TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-28, n. 202303419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-28, n. 202303419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303419
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 03419/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03157/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3157 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D N, L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Carabinieri Lazio Gruppo di Roma, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

della determinazione prot. n.-OMISSIS-del 17/01/2022 notificata il 25/01/2022 di rigetto del ricorso gerarchico avverso provvedimento disciplinare prot n. -OMISSIS-dell'11/10/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento del 17.01.2022 con il quale il comando Legione Carabinieri “Gruppo di Roma” rigettava il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, comminata al ricorrente medesimo in data 11.10.2021.

Espone in fatto che l’Amministrazione, a seguito del rilascio, in data 13/07/2021, da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma di un nulla osta per l’utilizzabilità per fini amministrativi di alcuni atti relativi al proc. Pen n. -OMISSIS-, gli notificava un avviso di contestazione di addebiti in quanto, nell’anno 2020, in occasione di conversazioni intrattenute con il Mar. Magg.-OMISSIS-, mediante l’uso applicativo WhatsApp, avrebbe riferito al suo interlocutore notizie riguardanti attività condotte dal Nucleo Investigativo di Roma, ovvero proferito un epiteto offensivo contro un superiore. All’esito del procedimento disciplinare veniva comminata al ricorrente la “consegna di giorni 3 (TRE)” con la seguente motivazione: “appuntato scelto in servizio al nucleo investigativo cc di Roma, intratteneva conversazioni con sottufficiale, già effettivo al medesimo reparto, al quale riferiva notizie riservate riguardanti attività d’indagine, proferendo altresì inappropriate valutazioni nei confronti di un superiore” (Mancanze commesse in Roma dal 20.04.2020 al 17.11.2020 nel grado di Appuntato Scelto)”. Avverso tale sanzione, esperiva ricorso gerarchico, che veniva, tuttavia, rigettato con l’impugnato provvedimento del 17.01.2022.

Avverso quest’ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi di diritto:

1. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 e dell’art. 10, comma 1, lett. b) della L. n. 241/199 (difetto e/o carenza di motivazione). Violazione art 15 della Costituzione. Eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto ed ingiustizia manifesta, illogicità, incongruità, irragionevolezza, omessa valutazione dei contrapposti interessi. Eccesso di potere per difetto e/o carenza della motivazione.

Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, incoerenza e sviamento dell’azione amministrativa.

Non sarebbe individuabile nessun comportamento che il ricorrente avrebbe posto in essere, giustificativo della sanzione disciplinare comminatagli, atteso che a fondamento della stessa sarebbero state poste frasi estrapolate da un procedimento penale al quale il ricorrente è risultato totalmente estraneo. Inoltre, ai sensi dell’art. 270 c.p.p.. non potrebbero essere utilizzate le intercettazioni acquisite in un procedimento penale per un procedimento diverso, a maggior ragione considerato che il ricorrente era del tutto estraneo al procedimento penale in discorso. Il nulla osta rilasciato all’Amministrazione, inoltre, riguarderebbe, l’eventuale conservazione presso gli archivi dell’Amministrazione medesima del materiale acquisito, con esclusivo riferimento al loro uso nei confronti del carabiniere indagato/imputato e, dunque, non avrebbe potuto essere utilizzato contro il ricorrente che non assumeva tale qualità. Infine il provvedimento sarebbe carente di motivazione in quanto, oltre al fatto di basarsi non su comportamenti ma su considerazioni, non avrebbe tenuto conto dell’ottimo stato di servizio del ricorrente e del fatto che sarebbe stato completamente ritenuto estraneo al procedimento penale in discorso.

2. Violazione di legge con riferimento all’art. 1371 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66 C.O.M. - Eccesso di potere (Difetto di motivazione - Illogicità - Manifesta ingiustizia).

Il provvedimento sarebbe illegittimo anche per violazione dell’art. 1371 c.o.m. che impedisce che per il medesimo fatto un soggetto possa essere sanzionato più di una volta. Infatti, secondo il ricorrente, con il provvedimento con cui lo stesso era stato trasferito d’autorità, in data 10.09.2021, alla Stazione Carabinieri di Roma – Tor Sapienza, quale addetto senza A.S.G.I, l’Amministrazione avrebbe consumato il proprio potere disciplinare, con ciò non potendogli legittimamente comminare successivamente, in data 11.10.2021, la sanzione disciplinare dei 3 giorni di consegna.

2. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.

3. L’amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure avanzate dal ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

4. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-è stata accolta la richiesta cautelare e sospeso il provvedimento impugnato.

5. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, re melius perpensa , alla luce della produzione documentale e delle prospettazioni difensive della parte pubblica.

1. 1 Con riferimento alla prima censura, riguardante la circostanza che la sanzione si sarebbe fondata non su comportamenti ma su considerazioni, estrapolate da frasi aventi carattere privato che asseritamente non potevano essere utilizzate a fini disciplinari, il Collegio osserva quanto segue.

Per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni whatsapp, acquisite nell’ambito del procedimento penale e poi rese ostensibili – a fini amministrativi – dall’A.G., il Collegio richiama quanto già affermato nella pronuncia n. -OMISSIS-, resa nel ricorso Rg. n. 2021/10015 avente ad oggetto l’impugnazione del trasferimento d’autorità del ricorrente per incompatibilità ambientale disposto dall’ Amministrazione in data 10.09.2021. Al riguardo si rileva che “ le prescrizioni dettate dall’art. 270 c.p.p. riguardano specificamente il processo penale, deputato all'accertamento delle responsabilità che pongono a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato), di talché è giustificata l'adozione di limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. È solo con riferimento ai procedimenti penali, pertanto, che una ipotetica, piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell'ambito dei procedimenti penali diversi da quello per cui le stesse intercettazioni erano state validamente autorizzate contrasterebbe con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni. In relazione a tale profilo di utilizzabilità in concreto, inoltre, è stato precisato che presupposto per l'utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell'ambito del procedimento in cui sono state disposte (sul punto, TAR Lazio, Sez. I, n. 2674/2016 e TAR Parma, Sez. I, n. 217/2015).Per tali ragioni, le risultanze documentali del procedimento penale – essendo state legittimamente acquisite – sono pienamente utilizzabili nei procedimenti amministrativi relativi all’impiego o alla disciplina, come nel caso dell’odierno giudizio” ( Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 11.07.2022, n. 9482).

In merito al prospettato carattere “privato” della conversazione e sulla sua conseguente irrilevanza/inutilizzabilità per l’Amministrazione, la suddetta pronuncia continua affermando che “

è vero che le conversazioni whatsapp sono dialoghi tra privati, che tuttavia tali rimangono fino a quando non divengono oggetto di indagini e, conseguentemente, acquisiti legittimamente attraverso strumenti di captazione. A quel punto, la conversazione viene fuori dall’alveo prettamente “riservato” per essere oggetto di approfondimento in sede penale (e, successivamente, anche in sede amministrativa). Come affermato da recente giurisprudenza, “una volta che l’amministrazione ha conosciuto il contenuto della conversazione, che è stato reso pubblico dall’altro interlocutore, non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione, che le è propria, in merito alla rilevanza disciplinare delle affermazioni rese dal ricorrente” di talché non si può “condividere l’assunto attoreo per cui i messaggi inviati dal ricorrente tramite l’applicativo whatsapp a terzi sarebbero inutilizzabili, già in astratto, ai fini di fondare una possibile responsabilità disciplinare.” (Tar Sardegna, sez. I, n. 174/2022) ”. (Tar Lazio, sez. I bis, 11.07.2022, n. 9482, cit .)

D’altronde numerose circolari dell’Amministrazione, portate capillarmente alla conoscenza di tutto il personale, avevano trattato, a più riprese, il tema dell’utilizzo dei dispositivi multimediali e della rilevanza delle conversazioni avvenute tramite gli stessi, evidenziando le criticità, con particolare riferimento alla peculiarità della disciplina militare, insite nello scambio di informazioni tramite tali mezzi. Al riguardo, la circolare n. 27/28-01-2016 del 12.11.2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, avente ad oggetto “Uso consapevole di social network e applicazioni di messaggistica ” , sensibilizzava tutto il personale riguardo al fatto che “ qualsiasi azione compiuta sui social o app di messaggistica non è mai – a dispetto di diffuse ingannevoli percezioni – virtuale ma piuttosto è come se avvenisse in un luogo pubblico….ed è quindi idonea a d essere, proprio in ragione della possibilità di una sua virale diffusione, fortemente lesiva di diritto altrui e/o dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza. […] L’uso dei social network e delle app di messaggistica …non costituisce affatto una zona franca rispetto alle possibili responsabilità penali, civili e disciplinari che conseguono a condotte improprie, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalle previsioni dell’ordinamento militare. In particolare, i rischi connaturati con le caratteristiche delle piattaforme di condivisone, in sistema con i doveri e gli obblighi connessi con il particolare status e le qualifiche proprie degli appartenenti all’Arma, impongono che i social e le applicazioni di messaggistica istantanea non possono essere considerati uno strumento di comunicazione sicuro e, pertanto, non possono essere utilizzati per la trattazione, a qualsiasi titolo, di questioni di servizio o a qualsiasi titolo riservate .” (p.3-4, all. 8, doc. Amm. ,).

Posta, dunque, l’utilizzabilità della documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica ai fini disciplinari, e posto il contenuto acquisito dalla stessa, che ha evidenziato la rivelazione, da parte del ricorrente, di informazioni d’ufficio riservate nonché l’utilizzo di espressioni offensive nei confronti del proprio superiore gerarchico, appare immune dai vizi denunciati il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare comminatagli a seguito della contestazione di tali circostanze, atteso che tale provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento sia alla ricostruzione dell’iter logico ad esso sotteso, sia alle circostanze fattuali della condotta del ricorrente che hanno determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare in relazione alle norme regolamentari violate, sia alla valutazione della memoria difensiva prodotta dal ricorrente medesimo e dei suoi precedenti di carriera ai fini della determinazione della sanzione.

Per tali ragioni, i motivi di censura dedotti dal ricorrente non possono essere accolti.

1.2. Parimenti infondata risulta la censura relativa alla asserita violazione del ne bis in idem previsto dall’art. 1071 c.o.m., in ragione della ritenuta consumazione del potere disciplinare da parte dell’Amministrazione con la disposizione del primo trasferimento d’autorità del ricorrente medesimo.

Al riguardo deve sottolinearsi come al trasferimento d’autorità, quale addetto senza A.S.G.I. dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Roma alla Stazione CC di Roma Tor Sapienza, disposto in data 10.9.2021, non può riconoscersi fini disciplinari. Come già evidenziato in occasione del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dello stesso, “ l’Amministrazione – avendo avuto accesso ai fatti che hanno riguardato la vicenda penale ed ai risvolti emersi nell’ambito delle conversazioni whatsapp acquisite – ha evidenziato, nel bilanciamento delle esigenze connesse al corretto e sereno espletamento del servizio (da parte del graduato) ed all’andamento generale del reparto, una serie di criticità alla permanenza del militare, che appaiono assolutamente ragionevoli […] Il trasferimento de qua, pertanto, è stato determinato dall’esigenza di prevenire una eventuale incompatibilità ambientale […] ” ( Tar Lazio, sez. I bis, 11.07.2022, n. 9482, cit. )

E’ principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “ il trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, non postulando, infatti, comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, 3 dicembre 2021, n. 8050;
Consiglio di Stato, sezione IV, 28 settembre 2016, n. 4023;
Consiglio di Stato, sezione III, 10 settembre 2015, n. 4234)” (Tar Palermo, sez. I, 18.11.2022, n. 3273)
. Le finalità dei due provvedimenti, dunque - del trasferimento di autorità e del provvedimento disciplinare - sono diversi e non sovrapponibili e, pertanto, non può ritenersi concretizzata l’ipotesi di cui all’art. 1071 com. Infatti, “ Sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, che corrispondono a finalità differenti e possono bene coesistere, in quanto tale trasferimento non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione in cui la permanenza del dipendente in una località non può proseguire per ragioni obiettivamente apprezzabili nel senso che "nuoccia al prestigio dell'Amministrazione" (come si esprime l'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335) ” ( Consiglio di Stato, sez. IV, 28.07.2017, n. 3771).

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, non è meritevole di accoglimento.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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