TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-04, n. 202300143
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00143/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06349/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, viale Margherita 115;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministro dell'Interno il 15.02.2018 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza n-OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett, f), della legge n. 91/1992, in datal 15.07.2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2022 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 15 luglio 2014.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, per la presenza di una pluralità di pregiudizi di carattere penale, acquisiti nel corso dell’istruttoria tramite l’informativa della Questura di -OMISSIS-del 02.05.2016, ove si rileva la presenza, tra le più recenti, delle seguenti notizie di reato, che hanno dato origine a procedimenti definiti con archiviazione per prescrizione:
- 18.4.2006: notizia di reato segnalata all'A.G. dalla stazione CC di -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. ( furto aggravato );
- 29.7.2008: notizia di reato segnalata all'A.G. dal-OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 624, 625 c.p. (furto aggravato );
- 7.1.2009: notizia di reato segnalata all'A.G. -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 581 c.p. ( percosse ) e all'art. 624 c.p. ( furto ).
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per insussistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Carenza di istruttoria .
Il provvedimento è censurato in quanto, a dire del ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della archiviazione dei procedimenti penali e del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente nel tessuto sociale italiano e non avrebbe controdedotto puntualmente alle osservazioni formulate in riscontro al preavviso di diniego né considerato il.
IV. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
V. - All’udienza straordinaria del 24 ottobre 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo;si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104;cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999;sez. IV n. 798/1999;n. 4460/2000;n. 195/2005;sez, I, n. 1796/2008;sez. VI, n. 3006/2011;Sez. III, n. 6374/2018;n. 1390/2019, n. 4121/2021;TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012;n. 3920/2013;4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
II.1. - In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009;Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022;n. 4121/2021;n. 7036 e n. 8233 del 2020;n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019;n. 657/2017;n. 2601/2015;sez. VI, n. 3103/2006;n.798/1999).
III. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa;il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104;Sez. IV, n. 6473/2021;Sez. VI, n. 5913/2011;n. 4862/2010;n. 3456/2006;Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
IV. – Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base del parere contrario espresso dalla Questura e dalla Prefettura di -OMISSIS-, tenuto conto degli elementi istruttori raccolti, da cui sono emersi plurimi pregiudizi penali di cui il provvedimento si limita a riportare i più recenti, anche se archiviati per prescrizione.
Invero, le condotte menzionate nel preavviso di rigetto e nel decreto ( furto, furto aggravato, percosse ) appaiono ragionevolmente ostative all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto suscettibili di mettere in concreto pericolo la pacifica convivenza dei cittadini e rivelatrici di una “ scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” (cfr. in tal senso Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019).
Peraltro, alla luce delle stesse si mostrano inconsistenti anche le censure di difetto di motivazione prospettate dalla parte in relazione al mancato riferimento alle specifiche condotte poste in essere, impregiudicato in ogni caso l’insegnamento della giurisprudenza ad avviso della quale il provvedimento di diniego della cittadinanza non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest'ultimo.
V. - Peraltro, in ordine all’argomento difensivo sulla mancanza di sviluppi sul piano penale quanto ai comportamenti addebitati, vista l’archiviazione per estinzione in conseguenza della prescrizione, è da ritenere inconsistente perché la parte non tiene conto che nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della tenuta dell’ordinamento.
In proposito, si consideri altresì che mentre il diritto penale e il diritto processuale penale ruotano intorno al principio del favor rei , dato che si tratta di punire con la privazione della libertà personale, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, per cui l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives );la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
In proposito, di recente, al riguardo questa sezione nella sentenza nella sentenza n. 8204 del 20 giugno 2022, ha affermato: “ Infatti, il giudice penale, titolare di un potere punitivo, agisce con l’intento di accertare se il comportamento contestato abbia arrecato al bene giuridico protetto dall’ordinamento un livello di offesa tale da giustificare la compressione della libertà personale del soggetto agente, nel rispetto del principio dell’ habeas corpus e del principio dell’inviolabilità personale (art. 13 Cost.).
Nel caso del procedimento concessorio, invece, l’autorità pubblica ha un potere di ampliamento – non già di restrizione - della sfera giuridica del soggetto, un potere di costituire una posizione giuridica soggettiva ex novo, non preesistente neanche in capo alla stessa p.a., ma di cui è ad essa riservata la disponibilità, attesa l’esigenza di valutare se l’interesse della richiedente a far parte in maniera stabile della comunità nazionale sia conciliabile con il giustapposto interesse pubblico ad ammettere un nuovo individuo nel novero dei cittadini nel rispetto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell’identità nazionale ”.
Orbene, conclusivamente sul punto si osserva che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’Amministrazione, anche in presenza dell’estinzione ovvero della riabilitazione - in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite - è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057;id. 28 maggio 2021, n. 4122;id., 16 novembre 2020, n. 7036;id., 23 dicembre 2019, n. 8734;id., 21 ottobre 2019, n. 7122;id., 14 maggio 2019, n. 3121;sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010;T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022;sez. II quater, n. 10590/12;10678/2013).
Peraltro, nella fattispecie che ci occupa è stata altresì espressamente contestata all’interessato la mancata rinuncia alla prescrizione. In proposito, giova precisare che detta circostanza assume rilevanza - di contro la prospettazione attorea (volta a confutare la tesi del diverso peso sul piano amministrativo di un comportamento privo di conseguenze sul piano penale) – esclusivamente nella misura in cui riferisce della mancanza di interesse e/o fiducia in una pronuncia pienamente assolutoria.
VI. – Non sembrano trovare conferma, infine, neppure le doglianze sulla violazione dei diritti partecipativi, per la mancanza di controdeduzioni specifiche agli argomenti formulati in riscontro al preavviso di diniego.
Infatti, di contro a quanto affermato negli atti di parte, l’Amministrazione dell’Interno dà conto di non aver circoscritto l’istruttoria agli elementi contrari emersi dal rapporto della Questura e della Prefettura di -OMISSIS-e di aver invece ponderato quanto rappresentato dalla parte in sede di note difensive del 21 aprile 2017 – anche se trasmesse oltre il termine di dieci giorni assegnato con la comunicazione ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 del 16 marzo 2017 – con cui la parte si è limitata ad allegare la prescrizione dei reati addebitati e la compiuta integrazione sociale, non apportando quindi nuovi elementi istruttori e/o informativi tali da consentire di superare i motivi ostativi al rilascio della status riscontrati.
Invero, a conferma di ciò, si rinvia a quanto sopra rappresentato circa l’irrilevanza dell’intervenuta qualificazione e con specifico riferimento alla lamentata omessa considerazione dell’integrazione nel tessuto sociale italiano dell’interessato, si evidenzia che questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
La motivazione del provvedimento impugnato, emesso in conformità a quanto emerso dagli atti istruttori, fornisce quindi evidenza del fatto che il quadro personale del ricorrente non dava garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, vista la pluralità di condotte emerse sul suo conto che, in quanto violative di norme a fondamento del nostro sistema giuridico, si pongono in contrasto con la civile convivenza.
VII. - In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
VIII. - Il Collegio ritiene, alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.
IX. - In conclusione, per quanto osservato, il Collegio respinge il ricorso.
X. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.