate.

15.3. Questa gradazione di “ intensità ” è d’altra parte la stessa che - nel formante interpretativo giurisprudenziale - viene ritenuta determinante per discernere le soluzioni migliorative dalle varianti, sull’assunto per cui “ le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante;
in tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste
”(Cons. Stato sez. V, n.7602 del 2021).

16. Alla stregua delle considerazioni sin qui illustrate non appare nemmeno possibile predicare un supposto affidamento incolpevole che i concorrenti avrebbero potuto trarre dal chiarimento fornito in corso di gara.

16.1. Nella risposta al quesito n. 2, infatti, il RUP si è limitato a richiamare il dato testuale della legge di gara e, dunque, a confermare il ruolo non determinante del numero e della distribuzione delle torri del progetto posto a base di gara, senza con ciò affatto consentire l’implementazione di soluzioni tecnologiche diverse rispetto a quelle (a “ torri irrigidenti ”) considerate nel progetto definitivo.

16.2. In definitiva, la lettura delle legge di gara proposta da parte appellante appare, per un verso, oggettivamente forzata nella dilatazione che essa postula del concetto di “miglioria tecnica” ammessa;
e, per altro verso, incapace di rendere conto delle plurime e incontestate disposizioni del disciplinare che, oltre ad avvertire i concorrenti circa l’inammissibilità di varianti progettuali tali da implicare “ modifiche strutturali e funzionali del progetto ”, affidavano alla stazione appaltante l’individuazione del discrimen “ tra soluzioni migliorative e varianti ”, ancorando tale confine alla valutazione della ‘ intensità’ e del ‘ grado’ delle modifiche introdotte rispetto al progetto definitivo (punto 16.3, lettera a).

16.3. Proprio dette disposizioni di chiusura, nel loro richiamo ad un giudizio di ammissibilità rimesso alla stazione appaltante, avrebbero dovuto indurre i partecipanti ad acquisire completa certezza delle innovazioni consentite, prima di procedere a variazioni progettuali altamente impattanti sulla base di un supposto (ma in realtà del tutto precario) affidamento a sua volta fondato su letture della legge di gara parziali o avulse da una logica di inquadramento sistematico delle relative disposizioni.

17. L’ulteriore rilievo sul quale puntano le difese della stazione appaltante e che non ha ricevuto puntuale replica da parte appellante è correlato al fatto che il limite dello ius variandi rispetto all’ideazione progettuale sposata dall’Amministrazione si motivava anche in ragione delle già acquisite autorizzazioni, soprattutto in materia ambientale, la cui rinnovazione avrebbe comportato una incompatibilità temporale tra i tempi di realizzazione e la scadenza dei finanziamenti.

Per questo l’Azienda Ospedaliera ha espressamente previsto la non ammissibilità di una offerta tecnica che comportasse “ l’acquisizione di nuovi atti di assenso o in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto ” (art. 16.3, lettera d, del disciplinare di gara);
e sempre in questa medesima ottica si è imposto l’obbligo del sopralluogo, previsto proprio al fine di indicare ai concorrenti i vincoli progettuali-costruttivi che A.O.U.I. riteneva insuperabili e, dunque, le soluzioni tecniche già compiute e trasposte nel progetto definitivo posto a base di gara e presentate dalla stessa a CRITE ai fini autorizzativi.

18. Una volta riconosciute, per i motivi sin qui illustrati, l’attendibilità e la conformità alla legge di gara delle valutazioni espresse dalla stazione appaltante, cade anche il fondamento del secondo motivo di appello, il quale punta a spingere il sindacato giurisdizionale oltre il limite del mero controllo di coerenza logico-motivazionale dell’atto impugnato e, dunque, nel senso di un intervento valutativo autonomo, sostitutivo o sovrapposto a quello riservato all’amministrazione.

18.1. Come noto, il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, essendo quest’ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti (Cons. Stato, sez. V, n. 7795 del 2022;
sez. IV, n.7715 del 2021;
sez. III, n. 6058 del 2019).

18.2. Dunque, le censure che attingono il merito di tale valutazione (esplorandola nel versante della sola opinabilità) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un non consentito sindacato sostitutivo (Cons. Stato, sez. V, n. 173 del 2019;
sez. III, n. 6572 del 2018).

18.3. Trova quindi conferma – in quanto pienamente aderente ai fatti di causa - la massima tralaticia secondo la quale per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosene piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità (Cons. Stato, sez. III, n. 3694 del 2020;
sez. V, n. 1772 del 2020), evenienze critiche, queste, obiettivamente non rinvenibili nel caso in esame.

19. Per tutto quanto esposto, l’appello va quindi respinto, pur potendosi disporre, per la peculiarità e la complessità delle questioni esaminate, la compensazione delle spese di lite.

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