TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200209

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200209
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00209/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2016, proposto da G D C, rappresentato e difeso dagli avv. J Q e Alfredo Zaza d’Aulisio, con domicilio eletto presso il loro studio in Gaeta (LT), salita Casa Tosti 2;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. A R dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10;

per l’annullamento

della nota prot. n. 13445 del 7 marzo 2016, pervenuta il successivo giorno 8, con cui è stata respinta l’istanza di condono edilizio assunta dall’ente locale al prot. n. 48519, prat. n. 606/B, del 13 dicembre 2004 e proposta dal ricorrente ai sensi del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326 e della l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in relazione ad un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Gaeta, località Ariana, via Flacca, nonché di ogni altro atto antecedente o successivo, compresa la nota prot. n. 44421 del 6 ottobre 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 23 febbraio 2022 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – G D C è proprietario del terreno sito in Gaeta, località Ariana, via Flacca, censito in catasto al foglio n. 32, particella n. 5905 ( ex 304), in relazione al quale con istanza assunta dall’ente locale al prot. n. 48519, prat. n. 606/B, del 13 dicembre 2004, ha chiesto il condono edilizio ex art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, avendo ivi realizzato sine titulo un fabbricato ad uso civile abitazione.

Con nota prot. n. 13445 del 7 marzo 2016, notificata il successivo giorno 8, il Comune di Gaeta ha respinto la suddetta istanza, rilevando come il manufatto ricada in area tutelata ex d.m. 17 maggio 1956, soggetta a particolari vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, oltre che sottoposta a vincolo idrogeologico, tutte ostative previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n.326 del 2003;
del pari, ha rilevato che alla data del 24 gennaio 2004 il rilievo aerofotogrammetrico non rivelasse in loco alcuna costruzione, con ciò smentendo l’epoca di realizzazione dell’abuso dichiarata dal privato al 31 marzo 2003.

In relazione a tale provvedimento, con il ricorso all’esame, notificato il 4 maggio 2016 e depositato il successivo giorno 25, G.D.C. è insorto in giudizio, lamentando:

I) “ violazione di legge – eccesso di potere ”, perché, da un lato, non spetta al Comune esprimere valutazioni in ordine ai vincoli paesaggistici (per i quali è competente la Regione) ovvero idrogeologici (la cui tutela è attribuita alla Provincia), che non ha nemmeno assunto il parere della Commissione edilizia integrata o di altro organismo tecnico ex art. 1, commi 5 e 5, l. reg. 19 dicembre 1995 n. 59;

II) eccesso di potere per difetto di motivazione, perché ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate è preclusa solo se essi siano difformi dalle norme e prescrizioni urbanistiche, cosa questa non ulteriormente argomentata dall’Amministrazione procedente;

III) eccesso di potere per errore nei presupposti, perché il rilievo aerofotogrammetrico utilizzato dal Comune di Gaeta sarebbe inattendibile per non essere mai stato collaudato e per non esservi prova della corrispondenza tra contenuto delle riprese fotografiche e rielaborazione grafica;

IV) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l’Amministrazione comunicato il preavviso di rigetto, impedendo così al ricorrente di partecipare al procedimento e di offrire elementi che avrebbero diversamente orientato il corso dell’azione amministrativa;

V) illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 42 e 97, degli artt. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit. e 3, l. reg. n. 12 del 2004, che escludono aprioristicamente dal condono i manufatti ricadenti su area vincolata se non conformi alla strumentazione urbanistica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, che ha concluso per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato, potendosi al riguardo fare applicazione di taluni principi enunciati dalla sezione nella sentenza 24 dicembre 2021 n. 699.

2.1 Si premette che l’atto amministrativo plurimotivato, fondato cioè su una pluralità di ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ius receptum : Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019 n. 3890;
sez. V, 15 marzo 2019 n. 1705;
sez. V, 13 settembre 2018 n. 5362;
sez. V, 17 maggio 2018 n. 2960;
sez. III, 5 dicembre 2017 n. 5739;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 dicembre 2021 n. 700;
sez. I, 18 novembre 2021 n. 628;
sez. I, 26 ottobre 2021 n. 573;
sez. I, 12 ottobre 2021 n. 560;
sez. I, 17 settembre 2021 n. 510;
sez. I, 27 luglio 2021 n. 486;
sez. I, 1° giugno 2021 n. 362;
sez. I, 8 maggio 2021 n. 313;
sez. I, 30 marzo 2021 n. 214;
sez. I, 12 marzo 2021 n. 151;
sez. I, 16 febbraio 2021 n. 63;
Roma, sez. II, 1° luglio 2020 n. 7456;
sez. II, 26 giugno 2020 n. 7228).

Nella specie, il diniego impugnato è un atto plurimotivato, dal momento che si fonda, da un lato, sull’esistenza di vincoli ostativi al rilascio del condono e, dall’altro, sulla circostanza che l’epoca di realizzazione del fabbricato da sanare non corrisponderebbe a quella dichiarata dal G.D.C.

2.2 Si prende prioritariamente in esame il secondo ordine di censure, con il quale è stata denunciata violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., in quanto la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate sarebbe preclusa solo se essi siano difformi dalle norme e prescrizioni urbanistiche, circostanza questa non ulteriormente approfondita dal Comune di Gaeta nel provvedimento gravato.

L’art. 32, comma 27, d.l. n. 269 cit., stabilisce che: “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici ”.

Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza condivisa dal collegio, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
pertanto, in difetto di anche una soltanto di essa è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa ( ius receptum : Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7014;
sez. VI, 5 agosto 2020 n. 4933;
sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425;
sez. II, 31 ottobre 2019 n. 7466;
sez. IV, 12 marzo 2018 n. 1528;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699;
TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2021 n. 3794;
sez. VI, 13 novembre 2020 n. 5218).

Nella vicenda che ci occupa, parte ricorrente, da un lato, non ha contestato l’esistenza in sé e per sé dei vincoli indicati dal Comune di Gaeta nell’atto impugnato – avendo posto con il primo motivo di ricorso questioni in ordine allo svolgimento dell’istruttoria ed alla competenza stessa dell’Amministrazione civica ad esprimere valutazioni in ordine alla compatibilità di essi con la possibilità di assentire la sanatoria – e, dall’altro, ha argomentato sulla circostanza che gli abusi risalirebbero al 31 marzo 2003. Ciò comporta che le opere in parola non sono state certamente realizzate prima dell’imposizione dei vincoli in parola, risalendo essi al 1956 e all’entrata in vigore del d.lgs. n. 490 del 1999. Per l’effetto risulta così carente una delle condizioni che la sopra citata giurisprudenza richiede essere contestualmente presenti ai fini della possibilità di rilasciare il condono ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit.

2.3 Tale circostanza ridonda nella piena legittimità del provvedimento impugnato, avente natura plurimotivata, dovendosi assorbire il primo ordine di censure. In tal senso, non avendo parte ricorrente contestato l’esistenza e la collocazione nel tempo dei vincoli paesaggistici che sussistono sul terreno di sua proprietà, ne deriva che, a prescindere dalla competenza ad esprimere un parere di compatibilità con l’istanza di condono, il suo rilascio sarebbe comunque precluso ratione temporis dal fatto che l’abuso da sanare è stato posto in essere in data successiva alla loro apposizione.

Egualmente è a dirsi per il terzo mezzo di impugnazione, poiché la questione relativa all’attendibilità dell’aerofotogrammetria utilizzata dal Comune di Gaeta diviene irrilevante ai fini della definizione della lite, perché già la stessa risalenza degli abusi al 31 marzo 2003, come dichiarato da parte ricorrente ed accettato dal collegio, è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della sua istanza.

2.4 Il quarto motivo, invece, è palesemente infondato, perché consta in atti l’invio della nota prot. n. 44421 del 6 ottobre 2014, recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego, cui l’interessato ha fornito riscontro con nota prot. n. 45163 del 9 ottobre 2014 e con nota prot. n. 4858 del 21 gennaio 2015, valutate dall’Amministrazione nel senso di non modificare la posizione negativa manifestata all’odierno ricorrente. Pertanto, nessuna violazione del contraddittorio appare esservi stata nel caso di specie.

2.5 Il quinto ordine di censure, infine, è stato rinunciato dal ricorrente con memoria del 18 gennaio 2022, stante il sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale 30 luglio 2021 n. 181, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), l. reg. n. 12 cit., sollevata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost, nonché dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), l. reg. n. 12 cit., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi