TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-05, n. 202011522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-05, n. 202011522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011522
Data del deposito : 5 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2020

N. 11522/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12412/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12412 del 2019, proposto da
M T, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F L, Davide Giuffre', G C, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, viale Gorizia n. 14;
M C, S D C, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, del 23.07.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale – Supplemento Straordinario n. 1/35 ter del 23.07.2019, a firma del Direttore Centrale, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, riservato al personale della Polizia di Stato (indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27.12.2018) con nomina di 19 vincitori, in cui non risulta inserito il ricorrente;

- del giudizio negativo di valutazione, con attribuzione alla prova orale sostenuta dal ricorrente del solo voto numerico di 17,45/30, quale voto insufficiente, all'esito della prova orale del concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, espletata in data 21.06.2019;

- di tutte le operazioni, le determinazioni e gli atti della Commissione esaminatrice, senza che il seguente elenco abbia carattere di esaustività, con riferimento al “momento” della lettura con acquisizione di conoscenza dei nominativi dei partecipanti alla selezione, alla individuazione dei criteri di valutazione della prova orale, alla determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, del “momento” di predisposizione dei detti quesiti nonché delle stesse modalità di predisposizione e conservazione dei quesiti, del “momento” di individuazione in dettaglio dei titoli valutabili e dei relativi punteggi applicabili, in generale delle operazioni e modalità di esecuzione della fase della prova orale seguite dalla Commissione, della valutazione della prova orale del ricorrente con il relativo giudizio al medesimo attribuito, di ogni altra determinazione assunta con riferimento alla prova orale ed alla modalità di suo svolgimento, ivi compresi tutti i processi verbali di essa Commissione e di ogni ulteriore determinazione comunque adottata;

- del giudizio insufficiente comunque attribuito alla prova orale del ricorrente e della conseguente esclusione del medesimo dalla selezione;

- del bando di concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27.12.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater, in particolare con riferimento all'art. 4, comma, 1 - laddove stabilisce la possibilità di nominare quale Presidente della Commissione esaminatrice un Prefetto collocato in quiescenza - e con riferimento all'art. 10, comma 3, laddove stabilisce che vengono valutati i titoli dei candidati che abbiano superato le prove scritte;

- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 12.02.2019, di nomina della commissione esaminatrice del concorso interno di cui sopra, con specifico riferimento alla nomina – quale Presidente di essa Commissione esaminatrice – del Dott. F T, Prefetto a.r.;

- delle <<Disposizioni per lo svolgimento della prova orale del concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della polizia di Stato>>, adottate dalla Direzione Centrale del Personale, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno;

- di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di F L, M C, Davide Giuffre', S D C, G C, Di L R, D P M, E A, M M, P M, P M, P C, P A, S A, S A, T F, A V e B F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il dott. M T ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a 20 posti per l’accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 27.12.2018 articolato nelle seguenti fasi: due prove scritte (da superare con la votazione di almeno 18/30 a prova e una votazione media fra le due prove di almeno 21/30), gli accertamenti attitudinali, i titoli valutabili sulla base della griglia di valutazione predeterminata dall’art.10 del bando di concorso, in una prova orale (da intendersi superata con la votazione di almeno 18/30).

Riferisce che superata la prova scritta e quelle ulteriori previste dal Bando è stato ammesso a sostenere la prova orale all’esito della quale ha conseguito la valutazione di 17,45/30 – insufficiente – con conseguente esclusione dalla selezione.

1.1. Il dott. Tutore ha proposto ricorso avverso la graduatoria, il bando di concorso e gli altri atti della procedura sopra indicati deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1.ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.M. 276/2002 – ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 4,

COMMA

1 – ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 487/1994 - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: la composizione della Commissione esaminatrice risulterebbe illegittima per la nomina del Presidente, Dott. Tagliente, Prefetto (come previsto dall’art. 14 del Dm rubricato), ma a riposo, e dunque non più in servizio. Quindi sarebbe illegittimo l’art. 4 del bando nella parte in cui prevede la possibilità di nomina di un Prefetto per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione “ anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso” , in mancanza di espressa previsione in tal senso nel DM n.276 del 2002, in materia. Tra l’altro evidenzia il ricorrente che per altri ruoli di personale PS il D.M. n.129/2005 disciplinante l’accesso alle qualifiche degli Agenti ed assistenti, Ispettori, Revisori e Periti tecnici, prevede per la composizione della Commissione esaminatrice la partecipazione di un Prefetto specificando espressamente (art. 16) per l’incarico di Presidente della Commissione (comma 4) la possibilità di “ essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso” . Inoltre non risulterebbe sottoscritta la dichiarazione di non incompatibilità del componente di Commissione Prof. M T T, che ha partecipato quale componente alla prova orale del ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 11 del dPR n. 487 del 1994.

2.ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 E DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 10,

COMMA

3 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA ED IMPARZIALITA’: la valutazione dei titoli sarebbe stata eseguita non solo dopo l’espletamento delle prove scritte, ma dopo la correzione delle stesse e delle valutazioni, quando sarebbero ormai noti i nominativi dei candidati e i voti dagli stessi riportati nelle prove scritte. Risulterebbe illegittima la previsione dell’art. 10, comma 3 del bando di concorso, riguardo alla valutazione dei titoli da effettuare nei confronti dei candidati che avessero superato le prove scritte in violazione dell’art.8 del dPR n.487 del 1994 secondo cui la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Solo la valutazione dei titoli operata cronologicamente in un momento antecedente alla conoscenza della identità dei candidati e alla correzione delle prove scritte assicurerebbe l’imparzialità del giudizio valutativo.

3.VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.M. 276/2002 – GENERICITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIZIO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO - VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA NELLE SELEZIONI PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI IMPARZIALITA’ E BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.M. 276/2002: ai sensi dell’art. 12 del dPR 487 del 1994 e dell’art.42 del DM n. 276/2002 rubricati i criteri di valutazione devono essere stabiliti alla prima riunione, quando ancora la Commissione ignora i nominativi dei partecipanti, mentre le dichiarazioni di non incompatibilità devono essere fornite successivamente, prima dell’inizio delle prove. Nel caso in esame, invece, la Commissione avrebbe operato al contrario;
infatti dopo avere conosciuto i nominativi dei candidati ammessi alla prova selettiva la Commissione avrebbe stabilito i criteri di valutazione delle prove d’esame (come da verbale n. 1/2019) nonché i criteri di valutazione dei titoli, conoscendo i nominativi, e comunque dopo la correzione delle prove scritte. Inoltre i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sarebbero illegittimi perché generici e mancherebbe la predeterminazione delle modalità di applicazione dei detti criteri pur imposta dalla norma di settore vigente (art. 15 D.M. 276/2002). La genericità dei criteri di valutazione prescelti dalla Commissione non consentirebbe al ricorrente di riscostruire la motivazione della valutazione ottenuta, assai più vicina alla sufficienza che alla insufficienza. Inoltre la valutazione del punteggio con numeri decimali alla prova orale (tranne che per tre candidati vincitori) sarebbe non motivata in quanto né nella normativa applicabile, anche quella di settore più volte richiamata, né nei verbali della Commissione esaminatrice, sarebbe rinvenibile una qualche indicazione all’espressione di voti con decimali, attese le disposizioni per la prova scritta in trentesimi.

4.ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D.M. 276/2002 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 15 DEL D.P.R. 487/1994 – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA TRASPARENZA – INATTENDIBILITA’ DEL GIUDIZIO VALUTATIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA ORALE DEL RICORRENTE: come risulta dal verbale del 25.03.2019, n. 6 la Commissione dopo avere dato lettura dell’art. 42, comma 2, del D.M. 276/2002 sarebbe passata alla determinazione dei quesiti da somministrare nelle prove orali da espletare. Non sarebbe rinvenuto alcun documento riguardo all’esame da parte della Commissione di un numero di quesiti superiore a quelli opzionati, e nessun documento in ordine ai quesiti approvati e, di conseguenza, a quelli non approvati. Diversamente dalle modalità fissate non sarebbe rinvenibile nella documentazione consegnata dall’Amministrazione resistente alcuna trascrizione ad opera del Segretario di quesiti da 1 a 50. Sussisterebbe la violazione dell’ulteriore disposizione che la Commissione si era prestabilita stabilendo che < ciascun candidato, al momento della prova orale, estrarrà un numero e gli verranno proposte le domande per ciascuna materia corrispondenti, nei vari elenchi, al numero estratto> . Non ci sarebbero elenchi di domande per ciascuna disciplina, ma batterie di domande per 11 discipline abbinate ad un preciso numero: il candidato, estraendo il numero da una busta sarebbe stato interrogato con l’ausilio della preconfezionata batteria di domande, in violazione delle regole applicabili alle prove orali. La predeterminazione fin da subito di tutti i possibili quesiti somministrabili nelle varie sessioni dell’esame orale, peraltro già abbinati a dei numeri predeterminati, potrebbe causare la possibile conoscenza extra-esame delle domande da sottoporre ai candidati. Diversamente da quanto disposto dalla norma, la Commissione avrebbe esaminato i candidati somministrando domande preconfezionate, già da qualche giorno e non nell’immediatezza della prova orale degli stessi: domande predeterminate e conosciute che avrebbero potuto essere divulgate perché già confezionate. Inoltre assume che non sussisterebbe alcuna documentazione inerente alle operazioni di votazione della prova orale del singolo candidato, ancora più necessaria a fronte di tutto quanto detto anche relativamente ai voti decimali, e all’impercettibile scarto tra il voto riportato dal ricorrente e quello dei vincitori.

Conclude quindi parte ricorrente con la domanda di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi, chiedendo altresì l’ammissione al corso di formazione con riserva.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato in resistenza con deposito di documentazione tra cui la relazione del Dipartimento competente con la quale l’Amministrazione ha eccepito preliminari profili di inammissibilità del ricorso (per violazione dell’art.40, primo comma, lett. g), c.p.a.) ed ha comunque controdedotto alle censure evidenziando la infondatezza del gravame, tenuto conto del corretto operato della Commissione, legittimamente composta, svolto in piena osservanza delle disposizioni in materia e della legittimità del voto numerico, sintesi del giudizio tecnico-discrezionale della Commissione senza formulazione di un giudizio sintetico, in ragione della intervenuta predeterminazione dei criteri di massima, chiari ed esaurienti, da parte della Commissione stessa.

Con successiva memoria il Ministero resistente ha ulteriormente argomentato sulla legittimità dei criteri di massima fissati dalla Commissione e quindi del voto numerico attribuito alla prova orale in controversia nonché sull’assenza di evidente contraddittorietà tra il voto e i criteri citati, senza necessità di alcun peso specifico alle singole materie di esame nell’attribuzione del voto finale, ed ha messo in evidenza la infondatezza delle doglianze del ricorrente, anche alla luce della c.d. prova di resistenza.

1.3. Con ordinanza n.95 del 2020 è stata accolta l’istanza cautelare con ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi al predetto corso di formazione;
adempimento eseguito come risulta documentato in atti.

1.4. I controinteressati Marinella Martina, Andrea Sperini, Davide Grosso, Maria Fausto Bellavia, G C, Davide Giuffré, F L, Christian Puddu, si sono costituiti in giudizio e con memoria hanno controdedotto alle censure attoree, opponendosi all’accoglimento del ricorso attesa la infondatezza dello stesso.

1.5. Con separati atti si sono costituiti in giudizio i controinteressati Rossana Di Laura, Antonio Pullano, Alessandro Serafini, Francesca Terrana, Vincenzo Aiello, M C, S D C, Andrea Esposito, Michelangelo Di Pollina, Mariangela Piedimonte e con successiva memoria hanno rappresentato preliminarmente la possibilità di conciliare l’interesse del ricorrente con quello dei controinteressati e della PA mediante l’ammissione in soprannumero alla procedura concorsuale e comunque hanno rilevato la sufficienza e la legittimità del voto numerico complessivo quale sintesi del giudizio tecnico discrezionale della Commissione, ritenendo sufficiente la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova adottati dalla Commissione nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità, con conseguente infondatezza delle censure.

1.6. Il controinteressato Marco Pitzolu si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo preliminari profili di inammissibilità del gravame e comunque la infondatezza delle censure e delle insinuazioni contenute nella premessa in fatto del ricorso, non adeguatamente provate e non ammissibili.

1.7. Le parti si sono scambiate memorie e repliche insistendo sulle rispettive posizioni difensive e il Ministero resistente con note di udienza ha rappresentato che con l’ordinanza n. 2522 del 2020 il Consiglio di Stato, sez. IV ha accolto l’appello cautelare proposto dall’Amministrazione resistente ed ha riformato l’ordinanza impugnata, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado.

1.8. In prossimità dell’odierna udienza il Ministero ha depositato relazione integrativa della Amministrazione con la quale ha ulteriormente insistito per la reiezione del ricorso alla luce anche della predetta ordinanza del Consiglio di Stato;
i controinteressati con separate memorie hanno evidenziato anche avuto riguardo all’accoglimento dell’appello cautelare la cristallizzazione degli effetti dei provvedimenti impugnati con esclusione del ricorrente dal corso di formazione e l’insussistenza del difetto di motivazione e di illegittimità dell’operato della Commissione dedotto da parte ricorrente ed hanno quindi concluso per la infondatezza del ricorso.

Alla udienza pubblica del 28 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La controversa vicenda verte sulla legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe - cui ha partecipato il ricorrente sostenendo la prova orale con punteggio di 17,45/30, inferiore al punteggio minimo di 18/30 previsto dal bando e non inserito nella graduatoria finale di merito - per i denunciati vizi della procedura e delle modalità di valutazione del candidato, con particolare riferimento alla prova orale e alla sua esecuzione.

1.1.Il Collegio prescinde dall’esame degli eccepiti profili di rito sulla ammissibilità del ricorso da considerare irrilevanti tenuto conto della infondatezza del gravame per le seguenti ragioni.

Con il primo motivo parte ricorrente si duole della illegittimità della valutazione ottenuta e delle disposizioni del bando di concorso con riferimento alla previsione di cui all’art. 4 della facoltà di nominare quale Presidente della Commissione esaminatrice un Prefetto a riposo, con conseguente illegittimità anche del Decreto di nomina della Commissione stessa nonché della illegittima composizione della Commissione della prova orale per la mancanza della dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi della prof. M T T, componente supplente della Commissione esaminatrice.

Rileva il Collegio che non sussiste la illegittimità dell’art.4 del bando, come censurata, con riferimento alla previsione della facoltà di nominare quale Presidente della Commissione esaminatrice un Prefetto a riposo, atteso che tale disposizione trova corrispondenza nella previsione di cui all’art. 43, comma 5, del d.m. del 2 dicembre 2002, n. 276, recante il regolamento della disciplina in materia concorsuale del personale della qualifica in questione, norma che stabilisce che “5. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso ”. Conseguentemente è legittima la nomina come Presidente della Commissione d’esame del dott. Tagliente, prefetto in quiescenza da non oltre cinque anni dalla data del decreto di indizione del concorso in parola.

Parimenti infondata è la denunciata irregolarità della composizione della Commissione esaminatrice della prova orale per la mancanza della dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi del componente supplente della Commissione esaminatrice. Tale dichiarazione, invece, è stata rilasciata ed allegata al verbale n.1 del 25 febbraio 2019 per tutti i componenti presenti, come ivi specificato (pag.1 del verbale), in disparte la mancanza di elementi di prova da parte del ricorrente riguardo ad alcuna situazione d’incompatibilità del predetto componente della Commissione d’esame eventualmente riscontrata.

Da ciò discende la infondatezza del primo motivo di ricorso.

1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la illegittimità dell’art. 10, comma 3 del bando per violazione dell’art.8 d.P.R. n. 487/1994 con riferimento alla fase di valutazione dei titoli dei candidati alla selezione, in relazione a quanto stabilito dalla clausola del bando che ha previsto tale adempimento in momento successivo alla prova scritta in violazione della norma regolamentare.

Al riguardo l’art. 8 del d.P.R. 487/1994 nel caso di concorsi per titoli ed esami prevede che <
la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati>
;
in particolare la norma applicativa in materia di cui all’art.27, comma 2, del richiamato DM n. 276/2012 stabilisce che « la valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima della prova orale» ;
sotto il delineato profilo, l’operato della Commissione svolto nel rispetto della norma del bando si rileva coerente con la normativa di settore introdotta al fine di non gravare le procedure della specie, caratterizzate dalla partecipazione di numerosi candidati, allo scopo di evitare l’onerosa attività di valutazione dei titoli di tutti i partecipanti alle selezioni, compresi quelli che non superano le prove scritte.

Del resto emerge dai verbali che la Commissione ha agito nel rispetto della disposizione di cui all’art.10, comma 4, del bando (all’art. 27, comma 3 del DM n. 276/2002) ed ha deliberato la determinazione dei titoli valutabili e dei criteri di massima per la valutazione degli stessi nonché nel dettaglio i relativi punteggi da attribuire, specificandoli nelle relative tabelle nella seduta del 25 marzo 2019, alle ore 8.00, come risulta dal verbale n.5, e quindi prima della fase della correzione degli elaborati della prova scritta che è iniziata nella stessa giornata dalle ore 8,35, come risulta dal verbale n. 6.

Le argomentazioni di parte ricorrente altresì non convincono in quanto la Commissione non poteva conoscere, al momento della fissazione dei punteggi da assegnare ai titoli valutabili, i nominativi dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, atteso che la fase della correzione degli elaborati è iniziata successivamente a quella di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei relativi punteggi: come si evince dal predetto verbale n. 6 nella seduta del 25 marzo 2019 la Commissione stessa ha eseguito la valutazione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta (diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale) risultando alle ore 15,30 “ letti e valutati n.32 elaborati, relativi alla seconda prova scritta, contenuti nelle buste numerate da 1 a 32 ”;
indi la Commissione, come da verbale, ha proseguito l’attività di correzione “ procedendo all’apertura delle buste datate 19 marzo 2019, di cui alla prima prova scritta di diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo… con esclusione di quelle relative ai candidati ai quali, al primo elaborato è stato attribuito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi ”, risultando dalla descrizione delle modalità di correzione eseguite che “ gli elaborati esaminati e valutati, unitamente alle rispettive buste piccole (ndr contenenti i dati anagrafici dei candidati), rimaste sigillate vengono reinseriti ciascuno nella relativa busta media recante lo stesso numero d’ordine. Ciascuna busta media viene, poi, inserita nella corrispondente busta grande, recante lo stesso numero d’ordine ” e poi le buste grandi contenenti le buste medie sono state inserite nelle scatole di cartone rigido, chiuse e sigillate.

Tanto evidenziato il modus procedendi della Commissione descritto nel verbale denota la trasparenza delle attività svolte dalla stessa nel rispetto delle clausole del bando di concorso e della predetta normativa di riferimento, risultando effettuata in una diversa e successiva fase la valutazione individuale dei titoli dei singoli candidati, come desunto anche da separata scheda di valutazione dei titoli;
ne discende quindi la infondatezza del secondo motivo di ricorso.

1.3. Parte ricorrente con il terzo motivo lamenta la violazione degli articoli 12 del dPR n. 487 del 1994 e 42 del DM n.276 del 2002 e la genericità dei criteri di valutazione della prova orale, mancando la predeterminazione delle modalità di applicazione dei detti criteri che non avrebbe consentito al ricorrente di ricostruire l’iter logico della valutazione ottenuta e, quindi, censura la carenza di motivazione del voto insufficiente conseguito, tra l’altro con punteggio in numeri decimali.

A tal proposito rileva il Collegio che l’art. 12 del citato dPR n.487/1994 prevede che “Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte” . Il successivo art. 15 del dPR n. 487 del 1994 dispone che “ di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario ”.

Il Regolamento interno di cui al DM 2 dicembre 2002, n. 276, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della PS, tra gli altri dei commissari, stabilisce all’art. 42, comma 2 (rubricato Disposizioni sulla trasparenza amministrativa) che: “ 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove “.

Orbene si osserva che i criteri di massima, la cui formalizzazione è richiesta dalla predetta normativa di settore, sono stati espressamente individuati nel verbale n.1 del 25 febbraio 2019, prima riunione della Commissione, così statuendo : « la valutazione del colloquio e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (in particolare, padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (in particolare, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte», senza che possa sostenersi alcuna violazione degli artt. 12 dPR n.487/1994 e dell’art. 42 del DM. n. 276 del 2002, riguardo la tempistica dell’adempimento da parte della Commissione, decreti tra l’altro espressamente richiamati nelle premesse del bando di concorso.

Con riferimento ai contenuti dei criteri di massima richiesti per la valutazione della prova orale risulta che gli stessi, come sopra articolati, sono stati adeguatamente formulati e comunque esaustivi, con riguardo agli aspetti “sostanziali” e “formali” necessari ai fini della valutazione e per l’attribuzione del punteggio alle risposte dei candidati e la determinazione degli stessi è stata adottata nella prima riunione, precedente alle fasi di seguito intervenute per la individuazione delle categorie dei titoli valutabili e dei criteri di massima per la valutazione degli stessi e dei relativi punteggi da attribuire, fase descritta nel verbale n. 5 del 25 marzo 2019, e di quella ulteriore fase riguardante la correzione degli elaborati della prova scritta, di cui al verbale n. 6 della stessa giornata, diversamente da come sostenuto da parte ricorrente.

Nel verbale n. 1/2019 è indicato che la “ Commissione, preliminarmente, esamina un elenco cartaceo relativo ai nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, al fine di individuare eventuali ragioni di incompatibilità, ai sensi del 1° comma dell’art. 42 del Regolamento n. 276 del 2 dicembre 2002 e degli artt. 51 e 52 cpc ” e di seguito i Componenti presenti provvedono a sottoscrivere la prescritta dichiarazione di non incompatibilità. In relazione a ciò parte ricorrente contesta la violazione delle regole di trasparenza perché la Commissione dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati ammessi alla prova selettiva avrebbe stabilito i criteri di valutazione delle prove di esame.

Tale argomentazione di parte ricorrente non trova fondamento e contrasta con la disciplina regolamentare sopra richiamata del predetto art.42 in quanto non consentirebbe ai commissari di conoscere i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la selezione (prova scritta) ai fini della eventuale situazione di incompatibilità dei commissari stessi allo svolgimento della funzione, impedendo - se non conosciuti i nominativi degli ammessi alla prova scritta - di poter effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma regolamentare, nei sensi di cui sopra;
l’assunto di parte ricorrente risulta altresì indimostrato su come la conoscenza dei nominativi degli ammessi alla prova scritta possa aver influito nel concreto sulla determinazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e orali e inoltre in considerazione che i criteri per la individuazione delle categorie dei titoli valutabili sono stati individuati nella fase successiva e prima della correzione delle prove scritte, risultando non provato in che modo i criteri non siano stati obiettivi o abbiano favorito qualcuno dei candidati.

Sulla censurata mancata specificità e genericità dei criteri individuati per la valutazione del colloquio non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente riguardo alla mancata predeterminazione delle modalità di applicazione dei detti criteri, in quanto la prova orale non richiede la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell’argomento e capacità di sintesi (cfr. Tar Piemonte, sez. II, 29 novembre 2017, n. 1295;
Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 18 settembre 2019, n.11078), ossia nella specie i criteri stabiliti nella seduta del 25 febbraio 2019, con il verbale n.1, e deve escludersi che tali criteri siano generici, peraltro come documentato dalla resistente tali criteri oltre ad essere previsti nelle analoghe procedure concorsuali bandite annualmente dal Ministero dell’Interno, sono assimilabili a quelli prescelti nei concorsi omologhi di altre Forze di polizia.

Al riguardo va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in materia relativamente alla specificità della prova orale per la quale sono ritenuti idonei i criteri di massima sia pur sintetici comunque sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del voto numerico anche tenuto conto che, “ trattandosi di prova orale, il discrimine tra i criteri di valutazione è senz'altro meno netto di quello predicabile per la valutazione di uno scritto, dovendosi ritenere sufficienti dei criteri di massima quali quelli prefissati nel caso di specie” ("completezza e pertinenza delle risposte e capacità espositiva e di approfondimento") (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 febbraio 2019, n.2371).

In relazione a ciò va rilevato che parte ricorrente ha riportato nella prova orale il voto numerico di 17,45/30, come indicato nel verbale della seduta della prova orale del 21 giugno 2019, n. 30 nel quale per lo svolgimento della prova si fa espressamente “ riferimento ai criteri di valutazione della prova orale, riportati nel verbale n.1 del 25 febbraio 2019 ”, il cui contenuto è anche specificamente riportato, ossia “ La valutazione del colloquio e l’attribuzione del punteggio saranno effettuati tenendo conto degli aspetti sostanziali (in particolare: padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (in particolare: chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte ”. Nel detto verbale n. 30 è altresì precisato che “ Si dà atto che le prove orali si svolgono con le modalità riportate nei verbali n.1 del 25 febbraio 2019 e n. 24 del 17 giugno 2019, da ritenersi entrambi integralmente richiamati”.

Rileva inoltre il Collegio che quanto alla dedotta genericità dei criteri non può essere condivisa l’argomentazione di parte ricorrente riguardo alla non specificità dei parametri prefissati e alla inidoneità a giustificare il voto numerico, con difetto di motivazione.

A tal proposito, come sopra rilevato, i suddetti criteri fissati dalla Commissione possono ritenersi sufficientemente indicativi ed esaustivi delle modalità di graduazione del voto numerico attribuito alla prova orale. Ed infatti nel richiamato verbale sono stati dettagliati gli aspetti “sostanziali” e quelli “formali” da tener conto nella valutazione del colloquio e per l’attribuzione del voto.

E in effetti i criteri di massima costituiscono il quadro all’interno del quale si inserisce l’assegnazione del voto e danno evidenza della gradazione del voto assegnato al candidato dalla Commissione.

Al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale largamente dominante in ordine alla sufficienza del voto numerico nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, nel senso che il voto numerico, attribuito alle prove scritte o orali dei candidati, deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto sintesi del giudizio tecnico discrezionale della Commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;
sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale limite la mancanza dei criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato e la contraddizione manifesta tra i criteri e il voto assegnato (cfr. ex multis , Cons.Stato, Ad. Plen. 20 settembre 2017, n. 7;
Cons. Stato sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745;
id. sez. V, 23 aprile 2029, n. 2573;
id, sez.III, 29 aprile 2019, n. 2775).

Nel caso in esame le predette due condizioni ostative non sussistono, in quanto i criteri di massima sono stati predeterminati e non risulta alcuna contraddittorietà evidente tra questi e il voto assegnato al ricorrente.

Il predetto orientamento della giurisprudenza, consolidato al punto da costituire “diritto vivente”, è giudicato dalla Corte costituzionale conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (sentenze 30 gennaio 2009, n.20 e 15 giugno 2011, n.175), secondo cui nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuta l’adeguatezza dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici ove espressa dall’attribuzione del voto numerico senza la necessità di indicazioni a mezzo di proposizioni esplicative .

Peraltro la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, assicura infatti la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato. Pertanto, la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573;
Tar Campania, Napoli, sez. IV, 4 marzo 2019, n.1181;
Tar Piemonte, sez. I, 4 giugno 2019, n. 652;
Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2018, n.11282).

Del resto non risulta riscontrata da parte ricorrente alcuna evidente contraddittorietà tra il voto ottenuto di 17,45/30 e i criteri indicati nei suddetti verbali n.1 e n.30/2019.

Sotto questo profilo, non può trovare condivisione la lamentata mancata indicazione dei voti riportati nelle singole materie e delle valutazioni dei singoli commissari, trattandosi di un adempimento non previsto dalla normativa in tema di procedure concorsuali (dPR n. 487 del 1994 e DM n.276 del 2002) né dal bando del concorso in questione.

La Commissione esaminatrice non è quindi obbligata alla specifica indicazione nel verbale dei voti espressi dai singoli Commissari riguardo ad ogni materia d’esame, essendo sufficiente l’indicazione del voto collegiale. E ciò trova giustificazione nella stessa caratteristica dello svolgimento della prova orale con il colloquio, che è unitario e inscindibile - seppur articolato nelle diverse domande formulate dai commissari nelle previste materie d’esame e nelle risposte del candidato – la cui valutazione si traduce nel giudizio complessivo espresso dalla Commissione stessa con il voto finale assegnato al candidato: il voto è l’espressione della volontà collegiale, la cui unanimità e uniformità deve essere presunta tutte le volte in cui non vi sia un'espressa manifestazione di dissenso da parte di taluno dei commissari. Pertanto, il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d'esame, risultando il singolo voto irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l'iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione sul colloquio.

E riguardo a tale questione giova richiamare il conforme orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528;
id. sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939;
id. sez. II, par. 16 marzo 2017, n. 668;
Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 6 agosto 2015, n. 762).

Tra l’altro si rileva che il bando del concorso in questione stabilisce all’art. 6 che “l a prova d’esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30” e il successivo art. 11 ribadisce per lo svolgimento della prova orale che “ il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 18/30” , risultando quindi chiara la previsione di un “solo” voto numerico per il superamento della prova orale, a pena di esclusione, non rinvenendo alcuna previsione riguardo alla necessità di una specificazione del punteggio espresso dai singoli componenti in relazione ai singoli parametri e per le singole materie (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2017, n. 668).

Del resto va anche evidenziato che risulterebbe difficilmente ipotizzabile la verbalizzazione con motivazione “narrativa” e il voto di ogni commissario per ogni candidato, per i singoli criteri stabiliti, tenuto conto dello svolgimento del colloquio del concorso della specie con la partecipazione di 7 commissari e di numerose materie d’esame, con la previsione di diversi criteri di massima sugli aspetti sostanziali e formali del colloquio.

In tal senso l’operato della Commissione è stato conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, che nella specie non è illegittimo in ragione del richiamato principio, costituente ius receptum nei concorsi pubblici, del voto numerico, quale giudizio collegiale e unanime della Commissione, sintesi del giudizio tecnico discrezionale e della comparazione e composizione dei giudizi dei singoli commissari, contenendo in sé stesso la motivazione, come sopra richiamato.

Ciò è confermato nelle motivazioni dell’accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Ministero resistente come articolate dal Consiglio di Stato, sez. IV nell’ordinanza n.2522/2020.

Sotto altro profilo parte ricorrente contesta la legittimità dell’attribuzione all’esito della prova orale, di una valutazione numerica espressa in decimali e non in numero intero.

Anche tale rilievo non trova fondamento in quanto la valutazione espressa in termini numerici, anche decimali, non contrasta con alcuna previsione normativa in materia.

Nei verbali delle prove orali, in atti, è indicato che “ Al termine dell’esame dei singoli candidati la Commissione esprime il giudizio complessivo tenuto conto delle valutazioni dei componenti della Commissione sulle singole materie oggetto di esame” e non può escludersi che la votazione unica dell’Organo collegiale composto da 7 commissari sia l’esito di una media delle loro valutazioni;
e quindi, ragionevolmente, che il voto conclusivo collegiale possa essere determinato con un numero non intero, con decimali, senza altresì che possa censurarsi la carenza della motivazione per la mancata verbalizzazione dei vari passaggi del confronto tra i componenti, risultando la chiara previsione del solo voto numerico.

Del resto qui si è in presenza della valutazione del candidato costituente una manifestazione di un potere della PA, espressione di un giudizio tecnico discrezionale che privo della contraddittorietà, irragionevolezza o abnormità, è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. anche Cons.Stato, 28 febbraio 2018, n. 1218).

Per le superiori considerazioni il terzo motivo è infondato.

1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta infine l’errata procedura da parte della Commissione riguardo alla somministrazione dei quesiti inerenti le materie della prova orale, in quanto la Commissione avrebbe formato la batteria dei quesiti prima dell’inizio della prova orale (senza esaminarne un numero superiore rispetto a quelli opzionati) e inoltre i candidati avrebbero estratto a sorte un questionario composto da undici domande, senza la formulazione ex novo di volta in volta prima dello svolgimento del singolo colloquio. Tale procedura, secondo il ricorrente, sarebbe adottata in violazione dell’art. 42 del D.M. n. 276/2002, nonché degli artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 487/1994.

A tal proposito osserva il Collegio che l’art.42, comma 3, del citato DM n. 276/2002 stabilisce che “ Sono, altresì, predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove”, senza in alcun modo stabilire la determinazione dei quesiti prima dello svolgimento di ciascuna prova orale /colloquio, come invece prevede l’art.12 del d.P.R. n. 487/1994, della cui violazione si duole il ricorrente.

Il predetto art.42, comma 3 ha natura di norma regolamentare “speciale”, propria dei concorsi per l’accesso ai ruoli dei commissari e dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, disciplina che prevale sull’art.12 del d.P.R. n .487/1994 citato, applicabile solo per quanto non previsto e salvo che ciò sia compatibile, così come stabilisce l’art.51, ultimo comma, del DM n. 276/2002.

Risulta quindi che la Commissione in osservanza del citato art. 42, comma 3, del DM n. 276/2002, nella seduta del 17 giugno 2019 (verbale n. 24), con riferimento a quanto stabilito nella riunione del 25 febbraio 2019 e riportato nel verbale n. 1, ha disposto l’approvazione di 50 quesiti da sottoporre ai candidati per ciascuna delle materie giuridiche. Tali quesiti sono stati «trascritti, a cura del Segretario, in appositi elenchi divisi per materia e contrassegnati numericamente da 1 a 50 », come risulta dal predetto verbale n.24. I quesiti come prevede l’art.42, comma 3, del citato DM n. 276/2002 sono stati predeterminati prima dell’inizio della prova orale del concorso avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno 17 giugno 2019, come indicato nel verbale n.25.

Quanto alla paventata divulgazione all’esterno di detti quesiti, in disparte la mancata prova di tale accadimento e violazioni, va rilevato che nel richiamato verbale n. 24 è stato prescritto l’adempimento per il segretario della Commissione di collocare le buste contenenti gli elenchi dei quesiti d’esame in cassetta di sicurezza, sita all’interno del corpo di guardia della Scuola Superiore di Polizia.

Ad ogni modo, per completezza, il Collegio rileva che come si evince dai verbali delle singole sedute d’esame, la Commissione ha predisposto una procedura che ha assicurato l’imparzialità e la trasparenza garantita dall’estrazione a sorte dei quesiti, risultanti trascritti nell’apposito prospetto allegato al verbale della prova orale;
dall’esame delle verbalizzazioni delle operazioni di esame emerge che detto prospetto - contenente undici quesiti, uno per ogni materia – è diverso per ciascun candidato e corrispondente al numero estratto, che è stato messo da parte e non inserito nell’urna per evitare la eventuale estrazione di nuovo dello stesso numero nonchè la somministrazione degli stessi quesiti utilizzati in precedenza, senza che possa sussistere alcuna disparità di trattamento o maggior favore per la graduale riduzione dei numeri da estrarre per i candidati che hanno sostenuto la prova orale successivamente al ricorrente.

Non può trascurarsi rilevare che non sussiste alcuna violazione della par condicio in quanto l’estrazione a sorte è stata effettuata da tutti i candidati e in ogni caso la scelta del numero da estrarre è stata casuale anche per ultimo candidato, potendo scegliere un numero tra i 24 numeri rimasti. Ciò detto si evidenzia che la predisposizione di prospetti, corrispondenti al numero estratto, contenenti i quesiti per le materie previste, seppur non indicata nel verbale n.1, tuttavia può considerarsi una modalità pratica adottata dalla Commissione per la somministrazione dei quesiti, comunque diversi per ogni candidato e in ogni caso scelti sulla base dell’estrazione a sorte del numero corrispondente alla batteria di quesiti, non esistendo alcuna norma o principio logico-giuridico positivo che impongano un obbligo di proporre le domande per ciascuna materia, corrispondenti, negli elenchi delle materie, al numero estratto dal candidato.

Del resto la regola generale dettata dall’art. 12 del dPR n. 487 del 1994 è chiara: nei concorsi pubblici, ai fini della legittimità delle operazioni relative alla prova orale, è necessario e sufficiente che i quesiti siano predeterminati per ciascuna materia di esame prima della prova orale e vi sia l’estrazione a sorte dei quesiti in seduta pubblica, in modo da garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività della Commissione e, quindi, la par condicio tra tutti candidati (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 10 agosto 2012, n.4556).

Nel caso in esame le predette due condizioni sono state rispettate, in quanto i quesiti sono stati predeterminati per le materie d’esame prima della prova orale e l’estrazione a sorte dei quesiti è avvenuta in seduta pubblica in sede di esame, adempimenti verbalizzati come in atti.

Quanto poi alla contestazione sull’accorpamento di due materie nella prova orale in quanto sarebbero state poste 11 domande invece che 12, ossia una unica domanda nelle materie Diritto Amministrativo e Leggi di P.S., in contrasto con il bando, si evidenzia che la doglianza non ha fondamento in quanto non si intravede alcuna disparità di trattamento a fronte di una scelta della Commissione di unificare le due materie valida per tutti i candidati. Sul punto si richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l’esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie “ ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte;
la previsione del sorteggio non ha quindi carattere onnicomprensivo, cioè di sancire una prova orale su tutte le materie, ma persegue invece una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova con violazione del principio della par condicio”
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567;
Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 3 aprile 2019, n.1844;
idem, 5 agosto 2019, n.4255). La necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le materie e aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata proprio dall'estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti che obbliga i candidati ad una preparazione su tutte le materie del colloquio che ha comunque carattere interdisciplinare ed accerta la preparazione professionale del candidato ai fini del servizio da destinare.

Le predette considerazioni, unitamente a quelle dianzi esposte in ordine ai primi tre motivi del ricorso, comportano il rigetto anche della quarta censura.

Infine resta al Collegio precisare che non è stata fornita da parte ricorrente la cd. prova di resistenza delle censure sollevate in quanto non ha dimostrato in modo concreto e idoneo come il modus procedendi della Commissione abbia potuto determinare l’oggettiva insufficienza della sua prova orale in relazione anche ai quesiti somministrati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4629). Peraltro non appare alcun nesso causale tra il giudizio conseguito dal ricorrente nella prova orale e i vizi e irregolarità denunciati invalidanti l’operato della Commissione;
le supposizioni di parte ricorrente, quali personali valutazioni, non provano riguardo al voto di poter meritare la sufficienza o più della prova orale.

Ed inoltre va ribadito che soltanto il superamento della prova orale, con almeno 18/30 avrebbe potuto consentire al ricorrente di collocarsi in graduatoria finale, come prevede l’art.11 e 12 del bando.

2.Per le superiori considerazioni, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.

Le spese del giudizio, data la peculiarità della vicenda e delle questioni giuridiche implicate nonché dell’alterno esito delle pronunce cautelari e di merito, possono essere tuttavia compensate integralmente tra le parti.

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