TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-07-21, n. 202100961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-07-21, n. 202100961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100961
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 00961/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2021, proposto da
S B, R R, A G, A C, G F, C B, A S, E G, L C, R C, P C, E G, M G, R F, Jole Dal Pra', L F, F F, F F, A B, L S, G C, S F, N F, M R, N B, E F, M F, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, E F, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Greggio in Padova, P.Le Stazione n. 6;
Comune di Villanova di Camposampiero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampietro Geremia, Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Federazione dei Comuni del Camposampierese, n. PUE/2020/00025, rilasciato dal SUAP alla società Wind Tre s.p.a. in data 9 settembre 2020 e pubblicato all'albo pretorio del Comune di Villanova di Camposampiero dal giorno 5 ottobre al 20 ottobre 2020;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi: la nota istruttoria del Comune di Villanova di Camposampiero del 16 marzo 2020;
il nulla osta rilasciato dal Comune di Villanova di Camposampiero del 15 giugno 2020;
la nota della Federazione dei Comuni del Camposampierese del 13 luglio 2020, di indizione della conferenza di servizi decisoria;
il parere, reso per silenzio assenso, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Treviso e Padova;
l'avviso di rilascio del provvedimento autorizzativo, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Villanova di Camposampiero dal 5 al 20 ottobre 2020.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Wind Tre Spa il 22 gennaio 2021:

- dell'art.39, comma 5, delle NTO al Piano degli Interventi del Comune di Villanova di Camposampiero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, del Comune di Villanova di Camposampiero e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Wind Tre S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;

Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020

Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui la Federazione dei Comuni del Camposampietrese ha autorizzato Wind Tre S.p.a. alla "Realizzazione nuovo impianto tecnologico di radio telecomunicazioni di telefonia cellulare del gestore Wind Tre S.p.A. denominato “PD086 MURELLE”, sito nel Comune di: VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, VIA Piovega Nord, catastalmente censito al fg. 11, mapp. 801”, e i relativi atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione .

Il provvedimento autorizzativo sarebbe illegittimo per “la totale obliterazione delle garanzie procedimentali” offerte agli interessati dall’art. 87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, in particolare dal comma 4 di tale disposizione che prevede che “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto”.

Nel caso di specie, ai ricorrenti (e, in generale, alla popolazione di Murelle e di Villanova) non sarebbe stata data alcuna informazione e, comunque, nessuna adeguata pubblicità con riguardo all’istanza di Wind Tre s.p.a., presentata a febbraio del 2020: lo Sportello non ha mai organizzato alcun incontro pubblico di presentazione, né fatto pubblicare alcuna notizia sui quotidiani locali, né affisso alcun manifesto;
né l’istanza è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova di Camposampiero o all’albo pretorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese (e tantomeno nelle pagine “amministrazione trasparente” dei due Enti). E non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto della disposizione in questione il fatto che la domanda di Wind Tre S.p.A., per estratto, sarebbe stata riportata nel portale pubblico dello Sportello Unico delle Attività Produttive sul sito impresa in un giorno, pubblicità da considerarsi irrituale rispetto a quanto previsto dalla legge e del tutto inidonea a garantire la conoscibilità agli interessati del contenuto progettuale. Inoltre, l’Amministrazione (e, segnatamente, il Sindaco) su precisa interrogazione di un consigliere comunale sull’argomento avrebbe affermato – durante il Consiglio comunale del 26 giugno 2020 e, perciò quattro mesi dopo la presentazione dell’istanza per l’antenna di Murelle - che “non [era] stato presentato alcun progetto di incremento di antenne nel territorio”;
e che, in caso, “la cittadinanza è sempre stata coinvolta e informata nelle scelte importanti”;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 delle NTO del PI di Villanova di Camposampiero. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, ingiustizia e illogicità manifeste.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché assunto in contrasto le previsioni di cui all’art. 39 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Villanova di Camposampiero, rubricato “impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”, secondo cui, anche prima dell’approvazione del c.d. Piano Antenne (di cui la norma costituirebbe “prodromo”): i) le infrastrutture devono essere realizzate con materiali tali da assicurarne, anche sotto l’aspetto estetico, il miglior inserimento nell’ambiente;
ii) è vietata l’installazione di pali con sbracci o ballatoi;
iii) l’erezione del traliccio è vietata in aree e siti sensibili e in aree di pregio paesaggistico ambientale;
iv) la costruzione del manufatto è consentita – tranne che per le zone produttive o per le zone specificamente deputate ad ospitare impianti tecnologici, solo previa deliberazione consiliare, preferendo “gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio” e garantendo “la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici”, nonché “la mitigazione dell’impatto visivo”. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il provvedimento sarebbe in contrasto con tali previsioni in quanto:- il sito è ubicato in zona agricola (e non in zona produttiva o in un’area deputata ad ospitare impianti) e, dunque, un ambito non compromesso, per definizione, dal punto di vista edilizio, ancorché contiguo a una zona residenziale di completamento;
- non è stata adottata alcuna misura di mitigazione dell’impatto visivo;
- non è stato considerato che la costruzione del traliccio avverrà in fregio a un quartiere residenziale che non può non essere considerato un sito sensibile, se solo si considera la presenza di numerosi bambini e adulti, costantemente esposti alle radiazioni dell’antenna;
- la nuova antenna avrà un ballatoio (mascherato da “pedana di riposo”), in palese elusione di quel che dispone la norma, anche in relazione alle caratteristiche tecniche costruttive;
- il Consiglio comunale non si è mai espresso sul progetto di Wind Tre, non essendo agli atti alcuna deliberazione a tal proposito;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990. Violazione sotto altro profilo dell’art. 39 delle NTO del PI. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione della Giunta della Federazione n. 64 del 03.10.2011 e della Deliberazione della Giunta della Federazione n. 32 del 2011, nonché del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del SUAP.

Il provvedimento impugnato, assieme al nulla osta del Comune di Villanova di Camposampiero e al parere per implicito reso dalla competente Soprintendenza, sarebbero viziati anche nella parte in cui hanno ritenuto che il manufatto in progetto di Wind Tre S.p.A. fosse compatibile con il vincolo paesistico gravante sulla zona a tutela dell’ “Agro Centuriato Patavino”, in quanto, nel caso di specie, sarebbe mancata ogni compiuta e approfondita valutazione in ordine all’incidenza sul contesto protetto di una struttura alta 34 metri e larga sei, solo alla base, e che male si armonizzerebbe con il tessuto urbanistico di riferimento. In particolare, secondo i ricorrenti, una struttura di sviluppo urbano essenzialmente fondata sugli assi stradali (e, perciò, “orizzontale”) perderebbe ogni sua connotazione a fronte d’un elemento, come un’antenna, che imporrebbe, invece, uno sviluppo “verticale” all’ambito;
quanto, poi, all’inserimento dell’antenna e alla mitigazione dell’impatto (e, in specie, al contorno di siepe del traliccio), le ragioni propugnate nella relazione paesaggistica sarebbero inconsistenti;
anziché affittare un mappale prospiciente la pubblica via (e in cui l’arretramento è, per progetto, di circa cinque metri), Wind Tre avrebbe potuto trovare un sito diverso, arretrando di qualche decina o centinaia di metri e lasciando libere le case di Murelle;
una siepe alta sì e no un paio di metri non potrebbe nascondere alla vista un manufatto alto trenta metri;
né sarebbe condivisibile che il traliccio, perché di colore grigio (zincato, però, che è una tonalità ben diversa dal grigio), si confonderebbe con il cielo, sia nelle giornate nuvolose che nelle giornate soleggiate. Le determinazioni sul punto delle amministrazioni sarebbero, quindi, illogiche, incoerenti e incomplete, con l’ulteriore aggravante che il Comune di Villanova di Camposampiero, in data 16 marzo 2020, aveva recato alcune prescrizioni per la corretta evasione della pratica paesaggistica, ma del rispetto di quelle prescrizioni non si sarebbe più dato conto né in sede di “nulla-osta” del 15 giugno 2020, né tantomeno in sede di provvedimento conclusivo. Inoltre, il SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese non avrebbe alcuna competenza nel merito dei procedimenti amministrativi di rilascio di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e sarebbe stato violato, nel caso in questione, anche l’art. 146 del Codice del Paesaggio, che impone la necessità di tenere separati l’aspetto urbanistico-edilizio dell’intervento dall’aspetto paesaggistico, garantendo l’effettiva “differenziazione” tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica;

4) Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, slealtà.

I ricorrenti deducono, infine, che il Comune di Villanova di Camposampiero non è dotato di specifiche previsioni di localizzazione delle antenne (il c.d. Piano Antenne) e nell’avviso di indagine di mercato pubblicata il 7 ottobre 2020, volta a individuare un professionista in grado di offrire supporto tecnici agli Uffici della Federazione e dei Comuni ad essa aderenti per la redazione del Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile era prevista una apposita clausola di urgenza. L’urgenza con cui è stato chiesto di provvedere rivelerebbe, quindi, il ritardo con cui si è proceduto alla redazione del Piano Antenne, ma, soprattutto, che la questione relativa alla necessità di provvedere in tal senso era a conoscenza delle Amministrazioni procedenti quando hanno analizzato l’istanza di Wind Tre. Per cui, non si comprenderebbe perché – a fronte di un’installazione ictu oculi dannosa per la popolazione e inutilmente afflittiva per la popolazione residente – non si sia voluto procedere (anche in via d’urgenza) prima alla redazione del Piano Antenne (con conseguente possibilità di salvaguardia e di sospensione d’ogni pronuncia sull’assentibilità del traliccio Wind).

2. Si è costituita in giudizio la controinteressata Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind Tre), eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnativa, in quanto il provvedimento unico è stato adottato in data 9 settembre 2020 e i lavori hanno avuto inizio il 25 settembre 2020, sicché da tale data i ricorrenti avrebbero preso cognizione della coeva installazione dell’impianto di telecomunicazioni, ed è da allora che decorreva il termine di impugnativa di eventuali atti lesivi;
e contrastando nel merito le avverse pretese.

Wind Tre ha anche proposto ricorso incidentale per l’annullamento dell’art.39 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Villanova di Camposampiero, con cui deduce che, sebbene i provvedimenti impugnati con ricorso principale siano esenti dai vizi di legittimità ivi denunciati, in ragione sia della corretta interpretazione data alla norma dai Dirigenti comunali che della sua eventuale disapplicazione, la disposizione, nell’avversata lettura fornita dai ricorrenti, sarebbe illegittima in quanto: ammetterebbe la localizzazione degli impianti solamente nelle zone produttive e nelle zone per impianti tecnologici, vietandola (o comunque ponendo delle forti limitazioni, anche strutturali), per tutte le altre aree, per cui, la norma, porrebbe limiti alla localizzazione degli impianti sul territorio comunale, e non dei semplici criteri localizzativi (Corte Cost., sentenze n. 331/2003 e 307/2003) e sarebbe in palese contrasto con la disciplina statale di riferimento, ed in particolare con il fondamento normativo del potere regolamentare assegnato al Comune in base all’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001;
inoltre il comma 5 lettera b) della norma in questione, nell’imporre la previa approvazione del Consiglio Comunale, sarebbe in contrasto con il principio comunitario di tempestività, codificato all’art.4 che all’art. 87 del CCE, e con la disciplina di cui all’art. 87 del D.Lgs. n.259 del 2003, improntata a garantire la massima celerità del procedimento.

3. Con ordinanza n.33 del 28 gennaio 2021, il collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito alla data del 10 giugno 2021, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..

4. Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con memoria meramente formale.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova di Camposanpietro, che, con riferimento al ricorso principale, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse e/o di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, nonché l’irricevibilità per tardività, e ha contrastato nel merito le pretese dei ricorrenti.

Con riferimento al ricorso incidentale della controinteressata Wind Tre, il Comune ha, poi, eccepito la tardività e comunque l’inammissibilità dello stesso, in quanto l’art. 39 delle NTO sarebbe da considerare immediatamente lesivo per Wind che, quindi, avrebbe dovuto impugnare la norma tecnica contestata nel 2018, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione della variante, e in quanto, comunque, non sussisterebbe la necessaria correlazione tra l’atto impugnato in via principale e le NTO impugnate con il ricorso incidentale;
e ha contrastato nel merito le avverse pretese.

5. Si è costituita in giudizio la Federazione dei Comuni del Camposampietrese, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, nonché l’inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso;
e ha contrastato nel merito le avverse pretese.

6. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro pretese, e anche Wind tre ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova di uno specifico interesse dei ricorrenti all’annullamento dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di telecomunicazione.

7. All’udienza del 10 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In primo luogo, il collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione e di interesse in capo ai ricorrenti, non sia fondata, in quanto, nel caso di specie, è stata dimostrata dai ricorrenti la sussistenza del requisito della c.d. della “ vicinitas ”, quale relazione di stabile collegamento con la suddetta area, che vale a differenziare la posizione dei ricorrenti rispetto a quella della generalità dei consociati e, nel caso di specie, idonea a radicare anche l’interesse a ricorrere considerato che l’intervento in questione è evidentemente in grado di impattare negativamente sul preesistente assetto territoriale dell’area di interesse dei ricorrenti ( cfr. Cons. di Stato, sent. n. 7552 del 2019;
sent. n. 5257 del 2015). I ricorrenti sono, infatti, residenti e/o proprietari di fabbricati residenziali e terreni nella zona interessata, posti a breve distanza dalla stazione radiobase, installata da Wind Tre in un’area di interesse archeologico in quanto ricompresa nell’“Agro Centuriato Patavino” ( cfr. planimetria e estratti catastali depositati in giudizio, doc. 1 in atti deposito ricorrenti del 4 gennaio 2021 e doc. 7 in atti deposito ricorrenti del 13 gennaio 2021), e la vicinanza di un impianto di telefonia delle dimensioni di quello realizzato da Wind Tre è evidentemente in grado di impattare negativamente sulla qualità paesaggistica delle aree immediatamente circostanti e sul relativo contesto. Inoltre, i ricorrenti hanno anche dato specifica evidenza del pregiudizio patrimoniale che tale intervento può comportare, producendo in giudizio apposita relazione di una Agenzia Immobiliare, che non è stata smentita documentalmente dalle controparti (non è stata, infatti, depositata in giudizio alcuna relazione di stima che smentisca quanto affermato in quella depositata dai ricorrenti). Né, al fine di contrastare tale stima, può considerarsi sufficiente l’affermazione delle controparti che l’impianto di Wind Tre porterebbe, invece, ad un aumento del valore degli immobili nella zona, in virtù della possibilità di usufruire del miglioramento del servizio di telefonia, considerato che tale affermazione non è assistita da alcun elemento documentale a supporto e che, comunque, la zona in questione non era priva di segnale di rete.

9. Quanto alla eccezione di irricevibilità del ricorso, notificato il 18 dicembre 2020, che, secondo le controparti, sarebbe tardivo, in quanto il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione del ricorso decorrerebbe dal 25 settembre 2020, data in cui è stato apposto il cartello di cantiere, o dalla pubblicazione, sull’Albo pretorio del Comune di Villanova di Camposanpietro, dell’avviso di rilascio del provvedimento (avvenuta dall’11 settembre 2020 al 26 settembre 2020), la stessa non è, ad avviso del collegio, fondata, considerato che: - dal cartello di cantiere non si evince l’effettiva consistenza delle opere di Wind Tre, non riportando lo stesso una descrizione specifica dell’intervento né alcun “render” che potesse dare idea dell’effettiva consistenza delle opere e del possibile impatto delle stesse;
- anche all’Albo Pretorio è stato pubblicato unicamente l’avviso di rilascio del provvedimento, senza alcun allegato progettuale che potesse far comprendere l’esatta consistenza del manufatto;
- la prima istanza di accesso agli atti è stata proposta il 2 ottobre 2020 a pochi giorni dall’apposizione del cartello di cantiere, come si evince dalla memoria del Comune depositata in data 10 maggio 2021 e dalla documentazione depositata dalla Federazione dei Comuni del Camposampietrese (docc. nn.13 e seguenti in deposito del 30 aprile 2021), per cui si può ritenere rispettato l’onere di tempestiva attivazione da parte degli interessati;
- solo con l’effettivo accesso agli atti i ricorrenti hanno avuto contezza dell’effettiva consistenza dell’intervento, come evincibile dagli elaborati progettuali di Wind;
- nel caso di specie i ricorrenti non contestano tout court la possibilità di trasformare il suolo preso in affitto da Wind Tre, bensì contestano anche il quomodo dell’edificazione, evincibile compiutamente solo dalla documentazione ostesa a seguito dell’istanza di accesso agli atti, in relazione alla quale, come già sopra evidenziato, si può ritenere rispettato l’onere di sollecita attivazione da parte degli interessati.

10. Passando, quindi, al merito del ricorso, si ritiene che sia fondato e abbia portata assorbente il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono la violazione delle garanzie procedimentali offerte agli interessati dall’art. 87, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

L’art. 87, comma 4, del d.lgs. 259 del 2003 stabilisce, infatti, che “…Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto…”.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte. È, infatti, previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura (cfr. Tar Toscana, sent. n. 1829 del 2012, confermata in appello dal Cons. di Stato, sent. n. 7552 del 2019;
Cons. di Stato, sent. n.1773 del 2005;
Tar Puglia, Lecce, sent. n.3758 del 2008;
Tar Napoli, sentt. nn. 7430 del 2018, 3523 del 2020 e 3278 del 2021).

Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata Wind, si ritiene che la mera pubblicazione dei dati identificativi dell’istanza presentata da Wind Tre sul portale “Impresainungiorno”, nella sezione del competente sportello unico attività produttive locale, non sia sufficiente ai fini del rispetto dell’onere di pubblicità imposto dalla norma citata, considerate le caratteristiche e le modalità di accesso ai servizi di tale specifico portale, che costituisce il punto di accesso agli sportelli unici locali per le attività produttive ed è il portale di riferimento per i soggetti interessati alla presentazione delle pratiche relative alle attività produttive, e considerato che, invece, l’interesse tutelato dalla norma in questione è quello ad una pubblicizzazione dell’intervento a favore della popolazione del luogo in cui si intende procedere ad installare la nuova struttura di radiocomunicazione, per cui si ritiene che andava garantita quanto meno la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune interessato e sull’Albo pretorio on line.

Né può sostenersi che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

In più occasioni, infatti, la giurisprudenza in materia (cfr., tra gli altri, Tar Napoli, sent. nn.7430 del 2018, 3523 del 2020 e 3278 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata) si è espressa nel senso che la pubblicizzazione dell’istanza, nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta.

E, in ogni caso, non si può escludere la rilevanza dell’apporto partecipativo degli interessati nel procedimento in questione, considerato che tale procedimento, nell’ambito del quale si innesta, nel caso di specie, anche la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento, non può considerarsi vincolato e che non si può ritenere dimostrato in giudizio che l’apporto procedimentale degli interessati non avrebbe potuto condurre il procedimento verso un esito differente, con particolare riguardo alla localizzazione dell’impianto, tenuto conto, tra l’altro, anche della evidenziata proposta a Wind Tre di utilizzare, per l’installazione dell’impianto, altro terreno privato a titolo gratuito per un periodo di nove anni e della disponibilità di Iliad ad installare in tale sito il proprio traliccio e ad ospitare gratuitamente gli impianti trasmissivi di Wind Tre, come da documento n.1 depositato dai ricorrenti il 13 gennaio 2021(cfr., tra le altre, Tar Toscana, sent. n.1829 del 2012;
Tar Umbria, sent. n.279 del 2020;
Tar Napoli, sent. 3278 del 2021 cit.).

11. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure di cui agli altri motivi, dovendosi le Amministrazioni interessate rideterminarsi sulla questione ad esito di una rinnovata istruttoria, una volta emendato il vizio partecipativo di cui sopra, con conseguente improcedibilità anche del ricorso incidentale, che è stato proposto da Wind Tre, in via cautelativa e subordinata, nel caso in cui si fosse ritenuto di aderire all’interpretazione dell’articolo 39 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Villanova di Camposampiero comunali, propugnata dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.

12. In definitiva, il ricorso principale va accolto nei sensi e limiti di cui sopra, e, per l’effetto, vanno annullati il provvedimento e i relativi atti presupposti, impugnati dai ricorrenti, con assorbimento delle ulteriori censure e con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale, come proposto da Wind Tre.

13. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della problematicità delle questioni esaminate.

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