Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-05, n. 202304559
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Pubblicato il 05/05/2023
N. 04559/2023REG.PROV.COLL.
N. 05492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5492 del 2022, proposto da
Italpol Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
Cosmopol Security, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03579/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della società Cosmopol Security;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Clarizia in dichiarata delega di Fraccastoro, e l’avvocato Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la società Italpol Vigilanza s.r.l. impugnava il provvedimento del 12.8.2021, comunicato in pari data, con il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aveva definitivamente aggiudicato la procedura di gara volta all’affidamento del ‘ servizio di vigilanza armata interna ed esterna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CIG. 8656458F1C)’ in favore di Cosmopol Security s.r.l.. La ricorrente deduceva che, con determina a contrarre n. 5600 del 3.3.2021, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aveva avviato una procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 162, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata interna ed esterna, per la durata di 36 mesi, ad un complessivo valore stimato pari ad euro 3.105.479,76 IVA esclusa, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cui erano stati invitati cinque operatori economici.
La Stazione appaltante, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti, aveva ammesso Italpol Vigilanza s.r.l. e Cosmopol Security s.r.l. (in seguito anche Cosmopol s.r.l.) alle fasi successive della procedura. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice, nella seduta del 17 giugno 2021, stilava la graduatoria provvisoria, dalla quale risultava che Cosmopol s.r.l. si collocava in prima posizione con 94.04 punti, mentre Italpol Vigilanza s.r.l. risultava seconda graduata con 91.52 punti.
La Stazione appaltante, con successiva comunicazione del 9 luglio 2021, attivava nei confronti della società prima graduata il sub – procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, richiedendo a quest’ultima ulteriori spiegazioni in merito alle principali voci di costo indicate in offerta.
Le giustificazioni venivano ritenute soddisfacenti, pertanto, la Stazione appaltate proponeva l’aggiudicazione dell’appalto a favore della società Cosmopol Security s.r.l.. A seguito delle successive verifiche, la procedura veniva definitivamente aggiudicata, con provvedimento del 12 agosto 2021.
La ricorrente lamentava che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver taciuto alla Stazione appaltante una serie di procedimenti, emersi da altra gara in sede di soccorso istruttorio, riguardanti la Cosmopol s.p.a., socio di maggioranza cessato nell’anno precedente l’indizione della procedura in oggetto, che avrebbero inciso sulla valutazione di affidabilità della stessa. La società Cosmopol s.p.a. era stata destinataria di accesso ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 10.12.2018, con contestazione di mancato versamento di contribuzione INPS, nonostante la sospensione della riscossione del credito in ragione della tempestiva impugnazione degli atti impositivi. Quest’ultima circostanza veniva smentita dalla società controinteressata, la quale precisava che destinataria del suddetto provvedimento era stata la Cosmopol Basilicata s.r.l., con la quale la società Cosmopol Security s.r.l. non aveva alcun collegamento.
La società, inoltre, contestava anche il sub-procedimento di verifica della congruità espletato nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria, ove veniva richiesto di fornire giustificazioni in merito alle principali componenti di costo indicate nell’offerta.
Nei giorni 27.9.2021 e 28.9.2021 veniva sottoscritto digitalmente il contratto tra l’Amministrazione e la società aggiudicataria.
In data 29.9.2021 veniva disposta l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza, motivata dalla necessità per l’Amministrazione di assicurare la continuità del servizio di vigilanza armata, al fine di consentire al MAECI di svolgere la propria missione istituzionale, garantendo la sicurezza delle persone e dei luoghi.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 3579 del 29.3.2022, respingeva il ricorso, ritenendo l’insussistenza degli obblighi dichiarativi concernenti la posizione di Cosmopol s.p.a., quale socio unico- persona giuridica della Cosmopol Security s.r.l., inoltre, quanto alle critiche relative al sub-procedimento di verifica della congruità espletato nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria, il Collegio di prima istanza rammentava che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara era espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile, come tale, esclusivamente nel caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, circostanze nella specie non ravvisabili.
3. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Italpol Vigilanza s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “1. Sul primo motivo del ricorso di primo grado: Error in giudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. c) e c-bis), c-ter) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5 della lettera di invito. Eccesso di potere per violazione dell’autovincolo di cui alla lex specialis. Violazione del principio di leale collaborazione, dei principi di buona fede e correttezza. Violazione della par condicio creditorum;2. Sul secondo motivo di ricorso in primo grado: Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 23, comma 16, 95 comma 10 e 97 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta”.
La società appellante ha chiesto al Collegio, con riferimento alle censure sub II, inerenti l’anomalia dell’offerta presentata da Cosmopol Security, qualora opportuno, di disporre una verificazione e/o consulenza tecnica di ufficio ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a., concludendo, in subordine, nell’ipotesi in cui non sia possibile l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, con la richiesta di risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno da mancato accrescimento della qualificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore al 3% dell’importo a base di gara, ovvero in via equitativa in mancanza di indici precisi cui fare riferimento.
4. Si è costituito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Si è costituita in resistenza Cosmopol Security s.r.l., concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con successive memorie e repliche, hanno articolato in maniera più approfondita le proprie difese.
7. All’udienza del 9.2.2023, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo, l’appellante sostiene che la sentenza appellata vada riformata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, assumendo che ‘ in una ottica di tassatività delle clausole di esclusione, non è invece dovuta alcuna dichiarazione concernente il socio unico, persona giuridica, stante la mancanza di una disposizione espressa in tal senso, facendo il comma 5 dell’art. 80 del Codice riferimento al solo socio unico persona fisica ’. Tale statuizione, secondo Italpol Vigilanza s.r.l., non sarebbe corretta, in quanto l’aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare alcune vicende del socio di maggioranza Cosmopol s.p.a. idonee ad integrare un grave illecito professionale. Dai verbali di gara relativi ad altra procedura indetta dalla Regione Abruzzo, a cui aveva partecipato la società aggiudicataria, è stato possibile rilevare che, in sede di soccorso istruttorio, la società Cosmopol s.p.a. aveva dichiarato l’esistenza di tre risoluzioni anticipate di contratti e due revoche di aggiudicazione definitiva.
Il T.A.R. avrebbe erroneamente incentrato le proprie valutazioni sul dato letterale della norma la quale, nel fornire un elenco tassativo delle cause di esclusione, non vi comprenderebbe l’omissione dichiarativa riguardo il socio unico persona giuridica, prediligendo unicamente la sola figura del socio unico persona fisica.
Secondo l’esponente, sarebbe irragionevole limitare la verifica del possesso dei requisiti solo con riguardo ai soggetti espressamente menzionati nell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa ad una procedura di gara deve interessare anche il socio persona giuridica, per il quale, anzi, il controllo ha più ragione di essere effettuato, trattandosi di società collegata in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. L’aggiudicataria avrebbe dovuto comunicare le molteplici carenze riscontrate nell’esecuzione dei precedenti contratti riguardanti la Cosmopol s.p.a., consentendo alla Stazione appaltante di valutare opportunamente i profili di moralità ed affidabilità dell’operatore economico concorrente.
Italpol Vigilanza s.r.l. censura anche l’affermazione del Tribunale adito in merito alla violazione dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui si afferma che la Cosmopol Basilicata s.r.l. non avrebbe alcun collegamento con la società aggiudicataria. Al contrario, nell’ambito di altra procedura indetta dalla Direzione Regionale Basilicata dell’INPS, la concorrente Cosmopol Basilicata s.r.l. era stata esclusa in quanto, contestualmente alle verifiche di regolarità contributiva, era stata rilevata l’omessa dichiarazione di due circostanze relative alla società Cosmopol s.p.a., quali la pendenza di un giudizio di omissione contributiva ed una condanna per inadempienze tributarie. L’omissione contributiva in questione doveva essere dichiarata, nonostante la pendenza del giudizio in appello avverso la sentenza n. 435 del 2021 del T.A.R. per la Basilicata, che, con riferimento all’impugnazione del provvedimento di esclusione promosso da Cosmopol Basilicata s.p.a., ha affermato che l’irregolarità fiscale dedotta non deve considerarsi una grave violazione definitivamente accertata.
8.1. Le critiche sono infondate.
Il Collegio precisa che dalla documentazione acquisita in sede di gara (dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la C.C.I.A.A. e visura registro imprese) emerge che la società Cosmopol Security s.r.l. è una società a responsabilità limitata il cui socio unico, detentore del 100% del capitale sociale, è la persona giuridica H.C.M. s.p.a.. Non è contestato, inoltre, per essere stato riferito anche dalla stessa società appellante, che già a partire da un anno prima della indizione della gara, la società Cosmopol s.p.a. ha cessato di essere socio unico della Cosmopol Security s.r.l..
La suddetta circostanza di fatto determina l’infondatezza delle prospettazioni difensive sostenute con il primo mezzo, circa l’obbligo dichiarativo dell’aggiudicataria in merito ad alcune pregresse risoluzioni contrattuali che avrebbero interessato la Cosmopol s.p.a., precedente socio unico persona giuridica, ai sensi dell’art. 80, comma 4, lett. c) ter del d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi quest’ultima di una società estranea alla società Cosmopol Security s.r.l.
8.2. L’assunto è fondato anche in ragione di seguenti principi.
Secondo l’indirizzo prevalente sostenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di tassatività delle clausole di esclusione e con l’inequivoca portata della disposizione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, “ dovendosi ritenere che la presenza di eventuali gravi illeciti professionali possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto “ (Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5792;Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279).
Questa Sezione, in più occasioni, ha affermato che la disposizione dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica. Sebbene, infatti, parte della giurisprudenza, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, aveva ritenuto di estendere l’obbligo dichiarativo al socio di maggioranza persona giuridica della società offerente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975;id., sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813), invece per il socio unico era prevalente l’orientamento che limitava l’obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4372;Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3619).
Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione del tenore di detta disposizione, da intendersi di stretta interpretazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata, sotto tale profilo, non merita censura.
9. Con il secondo mezzo, l’appellante denuncia profili di illogicità e irragionevolezza nella conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della società Cosmopol Security s.r.l. dalla gara. Secondo l’esponente, dall’esame complessivo dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, emergerebbe chiaramente come Cosmopol Security s.r.l. abbia, in realtà, formulato un’offerta inidonea a produrre alcun margine utile. Cosmopol Security s.r.l. avrebbe formulato il ribasso del 12% per il servizio di manutenzione ordinaria degli strumenti di vigilanza, della verifica periodica degli impianti radiogeni, del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione tramite esperto, del servizi di governo, della ronda di controllo, della vigilanza esterna straordinaria, della gestione chiavi, il cui importo a base d’asta, soggetto a ribasso, sarebbe risultato pari ad euro 10.000,00 di canone annuo, e ad euro 30.000,00 nel triennio. Inoltre, la società aggiudicataria avrebbe offerto un ribasso dell’81,25% per il servizio di manutenzione straordinaria degli strumenti di vigilanza il cui importo a base d’asta, soggetto a ribasso, sarebbe risultato pari ad euro 80.000,00 per l’intero triennio contrattuale, e un ribasso dell’89,53% per i costi generali ed utile d’impresa quantificati, nella lex specialis , in euro 667.989,66. Secondo l’esponente, al netto degli importi per i servizi operativi ordinari/straordinari e degli oneri di sicurezza (entrambi qualificati come non soggetti a ribasso), emergerebbe che l’aggiudicataria Cosmopol Security s.r.l., anche in virtù dei contenuti dei giustificativi presentati, ha offerto i seguenti importi: euro 26.399,88 nel triennio (euro 8.799,96) per il servizi di manutenzione ordinaria;euro 15.000,00 per il triennio (ovverosia euro 5.000,00) per il servizio di manutenzione straordinaria;euro 69.938,51 a titolo di costi generali ed utile d’impresa per l’intero triennio. L’esponente rileva che tutti gli apparati oggetto di quotazione per la corretta quantificazione del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono apparecchiature d’uso quotidiano che, in quanto strettamente funzionali a garantire l’accesso sicuro di tutti i visitatori delle diverse sedi del MAECI, sono soggette ad un elevato tasso di usura. Inoltre, la Stazione appaltante, nel contesto del richiamato allegato D al CSA, ha espressamente dato atto della necessità di un’imminente sostituzione dello scanner radiogeni Gilardoni FEP ME 640 con un modello Astrophysic Inc. XIS 53335S, nonché della necessaria sostituzione dell’ulteriore scanner Gilardoni FEP ME 990, con il diverso modello Astrophysic Inc. XIS 1080D. Questi due soli scanner rappresenterebbero il 33% di tutti gli ‘scanner’ presenti nella lista di cui all’allegato e solo il 7% di tutte le apparecchiature di cui è richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al fatto che la sostituzioni di alcuni pezzi di ricambio dei soli scanner radiogeni, come i motori e i rulli, componenti più soggette ad usura, determinerebbero un costo pari ad euro 46.793,10, come certificato dai preventivi formulati, sulla base delle quotazioni ufficiali, dalla stessa ditta produttrice dei due scanner.
9.1. Tale motivo non è complessivamente persuasivo.
In via preliminare, va rammentato che le valutazioni in ordine alle concrete modalità di realizzazione degli impegni negoziali, relativamente ai profili dell’offerta, rientrano nell’ampio margine di apprezzamento riservato alla stazione appaltante, suscettibile di essere sindacato in sede giurisdizionale solo in presenza di illogicità, arbitrarietà, o di irragionevolezza ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8369).
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di anomalia dell’offerta e sindacabilità del giudice amministrativo: a) la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Cons. Stato, n. 4620 del 2021;Cons. Stato n. 4209 del 2021): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie, con riferimento alle specifiche voci oggetto di contestazione nel secondo motivo di appello;b) il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione;c) il sindacato giurisdizionale è limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, n. 171 del 2019).
La giurisprudenza prevalente ha, altresì, precisato che è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta (Cons. Stato, n. 1874 del 2020).
Orbene, con le suddette critiche, l’appellante sostiene l’inesistenza di una evidente incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria, inidonea a produrre alcun margine utile.
9.2. Il Collegio ritiene di condividere il sindacato compiuto dal giudice di primo grado, il quale non è entrato nel merito della discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione, ma si è limitato a constatare la legittimità del giudizio positivo, all’esito delle giustificazioni offerte dall’aggiudicataria, perché conformi sostanzialmente alle previsioni di gara e perché oggettivamente fondate su corrette premesse fattuali.
Invero, le contestazioni sostenute dalla società Italpol Vigilanza s.r.l. sono state ampiamente superate dalle giustificazioni rese dalla Stazione appaltante con le controdeduzioni, la quale ha rammentato di avere provveduto all’adozione di nuovi macchinari, pertanto la valutazione effettuata dall’aggiudicataria delle stime di costo di manutenzione appaiono congrue, dovendosi ritenere superflua la manutenzione straordinaria di apparati nuovi, bastando la manutenzione ordinaria. Inoltre, la considerazione sostenuta dalla ricorrente secondo cui la presenza di due apparati in via di sostituzione avrebbe comportato il ricorso alla manutenzione straordinaria molto ingente, quantificata in euro 46.793,10, da aggiungersi a quella stimata, è stata confutata dall’Amministrazione, la quale ha riferito di aver già provveduto a sostituire i suddetti due apparati nei mesi di marzo e luglio 2021, che sono attualmente operativi e coperti da garanzia del produttore.
Con riferimento alla manutenzione ordinaria, invero, tale attività è stata comunque oggetto di un ribasso contenuto da parte dell’operatore, nella misura del 12% sul canone mensile da euro 833,33 a euro 733,33.
Anche in relazione alla voce ‘Costi diversi e oneri generali d’appalto’, le censure sostenute dall’appellante non possono essere condivise, atteso che, se è vero che l’aggiudicataria ha effettuato un ribasso in fase di gara pari all’89,53 %, l’appellante ha effettuato un ribasso analogo pari al 86,76% che il RUP ha considerato nel complesso attendibile, oltre al fatto che, come risulta dal verbale di gara n. 8 del 6 agosto 2021, l’Amministrazione ha verificato l’esistenza di un utile, chiarendo che: “ I costi generali ammonterebbero al 2,2% del totale mentre l’utile (non considerando la sopravvenienza positiva) ammonterebbe allo 0,6% del totale, basso ma non nullo. La società ha inoltre sottolineato che le notevoli dimensioni del fatturato e l’assistenza fornita a numerose Amministrazioni statali al MAECI e/o vicine al palazzo della Farnesina, consentono il manifestarsi di consistenti economie di scale su diverse tipologie di servizi”. La società appellante non tiene conto del fatto che l’aggiudicataria ha segnalato anche che una variazione normativa di categoria avrebbe inciso sulla voce ‘Oneri previdenziali e assistenziali INPS’, e comportato una sensibile riduzione degli oneri di manodopera, con un conseguente utile maggiore. In particolare, Cosmopol s.r.l. ha precisato che “ rispetto alla data di deposito del Decreto contenente le tabelle, e comunque prima della formulazione dell’offerta economica, sono intervenuti due importanti innovazioni di carattere normativo, relativo al costo contributivo INPS e a quello assicurativo INAIL, dalle quali deriva un sensibile risparmio coerente con il quadro normativo di riferimento vigente alla data di pubblicazione del bando, di presentazione delle offerte e delle relative giustificazioni. Al fine di rappresentare con chiarezza quanto sopra si ritiene innanzitutto utile riprodurre la vigente Tabella Ministeriale evidenziando, con un riquadro di colore rosso, le voci di costo variate per effetto del variare delle norme di riferimento ”. Il RUP, in sede di verifica dell’anomalia, ha condivisibilmente concluso che “ Considerando che tale sopravvenienza normativa andrebbe a incidere su servizi facenti parte dell’appalto ma non soggetti a ribasso e che la stessa sopravvenienza si applicherebbe al CCNL di categoria e per tale via a tutti i partecipanti, tale circostanza non è stata valutata ai fini dell’analisi di congruità ”.
Secondo l’indirizzo condiviso di questa Sezione, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerato anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, n. 607 del 2017;Cons. Stato, sez. V, n. 269 del 2018).
Da siffatti rilievi consegue che nulla va disposto in merito alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante, dalla finalità meramente esplorativa, atteso che, in ragione di siffatti principi, l’espletamento di una attività istruttoria sarebbe ininfluente ai fini della decisione.
Inoltre, dal rigetto dei mezzi consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
10. In definitiva, l’appello va respinto.
11. Tenuto conto delle ragioni della decisione e del non univoco indirizzo della giurisprudenza sulle questioni trattate con riferimento al primo mezzo, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.