TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400160
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Pubblicato il 07/05/2024
N. 00160/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2023, proposto dall’azienda agricola Gardonio Lucio e Stefano, in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria
ex lege
in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n. 09120239002735720000 emessa dall’Ader per l’importo di € 72.024,80, in riferimento alla cartella di pagamento n. 09120180003031904002, notificata il 20 giugno 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader e della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’azienda ricorrente, in persona dei suoi titolari, con ricorso notificato il 19 dicembre 2023 e depositato il successivo 28 dicembre, ha chiesto l’annullamento dell’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso dall’Ader ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”) , con il quale gli è stato sollecitato l’adempimento, entro cinque giorni, della cartella di pagamento n. 09120180003031904002 (notificata il 20 giugno 2018) riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 72.024,80, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, oltre a diritti di notifica.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) “Illegittimità dell’intimazione di pagamento notificata per inesistenza del credito relativo a multe quote latte campagna 2014 per intervenuta declaratoria di inefficacia dei provvedimenti di imputazione per effetto della norma dell’art. 10 bis legge 103/23 e della Circolare attuativa AGEA di data 13.09.23 e data 24.10.2023”;
2) “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
3) “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati <interessi moratori>– mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
4) “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
5) “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
6) “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza n. 5/2024 questo T.A.R. ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Agea e dell’Ader, sospendendo al contempo l’efficacia del provvedimento impugnato.
4. L’Ader si è indi costituita in giudizio, depositando documenti e una memoria difensiva.
L’Agea ha fornito la relazione richiesta, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 4 marzo 2024.
5. All’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale. Essa muove dall’indimostrato presupposto che nel caso di specie l’intimazione di pagamento riguardi il credito per la sanzione amministrativa applicata dalla Regione al primo acquirente per la violazione del disposto del comma 2, ovvero del comma 6, dell’articolo 5 del d.l. n. 49/2003, come convertito.
La vertenza riguarda invece proprio il prelievo supplementare , in toto rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva, come ormai più volte affermato da questo T.A.R. (sent. n. 23/2024).
Le altre eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa regionale possono non essere esaminate, in considerazione della complessiva infondatezza del ricorso.
8. Infatti nel merito – premesso che deve darsi per pacifico il perfezionamento nei confronti della ricorrente della notifica della presupposta cartella di pagamento n. 09120180003031904002, deponendo in tal senso non solo gli accertamenti esperiti nei giudizi definiti rispettivamente con le sentenze di questo T.A.R. nn. 215/2022 e 385/2023, richiamate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste a sostegno delle difese poi sviluppate, ma anche la documentazione versata agli atti del presente giudizio dalla difesa erariale (all. 2 fascicolo doc. Avv. Stato) - possono essere mutuate, ex art. 74 cod.proc.amm., le considerazioni svolte in analoghe e precedenti sentenze, vertenti sulle medesime questioni di diritto, nelle quali questo T.A.R. ha ripetutamente osservato quanto segue.
8.1. La questione della conoscenza degli atti pregressi non può più essere messa in discussione dal ricorrente, né, tanto meno, il medesimo può far valere ora, mediante l’impugnazione dell’intimazione ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 da ultimo emessa nei suoi confronti, i vizi che asseritamente inficiano la cartella su indicata, se non addirittura gli atti ad essa pregressi, che avrebbe dovuto e potuto denunciare mediante la loro tempestiva impugnazione.
Un tanto “secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. civ., sez. VI, ord. 7 febbraio 2020, n. 3005), anche avuto riguardo al fatto che la cartella di pagamento, che rappresenta il presupposto fondante dell’emissione dell’atto ora gravato, è stata – come si è evidenziato - ritualmente notificata alla ditta e ai suoi titolari, ma da questi non opposta (in termini, tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 104/2024 e n. 74/2024).
8.2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, come affermato da questo T.A.R. ormai in numerosi precedenti ( ex multis T.A.R. F.V.G. n. 104/2024;n. 73/2024;n. 31/2024;n. 385/2023;n. 326/2023;n. 325/2023;n. 324/2023;n. 280/2023), non trova applicazione, nel caso che interessa, l’invocato art. 10- bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103), atteso che nessuna delle situazioni indicate dalla norma riguarda l’odierna ricorrente, con riferimento alla quale non risultano giudizi definiti favorevolmente, o tutt’ora pendenti, contro le imputazioni di prelievo supplementare della campagna 2014 (i cui importi sono richiesti con l’intimazione impugnata).
8.3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, nel caso in esame, diversamente da quelli oggetto dei precedenti di questo Tribunale invocati dalla parte ricorrente (cfr. ex multis T.A.R. F.V.G. n. 146/2019), il provvedimento impugnato reca sufficienti ed esaustive indicazioni in relazione al credito vantato dal soggetto pubblico impositore. Segnatamente, riporta il numero della cartella di pagamento, la data della sua notifica e l’importo dovuto. A corredo vi è, inoltre, un dettaglio del debito, ove - oltre ad essere indicato l’ente che ha emesso il ruolo - risulta riportata una sintetica descrizione dello stesso, l’annata lattiera cui si riferisce il preteso prelievo e le somme dovute, a titolo di capitale e interessi, per debito originario, debito residuo scaduto, interessi di mora (laddove ritenuti dovuti) e oneri di riscossione, oltre a quelle per diritti di notifica.
Non è, dunque, ravvisabile alcuna compressione del diritto di difesa dell’odierna ricorrente, recando, per converso, il provvedimento opposto sufficienti “elementi” motivazionali, in grado di renderlo leggibile e intellegibile dal soggetto che ne risulta inciso ( ex multis , tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
8.4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, risulta smentita per tabulas la dedotta intervenuta prescrizione decennale (cfr. ex multis: T.A.R. F.V.G., n. 275/2023 e 244/2023) del credito vantato dall’Agea a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alla annata lattiera che qui viene in rilievo, come si evince, pacificamente, dalla documentazione dimessa dalla difesa erariale per conto dell’Agenzia patrocinata, di cui già innanzi è stata data evidenza.
Dirimente s’appalesa, infatti, la prova offerta dell’avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l’intimazione gravata, perfezionatasi nei confronti dell’odierno ricorrente in data 20 giugno 2018.
E’, dunque, evidente che l’intimazione in questione, notificata al ricorrente in data 26 ottobre 2023 (all. 003-3 – del deposito dell’Ader del 15 gennaio 2024), idonea di per sé ad interrompere, occorrendo, ogni termine di prescrizione, è, senz’ombra di dubbio, tempestiva e che nessun termine prescrizionale può ritenersi spirato alla data della sua notifica.
Peraltro – come già osservato - ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito vantato dall’Agea, verificatasi antecedentemente all’emissione della cartella esattoriale di cui è stato intimato il pagamento, avrebbe dovuto essere fatta valere dalla ricorrente, al più tardi, in sede di impugnazione della cartella stessa ( ex multis , tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
8.5. Con riguardo al quarto motivo di ricorso si osserva che la prova della notifica della cartella di pagamento vale ad appalesare l’inconsistenza delle doglianze che involgono il calcolo degli interessi, atteso che, essendo stati quantificati gli interessi moratori dovuti all’atto dell’emissione della detta cartella (interessi che nell’atto qui gravato sono riportati nel “ricognitorio” dettaglio del debito come risultante, per l’appunto, da cartella), è evidente che la loro quantificazione non può, in questo momento, più essere messa in discussione. Anche in tal caso l’interessato avrebbe dovuto, eventualmente, far valere le proprie ragioni in sede di impugnazione della cartella in questione (T.A.R. F.V.G. nn. 281 e 280 del 2023).
A tale specifico riguardo, questo T.A.R. ha, infatti, anche precisato che “l’an e il quantum della pretesa creditoria dell’amministrazione non possono essere ulteriormente messi in discussione, data la precedente notifica della cartella che non risulta essere stata impugnata.
L’atto censurato infatti non costituisce un autonomo atto impositivo, ma un invito all’adempimento di quello recato dall’atto presupposto, e risulta censurabile solo per vizi propri.
È stato infatti chiarito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 37259/2021). Ne consegue che l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (T.A.R. F.V.G. n. 329/2023, n. 275/2023 e n. 266/2023).
8.6. Alla stessa sorte è destinato il (quinto) motivo di impugnazione con cui il ricorrente denuncia il contrasto tra normativa interna e normativa euro-unitaria e ciò per le ragioni esplicitate dalla III Sezione del Consiglio nella sentenza n. 3910/2022 (che ha riformato la decisione di questo Tribunale n. 394/2021), cui – per esigenze di economia processuale - si rinvia.
La debenza della somma è, infatti, consacrata in atti oramai inoppugnabili e ciò rappresenta un limite alla pronuncia di incompatibilità comunitaria del regime interno di determinazione del prelievo supplementare (Cons. di Stato, n. 5281/2021).
Come osservato dal Consiglio di Stato nella richiamata decisione n. 3910/2022, “ la definitività dell’imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell’atto”.
Inoltre, come recentemente ribadito dal giudice d’appello, “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale (Ad. Plen., sent. n. 8 del 1963) o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580;Sez. II, 25 marzo 2022, n. 2194;Sez. II, 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando – come nella specie, in materia di quote latte – il contrasto col diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (v. anche in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333)” (Cons. di Stato, n. 8363/2022).
Sul punto giova pure puntualizzare che la giurisprudenza di questo T.A.R. si è uniformata al predetto orientamento del giudice d’appello ( ex multis , tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
8.7. Con riguardo al sesto motivo di impugnazione, relativo alle compensazioni PAC, il ricorrente non solo non ha provato, ma nemmeno ha affermato, se non in maniera del tutto generica (e comunque non supportata da concreti elementi di riscontro), di essere titolare di crediti che avrebbero potuto essere portati a compensazione secondo il meccanismo di c.d. compensazione atecnica, di cui lamenta, sostanzialmente, la mancata applicazione nei suoi confronti (tra le tante, T.A.R. F.V.G. n. 73/2024, n. 44/2024 n. 30/2024 e n. 23/2024).
9. In definitiva, il ricorso è – come detto - infondato e va respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell’Ader e della Regione nella misura indicata in dispositivo.