TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-09-18, n. 202305119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-09-18, n. 202305119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305119
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 05119/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04325/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC e domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto n. -OMISSIS-, a firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio, ex art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 449/1992, presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-con l'attribuzione di un “assegno alimentare”;

- degli atti preordinati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Rilevato che

- con ricorso R.G. -OMISSIS-, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, del Decreto n. -OMISSIS-, a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia (con il quale veniva disposta la sua sospensione dal servizio, ex art.7 comma 2, D. Lgs. n. 449/1992, quale Dirigente Aggiunto presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- con l’attribuzione di un “ assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, oltre gli eventuali per carichi di famiglia ”), nonché tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

- in data 26 ottobre 2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha depositato successivamente memoria e documenti;

- in data 6 giugno 2023 la ricorrente ha depositato copia del Decreto n. -OMISSIS-, di reintegra in servizio disposta in suo favore, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio nel merito;

2. - Alla luce della dichiarazione di parte ricorrente depositata in atti, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse i sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464;
Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551;
Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012;
n. 2008 del 2 maggio 2012;
n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).

3. – In ragione dell’esito della controversia, le spese possono essere integralmente compensate.

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