TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-08, n. 202400101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-08, n. 202400101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400101
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00101/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00967/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Mingiardi in Catania, via Gabriele D'Annunzio 39/A;

contro

Comune di Messina, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Messina n-OMISSIS- del 23/10/17 comunicato con nota prot-OMISSIS- datata 23/2/18 e recapitato il successivo 15/3/18, con il quale è stata rigettata la richiesta di condono edilizio ex art. 32 L. 326/03.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile di circa mq 96,69, ubicato in Messina.

A seguito di un sopralluogo effettuato in data 17 luglio 2004, la Polizia Municipale ha accertato l’esistenza di manufatto abusivo, descritto come segue: “ fondazioni, strutture in elevazione, tamponatura di perimetro al suolo e parziale collocazione delle carpenterie in legno per le strutture orizzontali ”.

L’immobile era immediatamente sottoposto a sequestro. Nei confronti del ricorrente veniva nel frattempo sottoposto a procedimento penale per aver proceduto alla costruzione in assenza del prescritto titolo edilizio, concluso con sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato (Corte d’Appello di Messina, n. 999/2015). Seguiva (il 28 aprile 2016) il dissequestro del manufatto.

Nelle more del giudizio penale, al fine di regolarizzare l’abuso, in data 30 luglio 2004, il ricorrente proponeva un’istanza di condono, ai sensi dell’art. 32, l. n. 326/03.

Durante un controllo espletato in data 21 dicembre 2005, la Polizia Municipale accertava l’esecuzione di ulteriori lavori e, in particolare, di una soletta di copertura dell’edificio.

Con il provvedimento oggetto del presente gravame, il Comune di Messina denegava il condono con la seguente motivazione: “alla data del 17/7/04, successivamente al 31/3/03, limite temporale affinché si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura (art. 31 L. 47/85), i lavori erano ancora in corso, come risulta dal verbale di sequestro effettuato dal personale del Rep. Polizia Ambientale, ed in particolare stava per essere realizzata la soletta di copertura”.

Avverso il suddetto diniego, con il ricorso introduttivo viene proposto la seguente articolata censura: Violazione falsa ed erronea applicazione dell’art. 32, commi 25 e ss. del D.L. n. 269 come convertito nella L. 326/03;
dell’art. 31, comma 2 della L. 47/85;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto si fonderebbe sul presupposto erroneo della mancata ultimazione dell’opera entro il termine utile (31 marzo 2003) stabilito ai fini dell’accesso al condono. Dalla rappresentazione fotografica allegata alla domanda di condono emergerebbe che sin dal febbraio 2003 il manufatto sarebbe risultato strutturalmente completo, dotato della copertura a falda spiovente in materiale precario. Tuttavia, a seguito di eccezionali intemperie atmosferiche verificatesi nell’inverno del 2003, tale copertura sarebbe stata pericolosamente danneggiata, costringendo il ricorrente ad avviare lavori di rifacimento del tetto, così come confermato con atto notorio del 15 luglio 2004. Inoltre, l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento di diniego, non avrebbe tenuto in considerazione l’esito del giudizio penale, favorevole per il ricorrente.

Il Comune, invero, tenendo conto dell’atto notorio (che attesterebbe il completamento dell’opera alla data del 31 marzo 2003), della rappresentazione fotografica prodotta e della conclusione del giudizio penale, avrebbe dovuto espletare un’attività istruttoria ulteriore necessaria per verificare la sussistenza di altri elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata. In altri termini, il Comune, in mancanza di un’adeguata istruttoria, non avrebbe potuto sconfessare le indicazioni temporali fornite dalla parte ricorrente.

Si è quindi costituita l’Amministrazione comunale che ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e, nel merito, l’infondatezza delle censure poste a fondamento del gravame.

All’udienza dell’11 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dal Comune.

Secondo l’Amministrazione, la notifica del ricorso sarebbe tardiva perché avvenuta il 16 maggio 2018, ossia oltre la scadenza del termine di 60 giorni, di cui all’art. 29, cod. proc. amm., da computarsi dalla data (15 marzo 2018) in cui il diniego è stato portato a conoscenza della parte.

L’eccezione va disattesa. Deve essere ricordato che con l'art. 2 comma 1 lett. e), l. 28 dicembre 2005 n. 263, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, che per il notificante s'intende perfezionata al momento della consegna del plico all' ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dello stesso (cfr. tra le molte Cons Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3361). Nel caso di specie, come può desumersi dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento della notifica, il plico contenente il ricorso risulta tempestivamente spedito, mediante consegna all’ufficio postale, il 14 maggio 2018 (ossia entro il termine di cui all’art. 29, cod. proc. amm.) e deve essere perciò ritenuto ricevibile indipendentemente dalla data in cui il plico sarebbe stato inoltrato dal servizio postale (in ipotesi il 16 maggio) o da quella – successiva – in cui sarebbe stato materialmente pervenuto al Comune (per l’esattezza il 17 maggio 2018).

Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Invero, ai fini dell’applicabilità disciplina sul condono edilizio di cui alla l. n. 326 del 2003, le costruzioni per le quali si chiede la sanatoria devono risultare ultimate entro la data del 31 marzo 2003, per tali intendendosi quelle complete in tutte le parti strutturali e dotate di copertura.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, “ ai fini dell'ultimazione del fabbricato sono necessarie non solo le tompagnature esterne, ma anche l'esistenza di una copertura che ha la funzione di definire le dimensioni dell'intervento realizzato, dal punto di vista della sagoma e del volume mentre, dal punto di vista costruttivo, ha lo scopo di rendere conto della compiutezza della realizzazione stessa ” (Cons. Stato, sez. II, n. 7006/2020);. Questo stesso Tribunale (Sez. II, 7 luglio 2022, n. 1803) ha poi osservato che, “ai fini del condono la nozione di “opere ultimate” implica il completamento delle opere di muratura e delle tamponature esterne in grado di individuare e calcolare le superfici e i volumi realizzati ”;
e che , deve intendersi la sussistenza di un manufatto completo in tutte le sue parti strutturali e definitorie delle dimensioni planovolumetriche, non essendo sufficiente a tali fini la mera sussistenza di pilastri e parti delle mura perimetrali (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, 3.07.2018 , n. 4399). In particolare, la nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell'applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l'esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura comprensiva delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (e da non confondere con lo scheletro), le pareti esterne e la copertura (per quel che qui interessa);
per lavori attinenti alle strutture realizzate e che siano strettamente necessari alla loro funzionalità si intendono, invece, i soli lavori necessari per assicurare la funzionalità
di quanto già costruito in modo tale da aver già acquistato una fisionomia atta a renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e non lavori destinati ad integrare le opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture” (Sez. I, 25 novembre 2021, n. 3518).

Orbene, nel caso di specie, dal verbale di sequestro e dalla relativa documentazione fotografica risulta che in data 17 luglio 2004, quindi oltre il suddetto termine, il manufatto in questione fosse ancora in fase di costruzione e privo di copertura;
inoltre, nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, datato 21 dicembre 2005, si dà atto della prosecuzione successiva dei lavori sul manufatto abusivo, peraltro oggetto di sequestro.

A fronte di tali rilievi, va inoltre considerato che il ricorrente non ha fornito alcun significativo elemento, idoneo retrodatare l’epoca di ultimazione dell’edificio, limitandosi ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, priva di data certa e di autenticazione, nella quale si asserisce che il fabbricato sarebbe stato completo di copertura a tetto dal febbraio 2003 e che, dal 5 luglio 2004, sarebbero stati avviati lavori di rifacimento del solaio, danneggiato dalle intemperie invernali.

Tuttavia, “secondo pacifica giurisprudenza, il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive è particolarmente tenue, se non nullo, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 21/04/2021, n. 3214;
Consiglio di Stato, sez.VI, n. 7543/2021). D'altronde, appare intuitivo che, se fosse possibile inibire l’attività repressiva dell’Amministrazione in materia edilizia ed urbanistica sulla base delle semplici dichiarazioni degli interessati, ogni iniziativa adottata dal Comune in tale ambito resterebbe inevitabilmente frustrata. Il richiedente la sanatoria può, quindi, avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma “a fronte di elementi di prova a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario, quali il rilievo aerofotogrammetrico, è gravato dall'onere di provare, attraverso ulteriori elementi, quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via, l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio (T.A.R. Piemonte sez. II di Torino, 12 gennaio 2012 n. 34;
T.a.r. Lazio Roma sez. II, 06 dicembre 2010, n. 35404) (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14/03/2013, n. 777)”
(T.A.R. Catania, sez. III, 3 marzo 2022, n. 637).

Né ulteriori elementi (in ipotesi favorevoli alla tesi del ricorrente) possono essere desunti dalla rappresentazione fotografica prodotta, la quale, oltre a non essere stata allegata all’istanza di condono in ogni caso appare priva di certa datazione, sicché essa non può essere efficacemente contrapposta alle acquisizioni della Polizia Municipale.

Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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