TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202207473
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Pubblicato il 30/11/2022
N. 07473/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
-OISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n.3.
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
a - della informativa antimafia interdittiva prot. n. -OISSIS-con la quale il Prefetto di Caserta ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa in danno della -OISSIS-;
b – del provvedimento di cui alla nota prot. n.-OISSIS-, con il quale il Prefetto di Caserta ha respinto la domanda di iscrizione della -OISSIS- nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List);
c - ove e per quanto occorra, della nota dell'UTG di Caserta prot. n. -OISSIS- di comunicazione dei motivi ostativi alla iscrizione della -OISSIS- nella cd. White List;
d – di tutti gli atti presupposti e, tra questi, in particolare, degli atti istruttori delle Autorità di PS a fondamento della interdittiva sub a) non conosciuti ed in particolare:
d1 – delle relazioni redatte dalle Forze di Polizia in data -OISSIS-;
d2 – del verbale del GIA del -OISSIS-
d3 – della nota prot. n.-OISSIS-, con la quale la DIA di Napoli, ai fini dell'eventuale adozione dei poteri di cui all'art. 32 DL 90/2014, ha comunicato le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e DURC- INAIL;
e - di tutti gli atti collegati, connessi, conseguenziali e tra questi:
e1 – del provvedimento prot. n. -OISSIS-, nella parte in cui-OISSIS- ha ordinato la sospensione dei lavori relativi all'appalto A/14 Bologna – Bari – Taranto e A/16 (CIG -OISSIS-, con effetto immediato;
e2 - del provvedimento prot. n. -OISSIS-, nella parte in cui-OISSIS- ha ordinato alla -OISSIS- la sospensione dei lavori per il riposizionamento degli impalcati sul cavalcavia n°-OISSIS-al Km 256 704 della A/14 Bologna – Bari - Taranto;
e3 - del provvedimento prot. n. -OISSIS- nella parte in cui-OISSIS- ha ordinato alla -OISSIS- la sospensione dei lavori sui cavalcavia n°-OISSIS- al Km 439 638 e n°281 al Km 451 092 della A/14 Bologna – Bari – Taranto.
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti
oltre agli atti già impugnati
f – dei verbali dei Carabinieri di Caserta prot. n.-OISSIS-
g - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-
h - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-;
i - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-
l - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n.-OISSIS-
m - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-
n - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n.-OISSIS-
o - dei verbali dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-
p - del verbale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OISSIS-
q - del provvedimento prot. n.-OISSIS-con il quale-OISSIS- ha disposto la sospensione dei lavori di “Ripristino opere minori – lotto 5” della A/14 Bologna – Bari – Taranto (CIG -OISSIS-– Codice Appalto n.-OISSIS-;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti
- degli atti istruttori a fondamento della informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Caserta prot. n.-OISSIS- del 12.01.2018, depositati in giudizio in data 15.02.2018 e precisamente:
- dei verbali del GIA in data -OISSIS-;
- del verbale conclusivo del GIA del -OISSIS-
- ove occorra, della nota prot. n.-OISSIS-, con la quale la DIA di Napoli, ai fini dell'eventuale adozione dei poteri di cui all'art. 32 DL 90/2014, ha comunicato le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e DURC- INAIL;
- dei verbali dei Carabinieri di Caserta del -OISSIS-del -OISSIS- del -OISSIS-;
- di tutti gli atti collegati, connessi, conseguenziali;
per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti
dei medesimi atti già gravati, rimarcando che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sez. Misure di Prevenzione), con provvedimento n. -OISSIS-, all’esito del giudizio camerale, ha accolto la istanza di -OISSIS-e, per l’effetto, ha ammesso la Società istante al controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 per un periodo di tre anni, riconoscendo secondo il ricorrente, la carenza di attualità dell’ipotizzato pericolo di condizionamento mafioso in danno dell’impresa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di -OISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 ottobre 2022, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, con distinti gravami e atti recanti motivi aggiunti, impugnava l’informativa antimafia interdittiva, prot. n.-OISSIS- del 12.1.2018, e il provvedimento di reiezione della domanda di iscrizione di essa ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List), di cui alla nota prot. n.-OISSIS- –emanati dal Prefetto di Caserta - nonchè i conseguenti provvedimenti applicativi di -OISSIS- (con ricorso RG 354/2018), -OISSIS-(con ricorso 525/2018), e -OISSIS-(con ricorso RG 356/2018) e -OISSIS- (con ricorso RG 357/2018), id est il ricorso e i motivi aggiunti che quivi vengono in rilievo.
1.1. In particolare, con il ricorso originario e con i motivi aggiunti la ricorrente esponeva:
- di essere attiva, da anni, nel settore della costruzione e manutenzione strade, con più cantieri in varie Regioni di Italia, e di avere sempre ricevuto informative antimafia liberatorie;
- di avere richiesto la iscrizione nella White list presso l’UTG di Caserta, ai sensi dell’9109710C68E956" data-article-version-id="703d1ce0-42d7-5d14-9a1b-9fd01dd8c71e::LR02BD909109710C68E956::2022-06-30" href="/norms/laws/itatextlm6q8j4zcy4zsyp/articles/itaart7kwz1c0rg6t7of?version=703d1ce0-42d7-5d14-9a1b-9fd01dd8c71e::LR02BD909109710C68E956::2022-06-30">art. 1 co. 52 l. n. 190/2012;
- che il Prefetto di Caserta, con nota prot. n.-OISSIS- aveva comunicato preavviso di diniego, stante i legami della società con i fratelli -OISSIS- (uno dei quali coniugato con la amministratrice unica nonché titolare di partecipazioni nella società ricorrente, sig.ra -OISSIS-) interessati da procedimenti penali per reati rilevanti ai fini che ne occupa;uno dei due fratelli, peraltro (il titolare del 40% delle quote) era già stato presidente del consiglio direttivo (fino all’ottobre 2013) e socio (fino al luglio 2016) di un consorzio già attinto da una interdittiva antimafia, di poi confermata anche in sede giurisdizionale;
- sarebbero stati rimossi i dedotti fattori di criticità con la dismissione delle partecipazioni da parte di uno dei fratelli (già titolare del 40% delle quote della società) e della amministratrice unica –benchè rimasta nella compagine sociale, sia pure nella veste di socio di minoranza- che pure avrebbe rinunziato alla carica.
1.2. Con provvedimenti del 12 gennaio 2018, indi, dispiegatosi il contraddittorio procedimentale, il Prefetto di Caserta:
- adottava la informativa interdittiva (prot. n.-OISSIS-), ai sensi degli artt. 84 co. 4 e 91 co. 6 d.lgs n. 159/2011;
- negava (prot. n. -OISSIS-) la richiesta iscrizione della società ricorrente nella cd. White List.
1.3. A sostegno di tali provvedimenti, e del correlato giudizio afferente al pericolo, concreto e attuale, di infiltrazioni mafiose nella compagine sociale che quivi ricorre, la resistente Amministrazione adduceva che a nulla rilevavano i “fatti e le condotte” sopravvenute al preavviso di diniego, quali la dismissione delle partecipazioni di -OISSIS--OISSIS- e l’allontanamento della amministratrice unica, che pure cedeva parte delle proprie quote, divenendo socio di minoranza, stante la loro collocazione temporale –dopo il preavviso di diniego- e perdurando il forte legame, nella specie costituito dal rapporto di coniugio, tra la ex amministratrice unica –ancora presente nella società, ancorchè nella veste di socia di minoranza- e -OISSIS--OISSIS-.
1.4. In ogni caso, anche il nuovo socio di maggioranza in data 8 maggio 2008 avrebbe escluso di avere subito minacce e/o richieste estorsive, a fronte di un episodio che veniva citato nella sentenza n. -OISSIS- del Tribunale di Napoli, nei termini in appresso: “ il…sparò nelle vetrine. Il titolare del mobilificio ci fece sapere che aveva già pagato e noi gli chiedemmo comunque il pagamento di 30.000 €. Non ricorso chi materialmente fece la richiesta estorsiva ma sono a conoscenza che una parte della somma è stata pagata ”;
- lo stesso nuovo socio di maggioranza, nello stesso periodo, negoziando con esponenti della organizzazione criminale -OISSIS-, si era reso disponibile ad acquistare una villetta riferibile ad un clan mafioso, “ pur nella consapevolezza di pagare un prezzo maggiorato. L’acquisto non andò a buon fine per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore ”.
Anche il nuovo socio, indi, in passato si sarebbe astenuto dal denunciare richieste di estorsione, nel contempo negoziando per l’acquisto di un immobile, di fatto, riferito al clan dei -OISSIS-.
1.5. -OISSIS-, di poi, in ragione della misura interdittiva, emanava i seguenti provvedimenti: prot. n. -OISSIS-, di sospensione dei lavori relativi all’appalto A/14 Bologna – Bari – Taranto e A/16 (CIG -OISSIS-, con effetto immediato;prot. n. -OISSIS-, di sospensione dei lavori per il riposizionamento degli impalcati sul cavalcavia n°-OISSIS-al Km 256+704 della A/14 Bologna – Bari - Taranto;prot. n. -OISSIS- di sospensione dei lavori sui cavalcavia n°-OISSIS- al Km 439+638 e n°281 al Km 451+092 della A/14 Bologna – Bari – Taranto.
1.6. Avverso tali ultimi provvedimenti, e gli atti prodromici, insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Sulla illegittimità della informativa antimafia interdittiva e del conseguente diniego di iscrizione nella c.d. white list – violazione di legge (artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011 – artt. 2727- 2729 cc) - eccesso di potere (difetto del presupposto - arbitrarietà - illogicità manifesta – iniquità – difetto assoluto di istruttoria - motivazione apparente – sviamento) – deficit del requisito dell’attualità, atteso che il -OISSIS--OISSIS- (“fonte” del pericolo di infiltrazione, nell’assunto della Amministrazione) sarebbe fruitore di un programma di protezione (vigilanza dinamica) e, in ogni caso, avrebbe reciso ogni rapporto con la società ricorrente (cedendo la titolarità delle quote in precedenza possedute);“sopravvenienza” (all’esito del preavviso di rigetto) che ben avrebbe dovuto essere valutata dalla Amministrazione;in ogni caso, anche il mero rapporto di parentela con il socio di minoranza-OISSIS-non basterebbe ex se a sorreggere una prognosi interdittiva;peraltro, sulla figura di -OISSIS--OISSIS-, non sarebbe stata adeguatamente valutato il suo progressivo allontanamento dal Consorzio -OISSIS- (fino alla dismissione delle quote nel 2016), con la conseguente incongruenza dell’acritico richiamo alla interdittiva del 2012 e alle circostanze in allora esistenti;peraltro i “precedenti” del -OISSIS- non sarebbero stati accertati “ con provvedimento rilevante del giudice penale ”;d’altra parte, ciò che non sarebbe stato valutato dalla Amministrazione, i fratelli -OISSIS- avrebbero (nel 2014) denunciato ai “ Carabinieri di -OISSIS- un tentativo di estorsione da parte di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso ”, con procedimento sfociato in una decisione di condanna del GUP di Napoli (del 13.10.2014), in un procedimento in cui i germani -OISSIS- erano costituiti come parte civile;
- violazione di legge (artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011) - eccesso di potere (difetto del presupposto - arbitrarietà - illogicità manifesta – iniquità – difetto assoluto di istruttoria - motivazione apparente – sviamento) – deficit del requisito dell’attualità;in ogni caso, a prescindere dalla fondatezza del primo mezzo, non conducenti sarebbero anche i rilievi relativi alla posizione del nuovo socio di maggioranza;e, invero, la presunta acquiescenza a illeciti estorsivi, segnalata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con sentenza del -OISSIS-, sarebbe “ stata superata dalla successiva azione di denuncia (del 09.03.2010) che l’-OISSIS- ha messo in campo (…) ”;quanto al mancato acquisto di una villetta di un ex amante di un esponente del clan -OISSIS-, non sarebbe mai stato acclarato il fatto che la negoziazione fosse avvenuta con la ex amante né la consapevolezza, da parte del nuovo socio di maggioranza, della contiguità di quest’ultima con un clan mafioso;
- violazione di legge (artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011) - eccesso di potere (difetto del presupposto - arbitrarietà - illogicità manifesta – iniquità – difetto assoluto di istruttoria - motivazione apparente – sviamento) – deficit del requisito dell’attualità;il giudizio prognostico sotteso ai gravati provvedimenti sarebbe fondato su elementi risalenti nel tempo, e carenti del tratto della attualità;
- illegittimità dei provvedimenti applicativi di -OISSIS-.
1.7. Con primo atto recante motivi aggiunti la ricorrente –all’esito della conoscenza di altri atti istruttori prodromici alla interdittiva- ulteriormente arricchiva l’apparato deduttivo già posto a fondamento delle primigenie doglianze, oltre ad impugnare altro atto applicativo di -OISSIS- medio tempore adottato, in particolare rilevando:
- la estinzione per prescrizione del reato di turbativa d’asta ascritto al -OISSIS- nel procedimento preso il Tribunale di Salerno, afferente in ogni caso a fatti assai risalenti (commessi tra il 2005 e il 2008);
- la asserita estraneità del -OISSIS- –imputato nella qualitas in allora rivestita dal ricorrente di legale rappresentante del Consorzio -OISSIS-- al contesto delittuoso oggetto del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Benevento per i reati di truffa aggravata, falso ideologico e frode, nell’ambito di una gara di appalto del Comune di Benevento per i lavori di pedonalizzazione del centro storico;
- il carattere assai risalente dei fatti posti a fondamento della precedente interdittiva del 2012 emanata a carico del Consorzio -OISSIS-.
Si gravava, poi, come preannunziato, il provvedimento prot. n.-OISSIS-con il quale -OISSIS- aveva disposto la sospensione dei lavori di “Ripristino opere minori – lotto 5” della A/14 Bologna – Bari – Taranto (CIG -OISSIS-– Codice Appalto n-OISSIS- lamentandone la illegittimità derivata.
1.8. Con un secondo atto recante motivi aggiunti, di poi, la ricorrente, al lume della acquisizione di ulteriori atti istruttori, illustrava le deduzioni già in precedenza tratteggiate, volte ad accreditate la tesi della propria immunità da rischi di infiltrazione mafiosa, ovvero di contiguità soggiacente.
1.9. Con un terzo atto recante motivi aggiunti la ricorrente –rimarcando di essere stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. 159/2011, per un periodo di tre anni, per effetto del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sez. Misure di Prevenzione), n. -OISSIS-- insisteva per la illegittimità delle determinazioni prefettizie, proprio al lume della ridetta decisione del Tribunale del 15.11.2018, che avrebbe “ riconosciuto il carattere occasionale ed episodico delle criticità, così confermando il deficit di attualità della prognosi interdittiva in danno dell’impresa ricorrente ”.
1.10. Si costituivano il Ministero dell’Interno e -OISSIS-, instando per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
1.11. Con atto depositato in data 1 settembre 2022, in vista della odierna udienza pubblica, la società ricorrente:
- rappresentava che la misura di prevenzione del controllo giudiziario era stata prorogata di sei mesi, fino al 30.12.2022 (decreto del Tribunale del-OISSIS-
- instava per la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, compulsata con ordinanze nn. 4578/22 e 5615/22, relativamente alla incidenza dell’ammissione alle misure del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria sul giudizio amministrativo avente ad oggetto la nterdittiva antimafia;
- in via gradata, instava comunque per un “ congruo rinvio della udienza di merito, fissata per il 12.10.2022, a data successiva al termine di scadenza della misura ex art. 34 D.Lgs 159/2011 (cfr., in termini, C.d.S., III Sez., ordinanza n. 5134 del 5.07.2021) ”.
1.12. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 12 ottobre 2022, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso e gli atti recanti motivi aggiunti non sono fondati.
2.1. Va, in via liminare, rimarcata la inesistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ovvero, e a fortiori , per il rinvio della trattazione della causa, pur nella consapevolezza della esistenza in subiecta materia di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
2.1.1. L’art. 34- bis , del d.lgs. 159/11, testualmente prescrive che:
- “ le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario ” (comma 6);
- “ il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94 ” (comma 7).
2.1.2. Ora:
- “ la conseguenza dell’ammissione al controllo giudiziario e, cioè, la sospensione ex lege degli effetti interdittivi (…) è soltanto temporanea poiché la sospensione è, per definizione, una misura provvisoria, strutturalmente temporanea e funzionale ad un accertamento definitivo, destinata a durare se e soltanto finché penda il giudizio di impugnazione contro la presupposta informativa antimafia ”;
- “ la volontà del legislatore è stata, infatti, quella di condizionare espressamente l’ammissibilità del controllo giudiziario, disposto dal giudice della prevenzione, alla pendenza del giudizio amministrativo contro l’informativa antimafia per dare la possibilità all’impresa, in pendenza di tale giudizio, di emendarsi da ogni elemento di infiltrazione ” (CdS, ord. 6 giugno 2022, n. 4578);
- l’accesso al controllo giudiziario, indi, è inscindibilmente connesso alla pendenza di un procedimento giurisdizionale volto alla verifica della fondatezza della determinazione interdittiva del Prefetto;
- trattasi di una misura avente connotazione i) interinale, funzionale alla “ conservazione ” della “impresa” e della “attività di impresa” nelle more del definitivo accertamento giudiziale della legittimità della interdittiva; ii) di risanamento, volta cioè alla “emenda” e al recupero della compagine imprenditoriale e al suo retto inserimento nel circuito della legalità democratica.
2.1.3. E’ tale accertamento giudiziale che quivi viene in rilievo.
2.1.4. Sul punto, non si ravvisano motivi impedienti tale accertamento -pure in pendenza del procedimento di controllo giudiziario, fino al 31 dicembre 2022, e della conseguente “ provvisoria neutralizzazione ” degli effetti interdittivi- atteso che:
- un eventuale scrutinio positivo delle doglianze determinerebbe ex se ed ex tunc la caducazione delle determinazioni prefettizie;
- la reiezione delle doglianze, di contro, afferirebbe esclusivamente al provvedimento prefettizio siccome in allora adottato (sulla scorta delle circostanze e degli elementi istruttori in allora acquisiti), in ossequio al principio generale del tempus regit actum , da cui discende il naturale corollario per cui lo scrutinio di legittimità, quivi demandato a questo Giudice, non può che essere rigorosamente astretto ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell’esercizio della potestas amministrativa;le “sopravvenienze” -nella fattispecie costituite dalla “vicenda incidentale” del controllo giudiziario- ben potranno e dovranno essere oggetto di una rinnovata valutazione ad opera del Prefetto, funzionale giustappunto a “certare all’attualità” la sussistenza o meno delle condizioni per la emanazione di un nuovo provvedimento interdittivo.
2.1.5. In altre parole, la procedura di controllo giudiziario attivata “nel corso del giudizio” di impugnazione avverso la interdittiva:
- assume carattere interinale , in ossequio ad una sorta di “ favor recuperatorio ” per la attività di impresa, evitandone la brusca cessazione (in assenza di accertamenti giurisdizionali) e, di più, favorendo una azione volta alla “depurazione” della compagine sociale dalle contaminazioni mafiose, ovvero dal pericolo concreto e attuale di infiltrazioni ad opra della criminalità organizzata;
- è connotata, in altre parole, da una natura ancipite , rivestendo congiuntamente i) funzione cautelare e transeunte , recte interinale ;ii) finalità riabilitativo-risanatrice ;
- assume valenza incidente sulla “ zona dell’effetto ” delle determinazioni provvedimentali del prefetto, determinandone la momentanea sterilizzazione;
- non mai incide sugli elementi costitutivi del provvedimento del Prefetto, che anzi presuppone;è solo la pendenza del giudizio di impugnazione avverso la interdittiva, invero, che legittima la società attinta alla richiesta di attivazione della procedura;
- assume, indi, significanza tutt’affatto neutra rispetto alla fattispecie provvedimentale e ai presupposti di fatto e di diritto che la sorreggono.
2.1.6. In questa ottica il Giudice amministrativo, non sussistendo alcun vincolo di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha il dovere di definire il giudizio, indipendentemente dall’esito del controllo giudiziario, stante anche l’interesse pubblico ad ottenere una pronuncia definitiva in ordine alla legittimità del potere amministrativo in concreto esercitato, atteso che “ se la sussistenza di entrambi i requisiti legittimanti ex lege la misura sarebbe indispensabile nel momento applicativo della stessa, a diversa conclusione deve pervenirsi nella fase funzionale della sua vigenza, prestandosi essa ad assolvere alla sua funzione preventivo-risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente ” (in tal senso, CdS, III, 19 maggio 2022, n. 3973);la correlazione tra il giudizio di impugnazione del provvedimento prefettizio e il controllo giudiziario è, indi, limitata al momento genetico (attivazione della misura) ma non anche a quello funzionale.
2.1.7. Di qui la reciproca autonomia ed indipendenza dei due procedimenti, quello giurisdizionale di impugnazione e quello di prevenzione.
2.1.8. Talchè la previa cessazione del giudizio (rispetto alla procedura di controllo giudiziario), ovvero il previo giudicato amministrativo sulla impugnazione dell’atto, non condiziona la misura del controllo giudiziario, regolante e governante un “rinnovato momento” - funzionale anche al risanamento e al recupero della impresa alla legalità, mirando a reciderne i legami o i contatti con la criminalità di stampo mafioso – destinato, di poi, a sfociare in una rinnovata valutazione del Prefetto circa la perdurante esistenza, ovvero la sopravvenuta eliminazione, del pericolo di condizionamenti ed infiltrazioni mafiosi.
2.1.9. Analogamente, anche la previa conclusione della procedura di controllo giudiziario, ad esempio con una rinnovata valutazione positiva da parte del Prefetto intervenuta prima della conclusione del giudizio di impugnazione della primigenia interdittiva determinerà:
- la improcedibilità del gravame, posta la inutilitas della caducazione di un atto ormai superato nella sua valenza effettuale dalle positive determinazioni del Prefetto che, pur non incidendo sulla legittimità del primigenio provvedimento, valgono a determinarne l’esaurimento degli effetti;
- la eventuale permanenza dell’interesse alla certazione della illegittimità della primigenia interdittiva, al fine dell’eventuale risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, all’uopo ritratto (tenuto conto, peraltro, che la sospensione degli effetti interdittivi ex lege riconnessi al controllo giudiziario già vale a stemperare e a mitigare in buona parte il danno, quanto meno quello di matrice patrimoniale).
2.1.10. Di qui, e analogamente, in caso di rinnovata valutazione negativa del Prefetto (all’esito del controllo giudiziario):
- la improcedibilità della domanda caducatoria;
- la eventuale permanenza dell’interesse all’accertamento della illegittimità del primo provvedimento di interdittiva, sempre ai soli fini risarcitori.
2.1.11. Le suesposte considerazioni inducono a non disporre la sospensione del giudizio, ovvero il rinvio della trattazione, anche avuto riguardo alla pendenza –espressamente invocata dalla ricorrente- del giudizio promosso avanti la Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato (ordinanze 4578/22 e 5615/22).
2.1.12. E, invero, la sospensione invocata sotto tale aspetto dalla ricorrente, assumerebbe i caratteri di una sospensione cd. “impropria”, che:
- secondo le coordinate ermeneutiche foggiate dalla Adunanza Plenaria (ordinanza 15 ottobre 2014, n. 28) trova ingresso nel processo amministrativo allorquando sia pendente avanti il Giudice delle leggi questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile al giudizio sospeso, epperò sollevata in una diversa causa;
- è stata estesa, in via analogica e per ragioni di ordine sistematico, anche alla ipotesi –di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato in giudizio pendente tra altre parti (CdS, V, ordinanza 23 gennaio 2017, n. 257).
2.1.13. Nessuna di tali ipotesi (incidente di costituzionalità, ovvero quaestio pregiudiziale avanti la Corte di Lussemburgo) ricorre nella fattispecie de qua agitur .
2.2. Il ricorso e i motivi aggiunti, come sopra preannunziato, non sono fondati.
Valga, all’uopo, il rilevare quanto appresso.
2.2.1. Il giudizio relativo alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è fondato sulla esistenza di una congerie di circostanze fattuali ed evidenze documentali acquisite dalla Autorità procedente.
2.2.2. L’esame complessivo degli elementi istruttori raccolti, valutati congiuntamente e non già in guisa atomistica o parcellizzata, ha condotto la Autorità prefettizia alla maturazione di un giudizio –riguardante la permeabilità della società ricorrente alle logiche mafiose, stante la esistenza all’uopo di tentativi di infiltrazione nella compagine sociale- privo dei vizi di illogicità e irragionevolezza che in questa sede solo possono rilevare.
2.2.3. D’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in virtù del quale per lo scrutinio della legittimità delle valutazioni sottese alla informativa occorre verificare se gli elementi indiziari raccolti siano sufficienti a far ritenere come fatto “probabile” ovvero “ragionevole”, secondo il noto criterio del “ più probabile che non ”, il rischio di infiltrazioni (solo da ultimo, TAR Campania, I, 9 agosto 2022, n. 5359;CdS, III, 28 giugno 2022, n. 5375;Id., id., 9 ottobre 2018, n. 5784).
2.3. La misura amministrativa interdittiva in esame concreta giustappunto una reazione ordinamentale volta alla tutela anticipata dei beni protetti, prescindendo dall’accertamento di responsabilità penali, essendo funzionale ad evitare in nuce il rischio che attività imprenditoriali, quodammodo legittimate dall’azione amministrativa, possano essere contaminate dalla criminalità organizzata:
- da un canto, inquinando i rapporti economici e le dinamiche concorrenziali e, dunque, arrecando un diretto vulnus alla iniziativa imprenditoriale e alla “ sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ” (art. 41 Cost., ma anche art. 2 Cost., e i principi sovranazionali foggiati nella Carta di Nizza e nella CEDU, oltre che nel diritto dell’Unione) e al complessivo sistema economico e finanziario del Paese;d’altra parte, il principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97), assume oggi significanza anche al fine di consentire la creazione di un contesto idoneo all’intrapresa di iniziative economiche private, per accrescere la competitività del Paese nell’attuale contesto internazionale, in un contesto di legalità;
- dall’altro, consentendo alle organizzazioni criminali di ulteriormente accrescere le proprie capacità pervasive, capillarmente penetrando nel tessuto economico, distorcendone il corso, in tal guisa reinvestendo e reimpiegando i capitali rivenienti dalla propria attività illecita così da incrementare esponenzialmente le proprie risorse finanziarie.
2.4. Importanti, proprio allo scopo di evitare radicalmente che i rapporti economici tra lo Stato e i privati possano essere contaminati da infiltrazioni di matrice mafiosa -con inevitabile sottrazione di risorse pubbliche agli scopi cui sono destinate;con la lesione della immagine, anche internazionale, dello Stato, e con l’affermazione di un modello culturale di illegalità e sopraffazione- sono gli strumenti amministrativi delle “informative antimafia”, ormai non più limitate al solo settore degli appalti pubblici ma estese all’intera branca delle iniziative economiche ed imprenditoriali assoggettate a controllo pubblicistico.
2.5. Tuttavia, anche l’utilizzo di tali invasivi poteri, compressivi della capacità giuridica ed imprenditoriale degli operatori sospetti di essere permeabili alle logiche o alle pressioni mafiose, deve essere esercitato tenendo conto, in una ottica di bilanciamento dei valori costituzionali rilevanti in materia, della necessità di preservare la libertà di iniziativa economica privata, il diritto al lavoro e il diritto di proprietà;di qui la necessità di una attenta valutazione della situazione di fatto, da cui desumere il rischio di infiltrazioni mafiose.
2.6. Ora, la interdittiva in esame si fonda, in particolare, sulle risultanze istruttorie rivenienti dalla disamina della posizione del sig. -OISSIS--OISSIS- –già socio con una quota del 40% della compagine ricorrente, nonché congiunto di Raffaela-OISSIS-attualmente socio di minoranza, ma già amministratrice unica e socio di maggioranza della medesima ricorrente fino al 24 aprile 2017- che:
- risulta essere stato rinviato a giudizio per i reati tra cui quello di cui all’art. 640-bis c.p., avanti il Tribunale di Benevento, nonché avanti il Tribunale di Salerno per i reati di cui all’art. 353, commi 1 e 2, procedimento quest’ultimo di poi concluso con estinzione del reato per prescrizione;
- nella qualitas di presidente del consorzio -OISSIS-, nonché di socio, era già stato interessato da un provvedimento interdittivo antimafia, n-OISSIS- integralmente confermato da questo TAR, con pronunzia n. 4843/2016, nella quale si rimarcava: i) il rapporto del -OISSIS- con la -OISSIS-destinataria di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Misure di Prevenzione e “ risultata gestita di fatto da -OISSIS-, anche lui figlio di -OISSIS-, condannato nel processo-OISSIS- per concorso esterno nell’associazione camorristica dei -OISSIS-, insieme all’amministratore unico -OISSIS- ” (CdS n. 4665/2012); ii) la sua qualitas di presidente di un consorzio, avente tra i consorziati: a) la “ -OISSIS-OISSIS-titolare di una quota di partecipazione nella -OISSIS-il cui socio di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione è -OISSIS- già colpito da interdittiva antimafia e titolare di omonima ditta individuale destinataria di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale per i reati di estorsione, associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, con l’aggravante di cui all’art. 7 della L.n. 203/1991 nel quale si definisce il-OISSIS- come “ulteriore tassello di una cordata imprenditoriale facente capo a -OISSIS-, detto ‘-OISSIS-’ (nota prot. n.-OISSIS-^ della Prefettura di Caserta del 13 novembre 2012) ”;b) la “ -OISSIS- s.r.l., colpita da informativa antimafia, che ha acquistato un ramo d’azienda dalla società -OISSIS- (parimenti gravata da interdittiva), il cui socio di maggioranza e amministratore unico è -OISSIS-, coniuge di-OISSIS-(cfr. nota del Nucleo di Polizia Tributaria Caserta prot. n. -OISSIS-): nel 2012 la -OISSIS- è stata attinta da interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta ed il relativo gravame è stato respinto con sentenza del T.A.R. Napoli n. 2610/2013 che ha ritenuto la misura legittimamente adottata sulla base degli elementi indiziari evidenziati dal Prefetto di Caserta, dai quali si evincono plurimi legami con società riferibili a -OISSIS- parimenti colpite da provvedimenti interdittivi ”; iii ) la immanenza di rapporti intessuto dal ridetto consorzio con le imprese gestite o vicine a -OISSIS-– compresa una “ partecipazione nella società -OISSIS-di Napoli il cui amministratore è-OISSIS-ed il cui socio di maggioranza è la società -OISSIS- parimenti riconducibile al predetto-OISSIS-e alla moglie -OISSIS- ”- che, secondo una teoria di pronunzie giurisprudenziali rese da quato TAR e dal Supremo Consesso (TAR Campania, I, nn. 5788, 5789, 5791, 5792, 5793 del 2011, confermate in appello da Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4664, 4666, 4667, 4668, 4665 del 2012) “ possono, anche in maniera indiretta, essere condizionate dalla contiguità con la criminalità organizzata. Nello specifico, con sentenza n. 7407/2010, il Consiglio di Stato ha dato atto che gli indizi emergenti a carico del-OISSIS- attengono alla ‘cointeressenza in società con soggetto imparentato con appartenenti a clan camorristici e nell’essere stato vittima di una presunta estorsione per l’accertamento della quale non avrebbe prestato alcuna collaborazione, di cui sono segnalati riscontri oggettivi tra cui, come si evince dalla comunicazione della Regione carabinieri della Campania del 27.9.2007, le conversazioni intercettate presso l’abitazione del boss -OISSIS-’ ” (TAR Campania, I, 4843/16).
2.6.1. Assoluta rilevanza, nel giudizio sotteso alle impugnate determinazioni prefettizie, hanno assunto i legami familiari: la sig.ra -OISSIS--OISSIS- socio ed amministratore unico della società -OISSIS-srl, è moglie convivente di -OISSIS-OISSIS-, coimputato unitamente a -OISSIS- -OISSIS-nel procedimento penale n. -OISSIS-della DDA di Salerno (indagine -OISSIS-.
2.6.2. Ora, va preliminarmente rimarcata la irrilevanza della modifica dell’assetto proprietario e dell’amministrazione della società ricorrente - cessione delle quote da parte del -OISSIS-, cessazione dalla carica di amministratrice unica della-OISSIS-nonché cessione da parte di quest’ultima di una parte delle proprie quote - trattandosi di variazioni repentinamente intervenute a seguito del preavviso di diniego e, indi e in quanto tali, insuscettibili di concretamente incidere sul quadro indiziario complessivamente tracciato dalla Prefettura, che si fonda su plurimi elementi di valutazione e sulla sostanziale riferibilità della compagine sociale che quivi ricorre al -OISSIS- e alla -OISSIS-
2.7. Né può rilevare la intervenuta estinzione per prescrizione del reato di turbativa d’asta avanti il Tribunale di Salerno;e, invero, da tale circostanza non può desumersi alcuna evidenza idonea a confutare il mosaico indiziario posto a fondamento dei gravati provvedimenti.
2.7.1. Infatti, se è vero che anche i provvedimenti giurisdizionali di assoluzione non valgono ad infirmare, ex se , il giudizio prefettizio avente ad oggetto il pericolo di contaminazione mafiosa della società –che, per sua definizione, sfugge alla logica dell’accertamento di responsabilità penali, fondata su apparati probatori idonei a fugare “ ogni ragionevole dubbio ”- atteso che “ gli elementi posti a base dell'informativa - purché certi sotto il profilo fattuale - possono essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce assolutorie, mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell'imprenditore che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l'adozione dei provvedimenti impugnati ” (CdS, III, 30 novembre 2017 n. 5623;CdS, III, 27 marzo 2018, n. 1901;CdS, III, 4 maggio 2018 n. 2655), a fortiori non potrà assumere significanza, ai fini che ci occupano, la estinzione del reato ascritto per prescrizione;la circostanza da ultima invocata dalla ricorrente, indi, appare elemento ancora “ neutro ” ai fini dell’odierno scrutinio, essendo peraltro il provvedimento impugnato fondato su una congerie di elementi istruttori tutti univocamente deponenti per la sussistenza –secondo le logiche di inferenza del “ più probabile che non ” che rilevano in subiecta materia (CdS, III, 30 gennaio 2019, n. 758)- del tentativo di infiltrazione mafiosa al momento della emanazione della gravata informativa prefettizia;d’altra parte, “ anche le pronunce dichiarative della prescrizione — in relazione a reati rientranti tra quelli considerati dall' art. 84, comma 4, d.lg. n. 159 del 2011 — possono essere prese in considerazione dall'autorità prefettizia ai fini di valutare il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata ” (CdS, III, 25 luglio 2019, n. 5261).
2.7.2. Il rischio di influenza criminale non può ritenersi escluso, di poi, dalla circostanza che, come dedotto dalla parte ricorrente, nel 2014 i germani -OISSIS- hanno denunziato un tentativo di estorsione da parte di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso in danno di -OISSIS-, costituendosi altresì parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Napoli del -OISSIS-, e di poi sottoposti al “ programma di protezione della vigilanza dinamica ”.
2.7.3. Come reiteratamente statuito in subiecta materia (tra le tante, CdS, III, 3 agosto 2021, n. 5723;Id., id., n. 1743/2016), anche soggetti semplicemente conniventi con sodalizi mafiosi, per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con la criminalità organizzata, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia. Difatti, è stato evidenziato che, per condurre le sue lucrose attività economiche, le associazioni mafiose non si avvalgono solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse, economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa (CdS, III, 28 aprile 2021, n. 3434).
2.8. Anche i rapporti familiari che avvincono i sigg. -OISSIS- e la sig.ra -OISSIS-–quest’ultima ancora presente nella società ricorrente- assumono una significante pregnanza ai fini per cui è causa.
2.8.1. E, invero, anche nel valorizzare i legami di matrice familiare, e il particolare spessore criminale dei soggetti da esso legame avvinti, l’Autorità prefettizia ha quindi fatto buon governo del principio in forza del quale “ specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito) ” (CdS, III, n. 1743/2016;TAR Campania, I, 9 agosto 2022, n. 5359;Id., id., 4 marzo 2022, n. 1454;Id., id., 26 novembre 2018, n. 6824).
2.9. Le considerazioni suesposte, supportando il negativo scrutinio della prima censura:
- valgono a deprivare di sostanziale rilievo la avvenuta cessione delle quote sociali della ricorrente, sul presupposto della permanenza dei poteri di ingerenza e di controllo sulla società ancora esercitati dai -OISSIS- e dalla -OISSIS-;significativo, sul punto, a tacer d’altro, è il fatto che la stessa -OISSIS-abbia in ogni caso conservato quote nella società ricorrente, sia pure di minoranza;
- assumono carattere assorbente della seconda doglianza che –afferendo alla asserita “impermeabilità” del nuovo socio di maggioranza ai tentativi di condizionamento mafioso- presuppone l’effettivo “allontanamento” dei -OISSIS- e della -OISSIS-dalla gestione e dal controllo della attività della ricorrente, ciò che di contro è da escludersi al lume delle osservazioni suesposte.
2.10. In ogni caso, quanto alla seconda doglianza, afferente alla figura del nuovo socio di maggioranza della società, valga il rilevare quanto appresso.
2.10.1. Siccome evidenziato nel corpo dei gravati provvedimenti, il nuovo socio di maggioranza, sig. -OISSIS-:
- pur denunciando di essere stato vittima di atti intimidatori ai danni della sua attività commerciale, escludeva di aver subito minacce e/o richieste estorsive;di contro, nella sentenza n. -OISSIS-, è dato leggere di un collaboratore di giustizia che così si esprimeva “ prima di agosto (n.d.r. 2008), almeno credo, il -OISSIS-sparò nelle vetrine. Il titolare del mobilifìcio (n.d.r.-OISSIS--OISSIS- ci fece sapere che aveva già pagato e noi gli chiedemmo comunque il pagamento dì € 30.000,00. Non ricordo chi materialmente fece la richiesta estorsiva ma sono a conoscenza che una parte della somma è stata pagata ”, all’uopo non potendosi attribuire soverchia rilevanza alla successiva denunzia effettuata per tentata estorsione nei confronti di altro soggetto;rimane ferma la sostanziale reticenza in allora serbata dall’-OISSIS-;
- nello stesso periodo, aveva avuto rapporti con esponenti del gruppo camorristico -OISSIS- manifestando la disponibilità ad acquistare, ad un prezzo maggiorato, una villetta di proprietà di -OISSIS- (già amante di un noto esponente di un clan mafioso) anche se, poi, l’acquisto non si perfezionò per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;su tale ultimo episodio, valga il rimarcare che trattasi di un immobile che, secondo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia –siccome è dato leggere proprio nello stralcio, quivi prodotto, della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. -OISSIS-invocata dalla ricorrente con il primo atto recante motivi aggiunti- era stato intestato alla donna dal ridetto, noto esponente del clan dei casalesi, costituendo il “ compendio di una estorsione ai danni del titolare del mobilificio-OISSIS- ”, estorsione che –ad onta di quanto opinato dalla ricorrente- veniva poi puntualizzata dal collaboratore di giustizia, su contestazione del PM, comechè “ consumatasi costringendo il venditore a vendere la casa a -OISSIS--OISSIS-ad un prezzo -40 milioni di lire- decisamente inferiore all’effettivo valore dell’immobile, pari a 200 milioni di lire ”;talchè, dopo la decisione del -OISSIS-di collaborare con la giustizia, “ nell’estate del 2008 -OISSIS-OISSIS- decise di sottrarre alla -OISSIS- (…) la disponibilità di quell’abitazione per rivenderla al prezzo di 300.000 euro al vecchio proprietario ”;di qui il ruolo dell’-OISSIS-, dapprima costretto cedere un immobile a prezzo irrisorio e, di poi, coinvolto nel tentativo di “ricompera” del medesimo bene ad un prezzo ben più elevato.
2.11. Quanto al terzo mezzo, basterà quivi il rilevare che il mero decorso del tempo rispetto ai fatti reputati sintomatici della contiguità ovvero dei condizionamenti di matrice “mafiosa”, di poi, assume una connotazione neutra , tenuto conto che “ l’interdittiva può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa ” (CdS, V, 11 aprile 2022, n. 2712;TAR Campania, I, 5359/22, cit.). D’altra parte, eventuali sopravvenienze -rivenienti anche da provvedimenti giurisdizionali idonei a meglio lumeggiare circostanze di fatto già esaminate, ovvero a disvelarne di nuove- possono rilevare in sede di rinnovato esercizio della potestas prefettizia, pel tramite dell’aggiornamento della interdittiva ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/11,.
3. La infondatezza delle suesposte censure determina, ipso iure , la reiezione della domanda caducatoria dei provvedimenti, necessitati, adottati da -OISSIS-.
3.1. E, invero, appare ormai dato pacifico quello in forza del quale:
- le informative interdittive antimafia esplicano la loro efficacia inibitoria, di “ capitis deminutio ” e di compressione della capacità giuridica dell’operatore economico, in relazione all’intero spettro economico di attività economiche che soggiacciono, in qualche modo, all’intervento abilitativo ovvero al controllo e alla vigilanza dell’Amministrazione;
- è stato superato il sistema basato sulla rigida bipartizione e tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia - applicabili ai titoli abilitativi - e informative antimafia - applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni pubbliche – rivelatosi inadeguato ed entrato in crisi di fronte alla tendenza delle organizzazioni di tipo mafioso ad infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, anche in quelle soggette a regime autorizzatorio (TAR Campania, I, 5359/22, cit.;TAR Lombardia, I, 4 gennaio 2018, n. 21);
- in altre parole, lo Stato non riconosce “ dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose (…) il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica ” (CdS, III, 9 febbraio 2017, n. 565;CdS, III, 18 aprile 2018, n. 2343)
- d’altra parte, nel contesto del d.lgs. 159/11 “ nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito ” (Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4).
3.2. Ne discende la reiezione delle domande formulate dalla società ricorrente.
3.3. E ciò fatte salve, naturalmente:
- la procedura di controllo giudiziario ancora in essere, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022, con la correlata “quiescenza” degli effetti interdittivi e risolutivi promananti dalle gravate determinazioni prefettizie;
- le determinazioni che de futuro l’Amministrazione, al termine della procedura di controllo giudiziario e in una ottica di monitoraggio in continuum della situazione, potrà emanare all’esito della rinnovata ponderazione circa la effettiva latitudine e rilevanza dei mutamenti intervenuti, anche in forza dell’avvenuto dispiegarsi della ridetta misura del controllo giudiziario.
3. Sussistono giuste ragioni, tenuto anche conto delle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.