TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-11-04, n. 201505118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-11-04, n. 201505118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505118
Data del deposito : 4 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04597/2014 REG.RIC.

N. 05118/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04597/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4597 dell’anno 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R L e D G R, rappresentati e difesi dall'avv. T V, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, al viale Augusto n. 9, presso lo studio dell’avv. S L;

contro

- Comune di Pontelatone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B G, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Vanvitelli n. 15, presso lo studio legale Gulia;
- Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Polese Nello, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Locoratolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 38;
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Saturno, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale;
- Ministero Infrastrutture e Trasporti - U.S.T.I.F. della Campania, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, alla via Diaz n. 11;
- A.S.L. di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Ragozzino e Giulio Colaiori, unitamente ai quali è legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli;
- Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Corvino, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli;

nei confronti di

R A, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casertano, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via P Colletta n. 12;

per l'annullamento,

previa emissione di idonee misure cautelari,

a) del permesso di costruire n. 1621/2010 (prot. n. 4541) rilasciato dal Comune di Pontelatone (CE) a R A per la “ costruzione di un fabbricato ad uso ristorante in località Barignano, sul fondo distinto in catasto al foglio n. 32, p.lle nn. 111 e 136 ”;

b) degli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali la proroga del menzionato permesso - prot. n. 4396 del 25.11.2011;
il decreto dirigenziale della Regione Campania (AGC 14 - Trasporti e Viabilità) n. 428 del 25.9.200 ed il successivo decreto di proroga n. 20 del 6.2.2012;
il parere favorevole rilasciato da MetroCampania Nordest prot. n. 7682 del 27.7.2009 e successiva proroga del 26.10.2012;
il nulla osta tecnico rilasciato dalla USTIF di Napoli, prot. n. 3857/AL/DR dell’1.9.2009 (richiamati nel D.D. n. 428/09);
il parere favorevole della ASL di Caserta n. 1007/UOPC del 12.6.2010;
l’autorizzazione sismica del Genio Civile di Caserta prot. n. 2011.0259631;
il verbale del 26.7.2014 relativo al sopralluogo eseguito dall’UTC in data 10.7.2014;
la nota dell’Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Viabilità/Servizio Manutenzione prot. n. 44500 del 20.4.2010;
gli atti del funzionario istruttore dell’UTC.


Visti il ricorso introduttivo e quelli contenenti motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontelatone, della Ente Autonomo Volturno S.r.l., della Regione Campania, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - U.S.T.I.F. della Campania, della A.S.L. di Caserta, della Provincia di Caserta, nonché di R A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso introduttivo notificato tra il 22 e il 24 settembre 2014, e depositato il successivo 28 settembre, R L e D G R hanno esposto:

- che erano, rispettivamente, proprietario e usufruttuaria di un terreno, con soprastante immobile, in tenimento del Comune di Pontelatone, iscritto in catasto terreni al foglio 32, p.lla 5061;

- che tale particella è confinante con la S.P. 333 (ex S.S. del Basso Volturno) e con la p.lla n. 111 (di proprietà di tale R A), sulla quale, nel giugno del 2014, risultava avviata la realizzazione di un fabbricato, assentito con permesso di costruire n. 1621/2010 (prot. n. 4541) rilasciato dal Comune di Pontelatone (CE) per la “ costruzione di un fabbricato ad uso ristorante in località Barignano, sul fondo distinto in catasto al foglio n. 32, p.lle nn. 111 e 136 ”;

- che, a seguito di una istanza si accesso (del 4.7.2014) e a una successiva istanza/sollecito (del 7.8.2014), solo in data 18.8.2014 era stato loro consentito di avere contezza degli atti progettuali, e, quindi, di rendersi conto della sussistenza di illegittimità nel rilascio del titolo edilizio in questione.

Tanto esposto, i ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe (in quanto presupposti rispetto ad esso), il permesso di costruire in parola, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I) violazione del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione degli indici di edificabilità territoriale – violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente nel Comune di Pontelatone – eccesso di potere per carenza di istruttoria;
falsa e/o in veritiera rappresentazione dei luoghi;
inesistenza dei presupposti;
travisamento dei fatti – sviamento: la documentazione grafica prodotta dal controinteressato per conseguire il permesso di costruire n. 1621/2010 non sarebbe stata rappresentativa dei reali confini ed estensione della proprietà interessata, nonché delle effettive distanze delle realizzande fabbriche dai confini (segnatamente da quello con le vicine ferrovia e proprietà pubblica);
anche il posizionamento del fabbricato nella zona DTR sarebbe stato non corrispondente alla realtà;
specificamente, il calcolo plano-volumetrico sarebbe stato effettuato ricomprendendovi anche una parte di terreno non di proprietà del controinteressato, bensì pubblica, trattandosi di un relitto stradale;
in ogni caso, il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Caserta avrebbe riguardato solo l’autorizzazione all’accesso per il tramite della ex strada al realizzando ristorante, e non all’utilizzo dell’intero bene tuttora pubblico;
la proprietà del controinteressato ricadrebbe in zona DTR soltanto per mq. 800 e non per i mq. 1.193,53 dichiarati nell’elaborato recante il n. prot. 2139 del 12.5.2010 (appunto essendo erroneamente inglobata anche la superficie della proprietà pubblica costituita dal vecchio tracciato della S.P. 333);
che, per effetto di tale non veritiera rappresentazione, sarebbe stata prima calcolata, e poi illegittimamente assentita, una volumetria di mc. 716, 11, mentre invece sarebbero stati realizzabili solo mc. 480;
anche la linea di confine tra la p.lla 111 (di proprietà di R A) e quella della p.lla 5061 appartenente a R L) sarebbe stata rappresentata in modo errato dai progettisti nel grafico denominato “planimetria scala 1:500” della Tavola 1, ovvero con una inclinazione diversa da quella riportata nella planimetria catastale ufficiale;
la linea di confine tra la proprietà del controinteressato e quella dei ricorrenti dovrebbe essere di mt. 22,12 (sulla base dei grafici catastali), mentre nella “planimetria scala 1:500” della Tavola 1 sarebbe stata rappresentata con una lunghezza di mt. 28, 90 (cioè inglobando anche tutta la larghezza della proprietà pubblica costituita dalla ex strada);
la lunghezza totale delle due p.lle del controinteressato (la n. 111 e la n. 136) dovrebbe essere di circa mt. 119,48, misurati sullo stralcio catastale, mentre nella “planimetria scala 1:500” della Tavola 1 risulterebbe pari a mt. 142;
la lunghezza della linea di confine tra la p.lla 136 (appartenente al controinteressato) e la p.lla 108, alla stregua delle risultanze catastali dovrebbe essere di mt. 32,28, mentre invece nella “planimetria scala 1:500” della Tavola 1 risulterebbe di mt. 41,00 (sempre in conseguenza dell’inglobamento dell’intera larghezza della ex strada pubblica);
il punto più stretto della p.lla 136 (del controinteressato) in base allo stralcio catastale dovrebbe presentare una lunghezza totale di mt. 12,82, ed invece nella “planimetria scala 1:500” della Tavola 1 risulterebbe rappresentata con una lunghezza di mt. 20,50 (sempre in conseguenza dell’inglobamento dell’intera larghezza della proprietà pubblica costituita dalla ex strada);
la superficie totale dell’area rappresentata nei grafici allegati al progetto (per mq. 3.800) sarebbe eccedente rispetto a quella risultante dagli atti catastali (pari a mq. 2.061), per cui la sagoma del progettato edificio sarebbe posizionata su di un’area maggiore di quella realmente in proprietà del committente;
nell’elaborato denominato “Tavola 3 (planimetria 1:500)” sarebbe indicato un inesistente punto per l’allacciamento all’acquedotto, trovandosi il punto più vicino della condotta ad una distanza di oltre mt. 100 da quello indicato nel grafico;
anche l’elaborato relativo ai parcheggi sarebbe non veritiero, in quanto, dei mq. 250 dichiarati, in realtà ben 76,32 ricadrebbero sul suolo pubblico della ex strada;
sarebbero state progettualmente rappresentate in modo non veritiero anche le distanze dai confini, posto che la struttura risulterebbe rappresentata a mt. 5 dal confine ferroviario (invece dei mt. 3 reali), il muretto di recinzione realizzato a confine con la ferrovia si troverebbe a mt. 1,60 dal ciglio della scarpata (a fronte della distanza minima di mt. 2,00 prescritta dalla normativa regionale), essendo la distanza intercorrente tra la costruzione e il confine ferroviario pari a mt. 3,00, cioè mt. 2,00 in meno dei prescritti mt. 5,00, anche la distanza dichiarata dalla più vicina rotaia (di mt. 10,90) risulterebbe ridotta di mt. 2,00;
la necessità di una completa e fedele rappresentazione grafica sarebbe giustificata dall’esigenza di informare adeguatamente l’Amministrazione comunale di ogni evenienza rilevante in relazione alla verifica della conformità dell’intervento alle regole edilizie e urbanistiche;
in particolare, nella specie, non sarebbero state rispettate le prescrizioni di sicurezza contenute nel D.D. regionale n. 428/2009 riguardo alle distanze dalla vicina sede ferroviaria;

II) violazione dell’art. 20 del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – eccesso di potere per evidente difetto d’istruttoria: l’Ufficio tecnico comunale, dopo i dubbi sollevati dall’originario tecnico istruttore (poi sostituito), avrebbe svolto solo un simulacro d’istruttoria, apparentemente affidandosi alle autocertificazioni provenienti dalla parte interessata e agli elaborati dei tecnici di questa, nonostante la sussistenza di evidenze documentali di segno contrario;

III) violazione dell’art. 27 del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – eccesso di potere per omesso esercizio dei poteri di vigilanza;
travisamento dei fatti;
ingiustizia e irragionevolezza manifesta – sviamento: il verbale di sopralluogo effettuato in data 10.7.2014 (e formalizzato con atto datato 26.7.2014) da personale dell’UTC e della Polizia Municipale di Pontelatone non darebbe conto: 1) che la struttura sarebbe stata realizzata a soli mt. 3 dal confine ferroviario, a fronte dei mt. 5 dichiarati ed assentiti in progetto ed autorizzati nel D.D. regionale n. 428/2009;
2) che il muretto di recinzione realizzato a confine con la sede ferroviaria si troverebbe a mt. 1,60 dal ciglio della scarpata, a fronte della distanza minima di mt. 2,00 prescritta nel richiamato D.D. a corredo del permesso di costruire;
3) che, essendo la distanza intercorrente tra la costruzione ed il confine ferroviario pari a mt. 3,00, cioè a due metri in meno di quella prevista, anche la distanza di mt. 10,90 rispetto alla più vicina rotaia risulterebbe conseguentemente ridotta di mt. 2,00;
a fronte di tali evidenze fattuali, il Comune di Pontelatone avrebbe omesso di attivarsi come per legge, annullando o revocando d’ufficio il titolo edilizio rilasciato al controinteressato;

IV) violazione dell’art. 20 del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione del giusto procedimento: sarebbe mancato il parere del responsabile del procedimento previsto dall’art. 20 DPR 380/2001 all’esito dell’istruttoria e della valutazione della conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia vigente;

V) violazione del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione della normativa in materia di parcheggi: non risulterebbe rispettato lo standard della superficie minima da destinare a parcheggio, ricadendo solo mq. 173 – dei mq. 250 dichiarati come da destinare a posti auto – nella proprietà del controinteressato, ricadendo su suolo pubblico i restanti mq. 76.

L’1 ottobre 2014 si è costituito in giudizio R A, al fine di resistere al proposto ricorso.

Il 9 ottobre successivo si è costituita in giudizio anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero Infrastrutture e Trasporti - U.S.T.I.F. della Campania, in resistenza all’avverso ricorso.

Con distinto atto, notificato a mezzo posta tra l’8 ottobre 2014 e il 12 novembre successivo, e depositato il 13 ottobre 2014, R L e D G R hanno articolato un ulteriore motivo di gravame avverso gli atti già impugnati, segnatamente descritto come “ violazione del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per incompetenza;
carenza di istruttoria ed errore nei presupposti
”: il Nulla Osta della Provincia di Caserta, recato dalla nota del Settore Viabilità/Servizio Manutenzione prot. n. 44500 del 20.4.2010, non avrebbe potuto essere rilasciato dalla ridetta Amministrazione, in quanto, essendone oggetto un reliquato stradale non strumentale, ogni determinazione in proposito avrebbe dovuto essere presa dall’ANAS (visto che per il detto carattere non risultava tra i beni trasferiti alla Regione Campania con verbale di consegna del 17.10.2001).

Sono poi seguite le costituzioni in giudizio dell’Ente Autonomo Volturno srl (in data 14 ottobre 2014), della Regione Campania e della Provincia di Caserta (entrambe in data 17 ottobre 2014), e della ASL Caserta (il 20 ottobre 2014), soggetti che hanno tutti contestato l’ammissibilità del ricorso, e, comunque, la fondatezza delle tesi nello stesso prospettate.

In data 15 ottobre 2014 il controinteressato R A ha depositato una memoria con allegata documentazione.

Il 17 ottobre successivo anche l’Ente Autonomo Volturno srl ha presentato una memoria.

Con ordinanza n. 5594/2014 del 3 novembre 2014, adottata all’esito dell’udienza camerale del precedente 22 ottobre, questo Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cpa (affidandone l’espletamento al Presidente p.t. della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Seconda Università degli Studi di Napoli, sita in via Roma n° 29 - Aversa, con facoltà di delega a soggetto in possesso delle opportune competenze), tesa ad accertare “ previo esperimento degli opportuni sopralluoghi e tenuto conto delle contrapposte affermazioni fatte delle parti ”, “ …la situazione proprietaria delle aree per cui è causa (da ricostruirsi sulla base dei titoli di proprietà a prodursi da parte di R A e anche con l’ausilio di grafici), nonché l’eventuale sussistenza delle inesatte rappresentazioni della realtà cui fanno riferimento i ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio, e, quindi, se il titolo edilizio rilasciato alla controparte sia – o meno – conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie di zona (tanto alla stregua di quanto lamentato sempre dai ricorrenti, e, in particolare, e della verifica circa l’asserito “inglobamento” nella proprietà del controinteressato del tratto dismesso di una strada, sull’esistenza e sull’effettiva destinazione del quale il verificatore dovrà pure riferire) ”. Contestualmente, il Tribunale ha disposto che, nelle more dell’incombente istruttorio, la situazione in essere rimanesse immutata, con conseguente inibizione per il controinteressato di procedere ad ulteriore attività costruttiva.

Con altro distinto atto, notificato a mezzo posta tra il 4 e l’11 novembre 2014, e depositato il 5 novembre seguente, R L e D G R hanno sollevato ulteriori censure riguardo ai medesimi atti già oggetto di gravame, proponendo motivi aggiunti in relazione a profili di illegittimità emersi a seguito delle produzioni documentali delle parti intimate.

In particolare, nell’occasione, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti in parola anche per

I) violazione del D.P.G.R.C. n. 428 del 25.9.2009 e del DPR n. 753 dell’11.7.1980 – eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria: l’autorizzazione regionale alla deroga delle distanze dalla sede ferroviaria avrebbe richiesto che l’accettazione di tutte le condizioni poste avvenisse ad opera del richiedente la deroga con “atto pubblico unilaterale” da trascriversi nei registri immobiliari, cosa invece non avvenuta;
l’autorizzazione alla deroga non presenterebbe alcuna motivazione atta a dar conto dell’avvenuta valutazione della natura dei terreni interessati e delle circostanze locali suscettibili di consentirla, secondo quanto previsto dall’art. 60 del DPR 753/1980;

II) violazione dell’art. 20 VI co. del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione dei principi generali in tema di pubblicità legale degli atti amministrativi – violazione del giusto procedimento: il permesso di costruire in oggetto, e la sua successiva proroga, non sarebbero stati sottoposti alla prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Pontelatone;
conseguentemente sarebbe mancato il requisito di efficacia dei suddetti atti;

III) violazione dell’art. 12 II co. del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria – sviamento: in contrasto con quanto previsto dall’art. 12 co 2 DPR 380/2001, il contestato permesso di costruire sarebbe stato rilasciato in assenza delle opere di urbanizzazione primaria;
tale assenza sarebbe dimostrata dalla stessa relazione tecnica asseverata prodotta dal controinteressato in data 23.7.2015, atteso che in essa nulla di concreto viene dimostrato sul punto, bensì vengono solo esposte argomentazioni di logica deduttiva fondate sulla preesistenza di un ristorante in loco;
attesa la genericità della rappresentazione grafica e della dichiarazione circa l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (e, tra queste, segnatamente della linea idrica, in realtà inesistente), il Comune di Pontelatone avrebbe dovuto procedere ad un effettivo controllo in proposito e non limitarsi a prendere atto delle mere dichiarazioni rese dalla parte interessata;
peraltro, tale accertamento sarebbe stato necessario anche in considerazione del fatto che l’assenza di opere di urbanizzazione era stato evidenziato ed opposto al controinteressato dall’originario tecnico istruttore comunale;
l’indicazione grafica successivamente riportata in una integrazione progettuale non avrebbe risolto la situazione relativa alla rete idrica, non essendo precisato come e dove vi sarebbe stato l’allacciamento alla rete idrica generale (anche perché un allacciamento del genere avrebbe dovuto interessare pure l’area pubblica costituita dalla ex strada statale, per cui sarebbe occorsa l’autorizzazione dell’ente proprietario della stessa);
le carenze evidenziate riguarderebbero anche le altre opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, verde pubblico, rete fognaria, etc.);

IV) violazione del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – violazione della normativa in tema di parcheggi: R A avrebbe prodotto due grafici diversi riguardanti la medesima area destinata a parcheggi, uno ai fini dell’emissione del parere dell’U.S.T.I.F. in cui risulterebbe di mt. 5 la distanza tra il confine ferroviario e il fabbricato (che, dunque, si troverebbe a mt. 3 dal muro di confine ferroviario), e l’altro presentato al Comune di Pontelatone, indicante invece in mt. 5 la distanza intercorrente tra il fabbricato e il muro di confine ferroviario);
conseguentemente, scenderebbero a n. 15 i progettati n. 20 stalli di parcheggio, però palesemente insufficienti per una recettività di n. 80 posti a sedere previsti per il ristorante;
tale circostanza sarebbe agevolmente rilevabile in sito, posto che la distanza tra il muro del fabbricato (lato ferrovia) e il realizzato muro di recinzione non consentirebbe la realizzazione di quanto previsto in progetto (ivi compreso il corridoio di entrata e uscita delle auto);

V) violazione del DPR 6.6.2001 n. 380 e succ. modif. e integraz. – eccesso di potere per omessa considerazione di elementi di risolutivo rilievo;
istruttoria carente;
illogicità manifesta: posto l’intervenuto assenso, ad opera della ASL Caserta, di una vasca a tenuta stagna dei reflui provenienti dalla struttura ristorativa (non essendo l’area d’intervento servita da rete fognaria), la fattispecie andrebbe qualificata come una sorta di deroga al disposto dell’art. 12 DPR 380/2001, però non ammissibile per una struttura recettiva anziché per una abitazione;
in ogni caso, per pervenirsi all’assenso, sarebbe stata necessaria l’allegazione di un previo specifico progetto esecutivo, invece nella specie mancante.

In data 26 novembre 2014 si è costituito in giudizio anche il Comune di Pontelatone, in resistenza al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti articolati ex adverso, peraltro evidenziando di aver comunque emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori in questione fino alla definizione dell’instaurato giudizio.

Con istanza depositata il 19 dicembre 2014, l’ing. C G, delegato dal Presidente p.t. della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’espletamento della verificazione disposta con ordinanza n. 5594/2014 del TAR, ha l’autorizzazione alla spesa per effettuare un rilievo topografico, nonché una proroga di gg. 45 per il deposito della relazione commessagli.

Il 30 gennaio 2015 la Regione Campania ha depositato note difensive.

Con ordinanza n. 1165/2015 del 19 febbraio 2015, questo Tribunale ha autorizzato il verificatore alla spesa di euro 2.400,00, oltre accessori, per l’effettuazione di un rilievo topografico, e ha concesso allo stesso una proroga di gg. 45 per il deposito della relazione conclusiva.

In data 11 giugno 2015 il verificatore incaricato ha depositato la relazione commessagli.

Il 10 luglio 2015 i ricorrenti hanno prodotto documentazione, e il successivo 21 luglio una memoria.

Il 22 luglio 2015 l’Ente Autonomo Volturno srl ha prodotto una memoria.

Il 23 luglio 2015 il controinteressato ha depositato documentazione (comprendente controdeduzioni, ad opera di un tecnico, alla relazione di verificazione;
nonché copia della denunzia-querela sporta dalla stessa parte nei confronti del verificatore per gli ipotizzati reati di “ falsa perizia o interpretazione, falso per induzione in atto pubblico e ogni altro reato ravvisabile nei fatti...narrati ”).

E’ seguita la produzione, ad opera del medesimo controinteressato, di due memorie, depositate rispettivamente il 2 e il 16 settembre 2015.

Il 16 settembre 2015 i ricorrenti hanno presentato note di replica.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso introduttivo, così come i successivi motivi aggiunti, è incentrato essenzialmente sull’impugnazione del permesso di costruire n. 1621/2010 – prot. n. 4541 rilasciato a R A in data 26.11.2010 (con il quale il Comune di Pontelatone ha assentito la realizzazione di < un fabbricato ad uso ristorante in località “Barignano” meglio distinto sul fondo in catasto al f. 32 mappali nn. 111 – 136 >), nonché, in via conseguente, del successivo atto prot. n. 4396 del 25.11.2011 di proroga al 26.11.2012 del termine per l’inizio dei relativi lavori.

Peraltro, contestualmente i ricorrenti impugnano anche una serie di atti presupposti o comunque collegati al suddetto titolo edilizio [ovvero il decreto dirigenziale della Regione Campania (AGC 14 - Trasporti e Viabilità) n. 428 del 25.9.200 ed il successivo decreto di proroga n. 20 del 6.2.2012;
il parere favorevole rilasciato da MetroCampania Nordest prot. n. 7682 del 27.7.2009 e successiva proroga del 26.10.2012;
il nulla osta tecnico rilasciato dalla USTIF di Napoli, prot. n. 3857/AL/DR dell’1.9.2009 (richiamati nel D.D. n. 428/09);
il parere favorevole della ASL di Caserta n. 1007/UOPC del 12.6.2010;
l’autorizzazione sismica del Genio Civile di Caserta prot. n. 2011.0259631;
il verbale del 26.7.2014 relativo al sopralluogo eseguito dall’UTC in data 10.7.2014;
la nota dell’Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Viabilità/Servizio Manutenzione prot. n. 44500 del 20.4.2010;
gli atti del funzionario istruttore dell’UTC], sull’assunto che la presenza di illegittimità ad essi afferenti si ripercuoterebbe su quest’ultimo.

In limine litis va esaminata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, sollevata dal controinteressato R A: specificamente, costui sostiene che i ricorrenti avrebbero avuto idonea e completa conoscenza fin dal 20.9.2013 dell’opera assentita (in conseguenza dell’apposizione nel luogo d’intervento di un cartello di cantiere, dimostrata a mezzo di una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 dal progettista architettonico e responsabile della sicurezza Di Giovannantonio G;
cosa avvenuta dopo l’invio, in data 24.9.2012, al Comune di Pontelatone della comunicazione di inizio lavori), o comunque dal 21 febbraio 2014, cioè da quando R L aveva presentato al Comune di Pontelatone una diffida in cui, con l’ausilio di una elaborato tecnico di parte, aveva lamentato movimenti di terra interessanti, oltre alla p.lla n. 5114 di R A, anche il limitrofo relitto stradale definito (dallo stesso diffidante) di proprietà pubblica.

Tale eccezione va però disattesa, in quanto, anche a voler riconoscere una qual rilevanza probatoria alla dichiarazione, a firma di Di Giovannantonio G, prodotta nella forma sostitutiva di atto di notorietà (posto che la giurisprudenza ha escluso l’utilizzabilità nel processo amministrativo di una tale modalità probatoria, evidenziandone il carattere di “ mezzo surrettizio per introdurvi un’atipica prova testimoniale ”, per cui la stessa, al più “ può costituire solo un mero indizio ” – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 4527 del 7.8.2012;
Cons. di Stato sez. IV, n. 2094 del 3.5.2005;
TAR Umbria n. 69 del 29.1.2014;
TAR Puglia-Lecce n. 2116 del 10.10.2013), comunque va evidenziato come in giurisprudenza si è affermato,

- che “ il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso il rilascio di un permesso di costruire decorre dalla data in cui è palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, il che si verifica quando è percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua effettiva incidenza sulla propria posizione giuridica ” (così Cons. di Stato sez. IV, 1746 del 7.4.2015;
Cons. di Stato sez. IV, n. 3456 del 25.6.2013);

- che “ in tema di impugnazione di titoli abilitativi edilizi da parte del terzo, il momento da cui far decorrere il dies a quo ai fini del rispetto del termine decadenziale d’impugnazione…è quello in cui si concretizza l’apprezzamento della reale consistenza e portata dell’intervento edilizio autorizzato, di solito coincidente con il completamento dei lavori ”, anche se “ può esserci una conoscenza anticipata dell’esistenza delle violazioni urbanistico-edilizie da parte del terzo interessato, ma tale circostanza non può essere dedotta in via presuntiva ma va adeguatamente dimostrata, sussistendo in capo a chi formula l’eccezione di tardività l’onere particolarmente rigoroso di fornire elementi di giudizio idonei ad evidenziare detta anticipata conoscenza ” (così Cons. di Stato sez. IV, n. 5633 del 26.11.2013);

- che “ la pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, occorrendo piuttosto la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica , l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo ” (così Cons. di Stato sez. IV, n. 322 del 21.1.2013);

- che “ ai fini dell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, il termine decadenziale comincia a decorrere solo a fronte di elementi univoci, da cui si possa evincere l’effettiva conoscenza delle essenziali caratteristiche dell’opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica ”, cosicché “ in assenza di elementi da cui si possa evincere la piena conoscenza dell’atto lesivo, il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione va individuato non tanto nell’inizio dei lavori, quanto nel loro completamento, eccetto nell’ipotesi in cui si deduca l’inedificabilità dell’area ” (così Cons. di Stato sez. IV, n. 3378 del 27.5.2010);

- che occorre che “ le opere realizzate rivelino in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento, in ragione del carattere rigoroso che deve rivestire la prova della tardività che fa carico al soggetto che la eccepisce, siccome preclusiva dell’esercizio del diritto di azione ” (così Cons. di Stato sez. IV, n. 4616 del 23.7.2009), con eccezione nel caso in cui “ il ricorrente contesti in radice la stessa possibilità di edificazione in quel luogo ” (così TAR Trento n. 360 del 7.11.2013).

In conformità ai principi testé ricordati, deve, invero, escludersi che la segnalazione-diffida inoltrata in data 21.2.2014 (facente riferimento esclusivamente a “movimenti di terra” e alla “invasione” della proprietà pubblica costituita dal limitrofo relitto stradale) fosse indice di una piena consapevolezza dei caratteri dell’opera assentita, e ciò quand’anche vi fosse effettivamente stata l’apposizione di un cartello di cantiere riportante gli estremi dell’atto abilitativo [posto che “ ai fini dell’individuazione del dies a quo per l’impugnazione del titolo edilizio rilasciato a terzi è irrilevante la circostanza che le opere da eseguire vengano idoneamente pubblicizzate, dal momento che l’apposizione della cartellonistica di cantiere non consente di percepire esattamente la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla posizione giuridica dei terzi ” – così TAR Campania-Salerno n. 890 del 16.4.2013;
che “ la mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, poiché occorre che l’interessato abbia la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, dei suoi allegati tecnici, ovvero del contenuto specifico del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita ” – così Cons. di Stato sez. IV, n. 2753 del 15.5.2012, Cons. di Stato sez. IV, n. 4374 del 20.7.2011, Cons. di Stato sez. IV, n. 3751 del 27.6.2007;
che “ tranne i casi di anteriore e piena conoscenza dell’atto, il termine di impugnazione della concessione di costruzione decorre dal momento in cui è percepibile la lesività dell’opera realizzata, il che si verifica quando la costruzione già rivela in modo in equivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, non essendo sufficienti, a detti fini, il mero inizio dei lavori, l’affissione del cartello di cantiere e la pubblicazione del progetto nell’albo pretorio ” – così Cons. di Stato sez. IV, n. 4015 del 18.6.2009].

Né fa mutare la descritta situazione, la circostanza che in data 23.6.2014 vi sia stata la presentazione di un più specifico esposto ad opera di Di Givannantonio Rosa, in cui è stato fatto riferimento a lavori di costruzione di un fabbricato, al mancato rispetto della “sagoma del progetto approvato” nonché delle distanze dai confini: anche a voler porre a tale data il dies a quo del termine per impugnare, il proposto gravame risulta infatti proposto entro i successivi 60 gg. e perciò assolutamente tempestivo, dovendosi tener conto del periodo di sospensione feriale dei termini all’epoca vigente (dall’1 agosto al 15 settembre).

Neppure, poi, può valere in contrario l’assunto che, essendo coinvolta un’area (in tesi) pubblica, e perciò solo qualificata come inedificabile, anche la semplice esecuzione ivi di movimenti di terra avrebbe fatto “scattare” il dies a quo per i vicini: trattandosi di area consistente in un reliquato stradale, deve invero escludersi la sua assoluta inedificabilità, ben potendo essere astrattamente ipotizzabile l’intervento- all’insaputa dei proprietari limitrofi - di un provvedimento (ad es. di sdemanializzazione) suscettibile di consentire di trasferirne la proprietà o un titolo (ad es. concessione) giustificativo del possesso in capo all’odierno controinteressato, con conseguente possibilità per costui di effettuarvi legittimamente lavori.

Sempre in via preliminare, va del pari disattesa l’eccezione di parte controinteressata secondo cui, essendo oggetto di questione l’esistenza di una strada, la sua appartenenza ad un ente pubblico, nonché la sua destinazione ad uso pubblico, sussisterebbe la giurisdizione del G.O., cui la causa dovrebbe essere devoluta.

In contrario, infatti, va osservato che, se pure sono controversi in questo giudizio i suddetti punti concernenti una strada, tuttavia essi costituiscono questioni meramente incidentali e secondarie rispetto all’oggetto principale di causa, costituito invece dalla verifica della legittimità o meno del permesso di costruire n. 1621/2010 (prot. n. 4541) alla luce dei motivi di ricorso: di conseguenza, viene in applicazione il disposto di cui all’art. 8 cpa, alla stregua del quale “ 1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

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