TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-11-08, n. 201200664

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-11-08, n. 201200664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200664
Data del deposito : 8 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00204/2012 REG.RIC.

N. 00664/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2012, proposto da:
Società Se.Ma.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, F F C, in proprio e nella qualità sopra indicata, rappresentati e difesi dall'avv. N C, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Reggio Calabria, via Possidonea, n. 46/B;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

Leonia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti V M e V B, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento prot. n. 482/12/AM/Dir del 30/03/2012 adottato dalla Leonia s.p.a., con il quale si comunica la risoluzione del contratto in essere con l’odierna ricorrente, avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle attrezzature e dei veicoli costituenti il parco automezzi della Leonia s.p.a.;

- della nota prot n. 19798 del 30 marzo 2012 emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, con la quale la Prefettura ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 252/98, alla società Leonia s.p.a. la sussistenza del “pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose” nell’ambito della società ricorrente, in relazione alla stipula del contratto suddetto;

- nonché di ogni atto pregresso, collegato e presupposto, in quanto diretto ad impedire alla società odierna ricorrente di poter proseguire nell’attività negoziale, nonché di svolgere attività contrattuale con la P.A.;

- avverso, in ultimo, la nota prot. 503/12/am del 3 aprile 2012, con la quale la Leonia s.p.a. ha confermato la determinazione adottata di risoluzione del rapporto contrattuale anche con riferimento alla proroga concessa con nota prot. 443/12/am del 22 marzo 2012;

- avverso altresì il mancato accesso agli atti richiamati nella nota interdittiva sopra riportata, ed ogni altro documento richiesto con apposita istanza depositata in data 12 aprile 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria e della Leonia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L’odierna ricorrente, aggiudicataria della gara esperita dalla società mista pubblico-privata Leonia s.p.a. per l’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature e degli automezzi costituenti il parco veicolare della stazione appaltante, in data 27 giugno 2011 sottoscriveva il relativo contratto, avente durata di dodici mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

In occasione della sottoscrizione, la Se.Ma.C. S.r.l. prendeva atto che lo stesso contratto era sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, non essendo, all’epoca, ancora pervenute le informazioni di cui all’art. 10 del medesimo DPR 252/1998, richieste dalla stazione appaltante.

Successivamente con nota del 30 marzo 2012 la Leonia s.p.a., rappresentando all’odierna ricorrente di aver ricevuto la nota prot. 19798 di pari data della Prefettura di Reggio Calabria, contenente un’informativa a carattere interdittivo, comunicava alla società contraente la risoluzione del contratto.

In data 2 aprile 2012 la Se.Ma.C. chiedeva alla Leonia s.p.a. la sospensione del provvedimento di risoluzione del contratto, preannunciando la proposizione del ricorso giurisdizionale.

In riscontro alla predetta comunicazione, la Leonia s.p.a con nota del 3 aprile 2012 rammentava che la scadenza naturale del contratto era comunque stabilita al 14 aprile 2012 e che lo stesso avrebbe avuto un’ultrattività solo in seguito alla proroga precedentemente comunicata con nota del 22 marzo 2012 sino all’esito della nuova procedura di gara. La stazione appaltante faceva altresì presente di non disporre di alcun elemento tale da consentire una diversa valutazione, non potendo quindi dar seguito alla richiesta della ricorrente.

Avverso gli atti sopra richiamati e meglio indicati in epigrafe la società Se.Ma.C. ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

Si è costituita la Prefettura, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato gli atti sottesi all’informativa di cui si discute.

Si è costituita altresì la Leonia s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando difese limitatamente al recesso dal contratto.

Con ordinanza n. 70 del 10 maggio 2012 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, sospendeva gli atti impugnati.

In seno all’ordinanza era richiamata la sentenza n. 4691 del 4 agosto 2011 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, di annullamento della sentenza del Tar n. 211 del 23 marzo 2011, con la quale era stata riconosciuta la legittimità di altra informativa interdittiva resa nei confronti dell’Italservice s.r.l., società della quale risultava facessero parte alcuni soggetti che rivestivano cariche all’interno della Se.Ma.C. s.r.l.

In data 12 luglio 2012 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava la nota prot. 25873 del 3 maggio 2012, con cui la Prefettura dava atto degli esiti dei nuovi accertamenti, disposti anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4961/2011.

In vista dell’udienza pubblica, fissata per il 24 ottobre 2012, la società ricorrente ha depositato due memorie difensive, con le quali ha ribadito quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, anche con riferimento alla relazione della Prefettura del 3 maggio 2012.

Anche la Leonia s.p.a., con memoria depositata il 21 settembre 2012, ha reiterato le difese già versate agli atti del giudizio.

Quindi la causa è passata in decisione.

2) Con il ricorso in esame la società Se.Ma.C. ha impugnato la nota prot n. 19798 del 30 marzo 2012, emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, con la quale la Prefettura ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 252/98, alla società Leonia s.p.a. la sussistenza del pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose nell’ambito della società ricorrente;
ha altresì impugnato due provvedimenti adottati dalla Leonia s.p.a., e precisamente il provvedimento prot. n. 482/12/AM/Dir del 30/03/2012 con cui la Leonia s.p.a., sulla base dell’informativa interdittiva, ha comunicato alla ricorrente la risoluzione del contratto in essere, nonché la nota prot. 503/12/AM del 3 aprile 2012, con la quale la Leonia S.p.a. ha confermato la determinazione adottata di risoluzione del rapporto contrattuale anche con riferimento alla proroga concessa con nota prot. 443/12/AM del 22 marzo 2012.

Il ricorso è affidato ai motivi di seguito sintetizzati:

I) Quanto all’informativa prefettizia:

- violazione dell’art. 10 commi 2 e 7 DPR n. 252/1998: la disposizione richiederebbe un concreto e attuale pericolo di infiltrazione mafiosa, e non un mero pericolo;

- insufficienza degli elementi posti a base dell’informativa: la nota prefettizia fonderebbe la propria natura interdittiva esclusivamente sul rapporto parentale (tra i soci della Se.Ma.C. e il loro padre);
la ricorrente evidenzia di contro l’assenza di condanne in capo all’amministratore della società,

- erroneità degli elementi contenuti nell’informativa: l’Amministratore unico, F Francesco, non sarebbe convivente con il padre, F Giovanni, differentemente da quanto affermato nella nota prefettizia;
il richiamato reato di favoreggiamento nei confronti del padre latitante non riguarderebbe i due fratelli soci della Se.Ma.C. (Francesco e G), bensì altro fratello (G), che peraltro avrebbe ottenuto un provvedimento di riabilitazione. Tali imprecisioni denoterebbero un difetto di istruttoria;

- insufficiente motivazione dell’informativa interdittiva, in particolare sotto il profilo degli elementi fattuali.

II) Quanto al provvedimento della Leonia s.p.a. di risoluzione del contratto, che sarebbe comunque illegittimo per invalidità derivata, posto il rapporto di presupposizione tra l’informativa e la determinazione della stazione appaltante:

- in presenza di un’informativa interdittiva, non sussisterebbe un automatico obbligo della stazione appaltante di risoluzione del contrato, dovendo la stessa operare un’autonoma valutazione;

- insufficienza della motivazione, posto che la determinazione di risoluzione del contratto farebbe esclusivo riferimento all’informativa prefettizia.

Il Tribunale preliminarmente da atto della cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di ostensione degli atti infraprocedimentali posti a fondamento dell’informativa prefettizia, atteso che la Prefettura, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha depositato nel presente giudizio la documentazione istruttoria posta a base del predetto provvedimento.

D’altro canto, a fronte dei documenti depositati dall’Amministrazione, la domanda di ostensione, non è stata reiterata con le memorie depositate dalla società ricorrente in vista dell’udienza pubblica, in che fa ritenere che la domanda di acquisizione documentale proposta dalla Se.Ma.C. sia stata interamente soddisfatta.

Ritiene il Collegio di esaminare anzitutto i motivi di gravame attinenti l’informativa interdittiva, stante l’evidente rapporto di presupposizione tra questa e il successivo provvedimento della Leonia di recesso dal contratto.

Giova premettere che l’art. 10 del DPR 252/98 prescrive che, ai fini di cui al comma 2 (norma disciplinante la fattispecie) “ le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia
.”

Il comma 8 della norma citata ammette, altresì, che la prefettura competente possa “estendere gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.”

Va evidenziato altresì che l’informativa interdittiva si fonda non sulla certezza dell’infiltrazione mafiosa, ma solo sul relativo pericolo, che potrebbe non concretizzarsi, ma che è probabile che si verifichi.

Dall’esame della informativa prot. 19798 del 30 marzo 2012, degli atti sottesi alla stessa, nonché della relazione della Prefettura del 3 maggio 2012 prot. 25873, si traggono i seguenti elementi in base ai quali la Prefettura si è determinata.

I soci della Se.Ma.C. risultano essere F F C cl. 69 (con la carica di amministratore unico e preposto alla gestione tecnica), F G Carmelo cl. 77 e S G Maria Grazia cl. 77, questi ultimi coniugati.

I soci risultano essere, rispettivamente, i figli e la nuora di Giovanni F cl. 45, ritenuto dalle Forze dell’ordine a capo dell’omonima famiglia ‘ndranghetista inserita nel sodalizio dei “Condello-Imerti-F”, gravato da una nutrita serie di precedenti penali e di relative condanne per associazione di tipo mafioso, nonché dal febbraio 2007 al gennaio 2012 sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

Giovanni F risulta inoltre avere ramificate parentele (cugini di primo e secondo grado) con soggetti appartenenti alla ‘ngrangheta.

Altro elemento evidenziato dalle Forze dell’Ordine è la circostanza che F Giovanni sia stato testimone di nozze di Pasquale Condello, detto il “Supremo” (elemento per lungo tempo latitante, di recente assicurato alla giustizia e considerato uno dei capi indiscussi della criminalità reggina), del quale la moglie di F Giovanni, Condello Maria cl. 50 (ovvero la madre di due soci della Se.Ma.C.), è cugina di primo grado.

Dal rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria del 13 luglio del 2011 emergono contatti, anche recenti, tra F Giovanni, i figli e la nuora.

Un altro fratello, G, è stato accusato di favoreggiamento personale nei confronti del padre, allora latitante.

Dall’esame di tutta la documentazione prodotta in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato si desumono altresì, oltre ai rapporti di parentela di cui sopra, cointeressenze economiche tra i familiari F.

I soci della Se.Ma.C. coniugi F G e S G, risultano essere soci anche di altra compagine, la Italservice s.r.l., anch’essa contraente della Leonia s.p.a., colpita, a sua volta, da informativa interdittiva (si tratta del provvedimento prefettizio oggetto del giudizio avanti a questo Tribunale, conclusosi con la sentenza n. 211 del 23 marzo 2011, riformata poi dal Consiglio di Stato sez. III con la decisione n. 4691 del 4 agosto 2011).

Questi gli elementi che emergono dal corredo documentale versato agli atti del giudizio.

Il Collegio tuttavia non può esimersi dal considerare ulteriori e rilevanti circostanze sopravvenute nel corso del giudizio che confermano, seppure ex post , la fondatezza della valutazione della Prefettura nel ritenere sussistente il tentativo di infiltrazioni mafiose nella società ricorrente e che consentono di comprendere la “prudenza” dell’Amministrazione nell’esporre dettagliatamente gli elementi a disposizione, posta, all’epoca, l’esistenza di indagini in corso, del cui epilogo si dirà infra.

Come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2012 (in GU n. 246 del 20 ottobre 2012) è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, sul presupposto della sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata sugli organi dell’ente.

Nella proposta del Ministro dell’Interno allegata al provvedimento di scioglimento quale parte integrante, a proposito delle società partecipate dal Comune di Reggio Calabria, si legge testualmente che “ Rileva anche la circostanza che tra i fornitori di altra società partecipata, che opera nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, vi sono imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss mafioso e che anche in questa società vi sono numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati. In tale contesto ed in considerazione dello spessore criminale dell’organizzazione ‘ndranghetista, alla ricerca di spazi sempre più ampi entro i quali sviluppare le proprie attività delinquenziali, assume un rilievo determinante la circostanza che alcune delle partecipate non abbiano rispettato…gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui finalità è proprio quella di prevenire forme di infiltrazione criminale nell’economia legale e che costituisce un preciso obbligo di legge ”.

I mass media a livello nazionale hanno poi dato la notizia, in concomitanza con lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, dell’arresto del direttore operativo della Leonia s.p.a., nonché di Giovanni F, dei suoi figli Gandomenico, Antonino, Francesco e G (questi ultimi due soci della Se.Ma.C.) e della nuora S G, anch’essa socia della Se.Ma.C. Sono state inoltre poste sotto sequestro le quote della società ricorrente.

Il Collegio ritiene di dover considerare tali circostanze come fatti notori rilevanti ai fini della presente decisione, in virtù della previsione di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a.

Gli esiti dei nuovi accertamenti disposti dalla Prefettura, di cui si dà conto nella nota prot. 25873 del 3 maggio 2012, hanno fornito ulteriori elementi a sostegno della natura interdittiva dell’informativa impugnata.

Oltre al mero rapporto di parentela dei soci G e Francesco F con soggetto ritenuto capo dell’omonima famiglia ‘ndranghetista inserita nel sodalizio Condello-Imerti-F, emerge la sussistenza di un intreccio di parentele della famiglia F con soggetti che rivestono ruoli di rilievo nelle cosche criminali che si sono adoperate nella spartizione degli appalti pubblici.

Al di là della diversa residenza del socio Francesco F, gli accertamenti effettuati, dando conto dei contatti tra il genitore e i figli, nonché la nuora, anch’essa socia della Semac, dimostrano una contiguità tra i predetti soggetti.

Sussistono inoltre cointeressenze economiche tra i familiari, in particolare quali soci di tre società, la Semac, la SICE e la Italservice.

Emergono dunque elementi ben più preganti di un mero ed isolato rapporto di parentela, elementi che devono essere considerati anche in relazione allo specifico contesto del settore degli appalti, particolarmente esposto a fenomeni di turbativa determinati dall’ingerenza delle organizzazioni criminali.

Come rilevato dal Ministro dell’Interno nella proposta allegata al decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, “ è noto che la ‘ndrangheta abbia una forte propensione a <fare impresa>, ovvero a gestire, in forme imprenditoriali moderne, iniziative ad alto rendimento economico ”.

I fatti evidenziati, valutati anche alla luce dei recenti accadimenti sopra ricordati, consentono di affermare la fondatezza della valutazione della Prefettura circa il tentativo di infiltrazioni mafiose nella società ricorrente.

Ciò risponde all’orientamento pacifico della giurisprudenza, secondo cui in tema di informative antimafia interdittive ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. c) del DPR 252/98 è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non una attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma un’ effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (ex multis, Consiglio Stato sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756;
Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2010 , n. 1254;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2010, n. 248;
T.A.R. Reggio Calabria 20 ottobre 2010 n. 943.). L'informativa antimafia non risponde, infatti, a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che gli elementi che la sostengono devono consentire di fondare un giudizio di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata.

Il Prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un complessivo quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cons. Stato sez. VI 23 novembre 2011 n. 6173).

Il ricorso pertanto, quanto all’impugnazione dell’informativa prot. 19798 del 30 marzo 2012, deve essere respinto.

Restano da esaminare le doglianze mosse contro l’atto di risoluzione del contratto.

Alla reiezione delle censure avverso l’informativa prefettizia consegue il rigetto della doglianza di invalidità derivata con effetto caducante nei confronti dell’atto di recesso della stazione appaltante.

Con le ulteriori due censure, invece, si denunciano vizi propri della determinazione della Leonia spa.

La società ricorrente sostiene in particolare che, in violazione del disposto di cui all’art. 11 D.P.R. n. 258/92, la società Leonia non avrebbe effettuato alcuna valutazione discrezionale in merito all’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale già instaurato ed in fase di esecuzione, addivenendo in modo del tutto automatico alla risoluzione del contratto, difformemente da quanto previsto dalla normativa di settore che, in caso di informativa successiva, attribuirebbe alla stazione appaltante una facoltà di revoca e non un obbligo in tal senso.

Deduce con l’ultimo motivo di ricorso il conseguente difetto di motivazione, non essendo state esplicitate compiutamente le ragioni dell’avvenuta comparazione tra il pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto e quello di evitare ogni rapporto contrattuale con imprese in odore di mafia, ma essendo limitata la stazione appaltante ad un mero rinvio alla informativa interdittiva.

Anche tali doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, non sono fondate.

In punto di fatto, giova rammentare che il contratto sottoscritto dalla Se.Ma.C. avrebbe avuto la sua scadenza naturale il 14 aprile 2012. Sennonchè con comunicazione del 22 marzo 2012 la Leonia ha prorogato il servizio di manutenzione automezzi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’espletamento delle procedure della nuova gara. In data 30 marzo 2012, a seguito della nota della Prefettura, ha comunicato la risoluzione del contratto.

Ciò ricordato, osserva il Collegio come la ricorrente inverta il rapporto regola (recesso dal rapporto negoziale) - eccezione (mantenimento del contratto), che emerge dalla normativa di riferimento, posto che è evidente il profilo negativo per l’interesse pubblico dell’avere rapporti contrattuali con imprese esposte a rischi di condizionamenti mafiosi (principio che si pone come regola dell’agire amministrativo).

Tale interpretazione discende da una lettura sistematica del DPR n. 252/1998.

L’art. 10 comma 2 impone l’interdizione, per la stazione appaltante, dalla stipula del contratto quando l’informativa perviene prima della stipula stessa.

L’art. 11 consente, qualora l’informativa non sia pervenuta tempestivamente, la sottoscrizione del contratto sottoponendolo a condizione risolutiva.

Ritenere che, laddove l’informativa pervenga successivamente alla sottoscrizione della contratto (ipotesi prevista dall’art. 11), la stazione appaltante possa liberamente decidere di mantenere comunque in vita il rapporto negoziale, non avvalendosi dunque della condizione risolutiva inserita nel contratto, vanificherebbe lo strumento preventivo previsto dal legislatore e creerebbe una ingiustificabile antinomia nel sistema.

La previsione della facoltà, e non dell’obbligo, di recesso può essere giustificata solo se l’interesse a mantenere il contratto è ritenuto prevalente all’esito di una stringente valutazione. In altri termini, la previsione della facoltà è posta a tutela dell’interesse pubblico al cui perseguimento deve essere preordinata l’attività della stazione appaltante, e non a tutela del soggetto contraente.

Dunque, a fronte di un’informativa interdittiva, sulla stazione appaltante grava un onere motivazionale in ordine alla scelta del mantenimento in vita del contratto (che costituisce appunto l’eccezione), e non il contrario.

In caso di risoluzione a giustificare l'adozione del provvedimento è sufficiente il rinvio alla stessa informativa (Cfr..T.A.R. Reggio Calabria 23 marzo 2011 n. 211;
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005 , n. 574 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 luglio 2010 , n. 16618).

Ciò posto, nel caso di specie la scadenza del contratto è stata prorogata per un tempo indeterminato, dipendente dall’esperimento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

A fronte di tale indeterminatezza nella durata del rapporto negoziale non ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per una valutazione di convenienza, da parte della stazione appaltante, in relazione al tempo dell’esecuzione del contrato, come riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 giugno 2006, n. 4135).

Inoltre, nel caso in esame, si tratta di un contratto di manutenzione degli automezzi, per il quale non può ritenersi che l’impresa ricorrente non sia surrogabile da altre presenti sul mercato, altra ipotesi questa (ovvero la non surrogabilità del contraente) ritenuta dalla giurisprudenza come idonea giustificazione alla prosecuzione del rapporto negoziale.

In tale ottica, non si vede quali particolari e preminenti ragioni avrebbe potuto far valere la Leonia Spa per non recedere dal contratto.

Conclusivamente, se la facoltà di risoluzione contrattuale e la conseguente esclusione di ogni automatismo in merito è funzionale a consentire alla stazione appaltante di apprezzare l’interesse pubblico alla prosecuzione del contratto, laddove vi siano stringenti ragioni di interesse pubblico in tal senso, deve rilevarsi che nel caso di specie tali ragioni non sono apprezzabili, sicché non vi è alcuna ragione per escludere il recesso dal vincolo contrattuale di fronte alla informativa prefettizia interdittiva.

Il ricorso pertanto, anche sotto tale profilo deve essere respinto.

In ragione dell’andamento complessivo della controversia, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

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