TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202300169
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 00169/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2016, proposto dalla
Milleuno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio eletto presso lo studio ST ZZ in Torino, via Principi D'Acaja 15;
contro
Comune di Centallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 2495 del 27.9.2016 a firma del Sindaco di Centallo, avente ad oggetto "Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - Art. 6 L.R. 2.5.2016 n. 9";
- di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Centallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Centallo (CN), con ordinanza sindacale n. 2495 del 27.09.2016, ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della L.R.P. 02 maggio 2016, n. 9, disponendo che l’attività di gioco sia consentita dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
La Milleuno SpA svolge, all’interno del territorio comunale, attività di raccolta delle giocate mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, per conto di concessionario terzo.
Ritenutasi lesa dal citato provvedimento, la Società ha notificato ricorso (il 22.11.2016), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in quattro distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Centallo (il 19.11.2018) che ha depositato memoria (il 23.12.2022), in cui eccepisce inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria il 20.12.2022. Entrambe le parti hanno infine depositato memorie di replica (il 29.12.2022 ed il 3.01.2023).
All’udienza pubblica del 24.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, in conseguenza della infondatezza della controversia nel merito.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 6 della LRP n. 6/2019, degli artt. 7, 42 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e vizio di incompetenza.
La ricorrente sostiene che (a fronte dell’art. 6, comma 1, citato, che attribuisce ai “comuni” la competenza a disporre “limitazioni temporali all’esercizio del gioco”) il Sindaco sarebbe incompetente ad adottare il provvedimento impugnato, prospettando che la competenza spetterebbe, in via esclusiva, all’organo consiliare.
La censura non è condivisibile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ordinanza sindacale di cui all’art. 50 comma 7 TUEL può essere utilizzata dalle amministrazioni comunali per disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. Ciò è stato confermato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 18 luglio 2014 n. 220, ha osservato che “ così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, proprio la disposizione censurata [art. 50 comma 7 TUEL] può fornire un fondamento legislativo al potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco...”. La Corte, peraltro, richiama l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità sia di merito, la quale " ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione": ciò, nel senso che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, cit., "il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale ". In maniera conforme a tale orientamento si è espresso questo Tribunale nonché la giurisprudenza amministrativa successiva (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11/07/2017, n. 828, T.A.R. Veneto, Sez. III Venezia, 07/06/2022, n. 939; T.A.R. Lombardia, Sez. I Milano, 11/04/2022, n. 803; idem, 23/02/2022, n. 437; T.A.R. Liguria, Sez. II Genova, 22/01/2020, n. 53).
E’ stato altresì affermato che “ un'ordinanza sindacale, avente ad oggetto gli orari di apertura delle sale da gioco, non deve essere necessariamente adottata «sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione», come previsto dall'art. 50 comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che, per quanto riguarda i criteri regionali, la suddetta norma, con l'inciso «eventualmente indicati», ha testualmente escluso la tassatività e obbligatorietà di tali criteri regionali, con la conseguenza che non ha alcun rilievo giuridico la loro mancanza; inoltre la mancata approvazione di indirizzi espressi dal Consiglio comunale non paralizza l'attività del Sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, ma comporta per lui un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell'individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle finalità […], senza previa fissazione di vincoli da parte del Consiglio” (Consiglio di Stato sez. V, 01 agosto 2015 n. 3778; T.A.R. Venezia sez. III 16 luglio 2015 n. 811; T.A.R. Lazio-Roma sez. II 02 aprile 2010 n. 5619).
Alla luce delle suesposte considerazioni la doglianza è infondata.
4.1. Nel ricorso vengono altresì sollevate questioni di incostituzionalità della norma regionale, per contrasto con gli artt. 3, 5, 117 e 118 Cost., con specifico riguardo, in primo luogo, ai poteri di imposizione di limitazioni orarie alle attività economiche da parte del legislatore regionale (con violazione delle competenze legislative in materia di tutela della concorrenza) e, in secondo luogo, al potere di imporre ai Comuni la disposizione di limitazioni orarie (in violazione delle prerogative degli enti locali salvaguardate dagli art. 5 e 118 Cost.).
Per quanto attiene alla dedotta violazione dell’art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione, è sufficiente osservare che l’art. 6 della L.R. Piemonte n. 9/2016 è norma dichiaratamente dettata non a tutela della concorrenza, ma “per esigenze di tutela della salute pubblica”, materia rientrante tra quelle di cui all’art. 117 comma 3 Cost., oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni.
Per quanto invece attiene al secondo profilo, la norma regionale non comprime affatto l’autonomia amministrativa degli enti locali, tenuto conto che a questi ultimi viene attribuita sia la verifica in ordine alla effettiva sussistenza, in ambito locale, di ragioni di interesse pubblico per disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito con vincite in denaro (connesse alla tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale), sia la facoltà di modulare liberamente il contenuto del provvedimento limitativo, con il solo rispetto di un limite minimo predeterminato di divieto di utilizzo degli apparecchi automatici (almeno 3 ore nell’arco dell’orario di apertura previsto)
Le questioni esposte hanno già costituito oggetto di esame da parte della giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato che in questa sede ci si limita a richiamare.
“Che le Regioni abbiano competenza in materia è poi stato chiaramente affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017 - di cui sono già stati riportati in premessa i passaggi salienti – e precedentemente nella sentenza n. 300/2011; tale competenza si giustifica alla luce della pertinenza della disciplina alla materia della salute, essendo volta alla prevenzione delle patologie da dipendenza da gioco d’azzardo, e si giustifica tanto più in un contesto di sostanziale inerzia del legislatore nazionale ricostruito dalla Corte Costituzionale. Esclusa quindi una possibile violazione dell’art. 117 della Costituzione, l’art. 41 afferma poi il principio della libertà dell’iniziativa economica privata ma stabilisce che la stessa <<non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana>>” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11/07/2017, n. 830).
A ciò si aggiunga quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, che, su una prospettazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione oggi censurata, ha evidenziato come “ risulta completamente destituito di fondamento l'ultimo mezzo, che contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. Piemonte n. 9/2016, in rapporto agli artt. 117,