TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-04-11, n. 201900468
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/04/2019
N. 00468/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Rezzonico Carlo, 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-sottoscritto dal prefetto di -OMISSIS- datato 12.12.2013, di rigetto del ricorso gerarchico (Sub. 1 - Copia decreto Prefettura) promosso dal medesimo Sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento -OMISSIS-sottoscritto dal Questore di -OMISSIS- datato 17.9.2013 di delega ad ufficiale di P.S. ad avvisare ai sensi dell'art. 3 DLgs. n. 159 del 2011 il Sig. -OMISSIS- che è ritenuta persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica;
- del verbale di avviso orale, effettuato in data 19.10.2013 da parte del Comandante Nucleo Comando della Legione Carabinieri Veneto, Compagnia di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha impugnato il decreto col quale il Prefetto di -OMISSIS- ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso l’avviso orale emesso dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorrente ha, in particolare, esposto che il provvedimento impugnato era stato emesso sulla base di precedenti penali risalenti nel tempo e comunque forieri di un ridottissimo allarme sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento del Questore dd -OMISSIS-, confermato dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico, ha ritenuto il ricorrente persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica ex art. 1, lett c) del d.lgs. n. 159/2011, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, motivando il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell’avviso orale sulla base dei numerosi precedenti penali e /o di polizia riportati dal ricorrente, indagato in stato di libertà e/o arrestato o condannato per una pletora di reati contestatigli tra il -OMISSIS-.
Nella motivazione del provvedimento, la Questura ha, in particolare, rappresentato che il ricorrente, nel periodo compreso tra il -OMISSIS-, annovera precedenti penali e/o di polizia per -OMISSIS-, oltre ad altri precedenti pregressi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure dedotte, considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario dell’avviso orale non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto tali da far emergere una situazione nel suo complesso rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. III n. 1859 del 9.5.2016;C.d.S., Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7570;TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 7000;Tar Lazio, Sez. 1 Ter, 6 giugno 2017 n. 6650;18 aprile 2014, n. 4271;. Cons. Stato, Sez. VI, n. 837/2012, n. 1530/2011 e n. 2468/2011;Sez. I, n. 1206/2011).
Pertanto, l'avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta, invero, la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159/2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere l'appartenenza ad una delle menzionate categorie ex art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
Ai fini dell'applicabilità da parte del Questore dell'avviso orale il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la commissione di specifici reati, essendo sufficiente che l'Autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità, nel soggetto destinatario dell'avviso, di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici.
Tale elementi devono ritenersi ampiamente sussistenti nel caso di specie, denotando l'esame del provvedimento impugnato una corretta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, desunta da una serie numerosa di episodi sintomatici (molti dei quali recenti, in quanto relativi al periodo -OMISSIS-, e idonei a suscitare un significativo allarme sociale) di cui si dà atto nel provvedimento stesso che contiene un’adeguata esplicazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto all'emanazione del contestato avviso orale.
Alla luce delle suesposte osservazioni, considerato che il giudizio di pericolosità sociale che giustifica l'avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge, ha natura ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal G.A. solo nei casi, qui insussistenti, di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28 giugno 2016, n. 756;Cons Stato, n. 7581/2005), il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.