TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-03-24, n. 201601572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-03-24, n. 201601572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201601572
Data del deposito : 24 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01916/2015 REG.RIC.

N. 01572/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01916/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2015, proposto da:
Allevamenti F S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. U G, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;

contro

- Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M L S di Colella Lavina, con domicilio eletto presso M L S di Colella Lavina in Napoli, via S. Lucia, 81 – Avvocatura regionale;
- Comune di Arienzo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso L R in Napoli, via V. Veneto, 288/A;
ARPAC;
- ASL di Caserta, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tagliafierro, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci, 19;
- Seconda Università degli studi di Napoli, rappresentata e difesa dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
- ARPAC, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Uccello, Giovanna Caliendo, con domicilio eletto presso Cristina Uccello in Napoli, via vicinale S. Maria del Pianto, Torre 1;
- Provincia di Caserta;

per l'annullamento,

pervia sospensiva,

del verbale della conferenza di servizi, prot.26184, del 15.1.2015, avente per oggetto “Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta Allevamenti Falco s.r.l. con d.d. n. 225 del 9 novembre 2011, modificata con d.d. n. 77 del 6 maggio 2013 per l’installazione ubicata nel Comune di Arienzo, alla via Appia, Km 231+780 – Attività: allevamento intensivo di pollame – Codice

IPPC

6.6a”, nonché dell’atto di diffida del 23 gennaio 2015, prot. n. 47121.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania in persona del Presidente p.t., del Comune di Arienzo in persona del Sindaco p.t., dell’ASL di Caserta, della Seconda Università degli studi di Napoli e dell’ARPAC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 16 marzo 2015 e depositato il 15 aprile 2015, la Allevamenti Falco s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento: - il verbale della conferenza di servizi, prot. n. 26184, del 15 gennaio 2015, avente per oggetto “Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta Allevamenti Falco s.r.l. con d.d. n. 225 del 9 novembre 2011, modificata con d.d. n. 77 del 6 maggio 2013 per l’installazione ubicata nel Comune di Arienzo, alla via Appia, Km 231+780 – Attività: allevamento intensivo di pollame – Codice

IPPC

6.6a”;
- l’atto di diffida del 23 gennaio 2015, prot. n. 47121, emesso dal dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione integrata ambientale ed alla conseguente riduzione dei capi di pollame in allevamento entro il prefissato limite numerico di 110.000;
- ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi le note del Sindaco di Arienzo del 17 ottobre 2014 (prot. n. 7533) e del 15 gennaio 2015, la nota dell’ASL di Caserta, Servizio veterinario, prot. n. 2127/IAPZ, del 18 novembre 2014, il verbale di ispezione dell’ASL di Caserta, Unità operativa veterinaria, Distretto 13, del 14 gennaio 2015, le note dell’ASL di Caserta, Unità operativa veterinaria, Distretto 13, del 16 settembre 2014 (prot. n. 864) e del 17 ottobre 2014, la relazione tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) n. 105/NB/14 del 3 novembre 2014, il parere tecnico dell’ARPAC n. 68/NB/14 del 10 luglio 2014, l’atto di diffida dell’11 novembre 2014, prot. n. 757735, emesso dal dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania.

Richiedeva, altresì, il risarcimento del danno derivante dall’operato, asseritamente illegittimo, delle amministrazioni intimate.

2. La vicenda dedotta nel presente giudizio è la seguente.

2.1. Con decreto dirigenziale dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, inquinamento, protezione civile della Regione Campania n. 255 del 9 novembre 2011, modificato con decreto dirigenziale dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, inquinamento, protezione civile della Regione Campania n. 77 del 6 maggio 2013, la Allevamenti Falco, previa valutazione di impatto ambientale (in appresso, v.i.a.) di cui al decreto dirigenziale dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, inquinamento, protezione civile della Regione Campania n. 95 del 17 febbraio 2009, aveva conseguito, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, l’autorizzazione integrata ambientale (in appresso, a.i.a.) all’esercizio dell’attività di allevamento intensivo di pollame (codice

IPPC

6.6a) presso l’impianto ubicato in Arienzo, alla via Appia, Km 231+780, con capacità produttiva stimata in 110.000 capi.

2.2. In sede di verifica ispettiva condotta dall’ARPAC il 12 giugno 2013 all’interno dello stabilimento come sopra autorizzato, era emerso, tra l’altro, che: - “relativamente all’anno 2013 al mese di gennaio si contavano 139.576 unità, con una introduzione di capi nello stesso mese che ha portato il numero a 189.576;
nel mese di aprile il numero dei capi era pari a 153.937 e nel mese di maggio era pari a 120.493”;
- “nel corso del 2013 sono state registrate vendite di capi, nei mesi di gennaio, aprile e maggio (in cui manca il riferimento alla DDT), in particolare negli ultimi due mesi, sono state effettuate cessioni per un totale di circa 60.000 unità, che hanno consentito alla ditta di arrivare ad una consistenza finale di 120.493”;
- “relativamente all’anno 2012, al mese di gennaio si contavano 125.288 capi con una introduzione di capi nel mese di febbraio che ha portato il numero a 159.762 fino ad avere nel mese di dicembre una consistenza di 154.823 capi”;
- “sono state, altresì, acquisite copie delle comunicazioni della ditta all’ASL territorialmente competente, dalle quali si evince che il numero di galline a disposizione per l’anno 2011 è stato pari a 119.279 e per l’anno 2012 pari a 116.323” (verbale di verifica ispettiva n. 2/a.i.a./Falco/13 del 12 giugno 2013).

La relazione finale n. 3/a.i.a./Falco/13 (prot. n. 41140 del 30 luglio 2013) in esito alla suindicata verifica ispettiva aveva, tra l’altro, evidenziato “violazioni delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo in relazione alle comunicazioni da inoltrarsi agli enti competenti, riguardanti gli incrementi del numero dei capi e le modifiche dei capannoni”. Aveva, quindi, soggiunto che “sono emerse criticità per quanto riguarda la verifica del numero di capi presenti in azienda, la gestione dei rifiuti e le metodiche utilizzate per le determinazioni analitiche dei parametri previsti dal piano di monitoraggio e controllo” e che il “numero dei capi presenti” è “superiore a quanto autorizzato”.

2.3. In considerazione di tali rilievi, il dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, con atto del 17 settembre 2013, prot. n. 641386, aveva diffidato la Allevamenti Falco ad eseguire gli adeguamenti alle prescrizioni impartite con l’a.i.a. n. 225 del 9 novembre 2011 e con la relazione finale dell’ARPAC n. 3/a.i.a./Falco/13 (prot. n. 41140 del 30 luglio 2013).

2.4. Parallelamente, a tenore della nota dell’ASL di Caserta, Unità operativa veterinaria, Distretto 13, prot. n. 864, del 16 settembre 2014, era emerso che, all’esito del censimento eseguito presso l’impianto di allevamento controverso, il pollame presente, composto da pulcini, pollastre e galline ovaiole (cfr. nota esplicativa del 3 dicembre 2014, prot. n. 1201) era oscillato: - tra n. 161.391 e n. 155.897 capi nel 2010;
- tra n. 154.328 e n. 125.826 capi nel 2011;
- tra n. 125.288 e n. 154.823 capi nel 2012;
- tra n. 139.576 e n. 157.403 capi nel 2013;
- tra n. 128.281 e n. 125.897 capi nel 2014.

2.5. Sulla scorta delle superiori risultanze, il sindaco di Sindaco di Arienzo, con atto del 14 ottobre 2014, prot. n. 7533, aveva diffidato la Allevamenti Falco a ridurre le galline in eccesso.

2.6. Successivamente, l’ARPAC, nella relazione tecnica n. 105/B/14 del 3 novembre 2014, aveva rilevato che: - “considerato che la nota dell’ASL ha evidenziato un numero di capi superiore ai 110.000 e che il p.u.a. fa riferimento alla produzione di letame prodotto da soli 110.000 capi, la ditta non ha dimostrato il destino della pollina prodotta dal numero di capi eccedenti quelli autorizzati … inoltre, occorre fornire informazioni più dettagliate in merito al destino della stessa ad impianti di produzione fertilizzanti … fornendo tutti i DDT di trasporto dall’anno 2011 al 2014 e gli atti autorizzativi della/e ditta/e destinataria/e della pollina”;
- “in merito alle modalità di trasporto della pollina, è stata fornita solo copia del libretto del rimorchio agricolo … non vengono evidenziate al riguardo le modalità di carico/scarico della pollina e degli eventuali sistemi adottati per evitare la dispersione della pollina durante le fasi di carico/scarico e trasporto”. “Pertanto – proseguiva la menzionata relazione tecnica n. 105/B/14 del 3 novembre 2014 – non è possibile esprimere alcun parere sulla corretta gestione della pollina. Inoltre, si rappresenta una grave criticità emersa nella nota ufficiale dell’UOV – Distretto 13 dell’ASL di Caserta, trasmessa a mezzo pec i data 17 ottobre 2014, nella quale emergono violazioni di natura penale a carico del gestore dello stabilimento, in quanto presso l’unità produttiva Allevamenti Falco sono presenti dal 2011 al 2014 … un numero di capi superiori a quelli autorizzati con d.d. n. 255 del 9 novembre 2011. Pertanto, si rappresenta che è stata apportata una modifica sostanziale non autorizzata ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 162/2006, sanzionata dal successivo art. 29 quattuordecies”.

2.7. Una nuova diffida era stata rivolta alla Allevamenti Falco dal dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania con atto dell’11 novembre 2014, prot. n. 757735, affinché l’impresa destinataria si attenesse “alla capacità produttiva ed alle prescrizioni contenute nel decreto di a.i.a.” e riducesse “il numero dei capi presenti nell’installazione in numero di 110.000”, con conseguente “svuotamento dall’azienda degli animali presenti in eccesso rispetto ai provvedimenti a.i.a. e v.i.a.”.

2.8. Considerato il permanere delle problematiche emerse, ed ai fini del relativo esame congiunto ed organico, anche all’indomani dei ragguagli forniti dalla Allevamenti Falco con nota del 10 dicembre 2014, prot. n. 838523, il dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, con nota del 23 dicembre 2014, prot. n. 876329, aveva convocato per il 15 gennaio 2015 una conferenza di servizi ex artt. 14 ss. della l. n. 241/1990 tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Arienzo, l’ARPAC, l’ASL di Caserta e la Facoltà di scienze del farmaco per l’ambiente e la salute della Seconda Università degli studi di Napoli, nonché con la partecipazione della Allevamenti Falco.

2.9. A questo punto, giova riportare in appresso il dibattito svoltosi durante la conferenza di servizi del 15 gennaio 2015 in merito, segnatamente, alla capacità produttiva dell’impianto controverso.

a) Innanzitutto, il Sindaco del Comune di Arienzo, nel richiedere l’osservanza delle prescrizioni impartite col d.d. n. 255 del 9 novembre 2011, con le successive diffide del 17 settembre 2013, prot. n. 641386, del 14 ottobre 2014, prot. n. 7533, e dell’11 novembre 2014, prot. n. 757735, nonché nella relazione tecnica dell’ARPAC n. 105/B/14 del 3 novembre 2014, aveva ribadito che il “numero dei capi che devono essere presenti in azienda ai fini dell’a.i.a. è massimo di 110.000 posti pollame, intesi come capacità produttiva dell’impianto” e che “tale numero deve comprendere: pulcini di oltre 72 ore, pollastre e galline ovaiole”.

b) L’ASL di Caserta si era, invece, limitata a richiamare i contenuti delle proprie note del 18 novembre 2014, prot. n. 2127/IAPZ, e del 14 gennaio 2015.

c) Pure l’ARPAC aveva richiamato i contenuti delle proprie precedenti relazioni di verifiche ispettive e, in merito al numero di capi presenti, aveva espresso l’avviso che “nel conteggio vanno inclusi anche i pulcini (da 72 ore in poi) e le pollastre … inoltre il decreto a.i.a. non fa alcuno esplicito riferimento ai valori medi, richiamati dal solo decreto v.i.a.”, cosicché aveva ritenuto “che il numero dei capi debba essere quello stabilito nel decreto di autorizzazione, e cioè di 110.000 posti pollame”.

d) La Provincia di Caserta aveva ritenuto che, “al di là della potenzialità dell’impianto, il numero di 110.000 posti pollame è quanto deve essere rispettato e quindi la ditta deve attenersi a quanto in esso riportato ed autorizzato”.

e) Il prof. E C della Seconda Università degli studi di Napoli aveva osservato che “nell’iter della procedura autorizzativa” erano “state fatte delle esemplificazioni sul numero dei capi che hanno potuto determinare da parte della ditta un equivoco nell’interpretazione della capacità dell’allevamento” ed aveva, comunque, ritenuto che la ditta non dovesse superare il limite di 110.000 posti pollame, in conformità alle prescrizioni impartite in sede di a.i.a.

f) Il rappresentante della Allevamenti Falco aveva dichiarato che l’azienda aveva sempre assunto come parametro di riferimento il numero di 110.000 galline ovaiole, secondo la dicitura riportata nel d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 ed aveva richiesto la riformulazione dell’a.i.a. rilasciata in modo da consentire l’incremento della popolazione animale.

2.9. A conclusione di tale dibattito, la conferenza di servizi aveva stabilito “che la capacità espressa nel decreto autorizzativo di 110.000 capi è riferita a 110.000 posti pollame” ed aveva confermato “che trattasi di modifica sostanziale non autorizzata e che la ditta debba completare le procedure di svuotamento dall’azienda degli animali presenti in eccesso rispetto ai provvedimenti a.i.a. e v.i.a., tenendo in debita considerazione la normativa per il benessere animale”.

2.10. In attuazione delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi del 15 gennaio 2015, il dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, con provvedimento del 23 gennaio 2015, prot. n. 47121, aveva diffidato la Allevamenti Falco “ad attenersi alla capacità produttiva ed alle prescrizioni contenute nel decreto di a.i.a. e a ridurre il numero dei capi presenti nell’installazione in numero di 110.000 posti pollame”, con conseguente svuotamento degli animali presenti in eccesso in azienda.

3. Avverso siffatte determinazioni la Allevamenti Falco rassegnava, col ricorso in epigrafe, censure così rubricate: - violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. l., 29 bis ss., 29 nonies e 29 quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006;
violazione e falsa applicazione del d.m. 7 aprile 2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990;
violazione delle indicazioni contenute nei decreti v.i.a. e a.i.a.;
eccesso di potere;
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
carenza dei presupposti di fatto e di diritto per ritenere sussistente una modifica sostanziale dell’a.i.a.;
illegittimità manifesta;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. l, 29 bis ss., 29 nonies e 29 quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006;
violazione e falsa applicazione del d.m. 7 aprile 2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990;
violazione dell’art. 97 Cost.;
violazione del giusto procedimento;
modifica delle prescrizioni contenute nel decreto a.i.a. n. 255/2011;
difetto di istruttoria e di motivazione;
illegittimità manifesta;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. l., 29 bis ss., 29 nonies e 29 quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006;
violazione e falsa applicazione del d.m. 7 aprile 2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990;
violazione delle indicazioni contenute nei decreti v.i.a. e a.i.a.;
eccesso di potere;
difetto di istruttoria e di motivazione;
carenza dei presupposti di fatto e di diritto per ritenere sussistente una modifica sostanziale dell’a.i.a.;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. l, 29 bis ss., 29 nonies e 29 quattuordecies del d.lgs. n. 152/2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990;
eccesso di potere;
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
sviamento.

In estrema sintesi, lamentava che la propria gestione dell’allevamento non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale non autorizzata col d.d. n. 255 del 9 novembre 2011. E ciò, in quanto – come desumibile sia dalla documentazione tecnica allegata al citato d.d. n. 255 del 9 novembre 2011, sia dalle caratteristiche funzionali delle strutture ivi descritte, sia dal tenore del d.d. n. 95 del 17 febbraio 2009, recante la v.i.a. relativa all’impianto de quo – la capacità produttiva assentita, pari a 110.000 capi, avrebbe dovuto intendesi riferita alle sole galline ovaiole, al netto dei pulcini e delle pollastre pure presenti nello stabilimento, così come, omologamente, i dati numerici emersi in sede ispettiva circa la popolazione animale rinvenuta in azienda avrebbero dovuto considerarsi al netto di tali categorie di capi;
- a formare la capacità produttiva dell’allevamento non avrebbero potuto che concorrere, per loro naturale attitudine, le sole galline ovaiole, per modo che il limite numerico (110.000) dell’a.i.a. rilasciata con d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 avrebbe dovuto reputarsi riferito unicamente ad esse, e non genericamente a tutti i ‘posti pollame’;
- lo scomputo dei pulcini e delle pollastre dal limite di capacità produttiva dell’impianto troverebbe, per di più, pratica giustificazione nel ridotto carico zootecnico e inquinante (in termini, segnatamente, di produzione di pollina) ascrivibile a tali categorie di pollame rispetto a quello ascrivibile alle galline ovaiole, con la conseguenza che nessun apprezzabile impatto ambientale sarebbe riconducibile all’eventuale superamento della soglia di 110.000 in dipendenza dell’esubero di pulcini e/o pollastre.

4. La Regione Campania, il Comune di Arienzo, la Seconda Università degli studi di Napoli, l’ASL di Caserta e l’ARPAC si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, di cui eccepivano l’infondatezza e richiedevano, quindi, il rigetto.

Il Comune di Arienzo eccepiva, altresì, l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso, mentre l’ARPAC, oltre ad eccepirne la tardività, opponeva, al pari della Seconda Università degli studi di Napoli, proprio difetto di legittimazione passiva.

5. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2016, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata sotto tre distinti profili dal Comune di Arienzo.

Sostiene, in particolare, l’amministrazione comunale resistente che il ricorso sarebbe inammissibile a causa: a) dell’omessa impugnazione degli atti di diffida, prot. n. 7533, del 14 ottobre 2014 e, prot. n. 75773, dell’11 novembre 2014, rivolti alla Allevamenti Falco, rispettivamente, dal Sindaco del Comune di Arienzo e dal dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, dei quali i provvedimenti in questa sede impugnati sarebbero meramente confermativi;
b) dell’acquiescenza manifestata dalla Allevamenti Falco successivamente all’adozione degli atti controversi;
c) dell’omessa impugnazione del d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 (recante l’a.i.a. relativa all’esercizio dell’attività di allevamento intensivo di pollame presso l’impianto de quo).

A ripudio dei suindicati ordini di eccezioni, è agevole obiettare quanto segue.

a) Innanzitutto, dopo l’emissione dei citati atti di diffida, prot. n. 7533, del 14 ottobre 2014 e, prot. n. 75773, dell’11 novembre 2014, è stata svolta una complessa istruttoria che ha visto coinvolte svariate amministrazioni (Regione Campania, Comune di Arienzo, Provincia di Caserta, Seconda Università degli studi di Napoli, ASL di Caserta, ARPAC: cfr. nota della Regione Campania, prot. n. 876329, del 23 dicembre 2014, recante la convocazione della conferenza di servizi), che è stata espletata nelle forme di cui agli artt. 14 ss. della l. n. 241/1990 e che è consistita in un sostanziale riesame delle determinazioni pregresse.

Ebbene, l’atto di diffida del dirigente dell’Unità operativa dirigenziale Autorizzazioni ambientali e rifiuti della Regione Campania, prot. n. 47121, del 23 gennaio 2015 e, prima ancora, il verbale della conferenza di servizi, prot. n. 26184, del 15 gennaio 2015, in quanto adottati in esito a tale istruttoria, hanno assorbito e sostituito, in senso (non già meramente, bensì propriamente) confermativo, le anzidette determinazioni pregresse e sono da reputarsi, quindi, suscettibili essere autonomamente impugnati, con conseguente riapertura dei termini decadenziali all’uopo previsti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4807;
sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805;
22 dicembre 2014, n. 6265;
12 febbraio 2015, n. 758;
sez. III, 8 luglio 2015, n. 3423;
sez. V, 1° agosto 2015, n. 3785;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 marzo 2012, n. 914;
TAR Lazio, Latina, 3 luglio 2012, n. 532;
7 novembre 2013, n. 839;
Roma, sez. III, 22 ottobre 2014, n. 10618;
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 9 agosto 2012, n. 303;
TAR Campania, Napoli, sez. I, 15 ottobre 2012, n. 4129;
sez. VIII, 7 maggio 2014, n. 2497;
Salerno, sez. I, 12 maggio 2014, n. 926;
TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 8 maggio 2013, n. 370;
TAR Umbria, Perugia, 2 agosto 2013, n. 410;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1991;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2015, n. 3442;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 11 giugno 2015, n. 564).

b) Neppure è predicabile la tacita acquiescenza agli atti impugnati, inferita da parte resistente dalle iniziative assunte dalla ricorrente per ridurre la popolazione animale presente nel proprio stabilimento.

Ed invero, l’acquiescenza tacita ad un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento liberamente posto in essere che denoti univocamente la chiara e incondizionata volontà di accettare gli effetti del provvedimento medesimo e che si riveli altrettanto univocamente incompatibile con l’opposta volontà di impugnare quest’ultimo. Non è, pertanto, sufficiente, a tal fine, una condotta contingente di mera tolleranza od ottemperanza – quale, appunto, quella nella specie assunta dalla Allevamenti Falco –, resa necessaria od opportuna, nell'immediato, dall’adozione di una misura autoritativa e vincolante, nella duplice logica di obbligata conformazione ad essa e di riduzione del pregiudizio;
condotta che non elide, di per sé, l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di reagire in via giurisdizionale per l'eliminazione degli effetti del provvedimento lesivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4140;
4 dicembre 2013, n. 5775;
10 marzo 2014, n. 1081;
sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1417;
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5256;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 9 aprile 2013, n. 889;
sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 24;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 giugno 2013, n. 709;
TAR Piemonte, Torino, sez. I, 21 febbraio 2014, n. 322;
5 giugno 2015, n. 961;
10 luglio 2015, n. 1154;
TAR Basilicata, Potenza, 7 marzo 2014, n. 183;
TAR Umbria, Perugia, 4 novembre 2015, n. 505).

c) Non è, infine, configurabile un onere di (immediata o differita) impugnazione del d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 (recante l’a.i.a. relativa all’esercizio dell’attività di allevamento intensivo di pollame presso lo stabilimento de quo), nella parte in cui avrebbe circoscritto in radice la capacità produttiva dell’impianto a 110.000 volatili intesi in senso lato (ossia comprensivi sia delle galline ovaiole sia dei pulcini sia delle pollastre).

Ciò, in quanto il ricorso in epigrafe non è volto a contestare il contenuto del menzionato d.d. n. 255 del 9 novembre 2011, ma si appunta, piuttosto, sull’interpretazione della sua portata (asseritamente riferita a 110.000 galline ovaiole, al netto dei pulcini e delle pollastre pure presenti in azienda) e, quindi, sulla compatibilità dell’attività svolta dalla Allevamenti Falco rispetto a tale portata.

2. Sempre in rito, priva di pregio si rivela, altresì, l’eccezione di tardività sollevata dall’ARPAC.

In rapporto al momento di conoscenza del verbale della conferenza di servizi, prot. n. 26184, del 15 gennaio 2015 (avvenuta in pari data, essendo quest’ultimo sottoscritto dal rappresentante della Allevamenti Falco) e, vieppiù, dell’atto di diffida del 23 gennaio 2015, prot. n. 47121, il ricorso risulta, infatti, tempestivamente notificato, ai sensi della l. n. 53/1994, il 16 marzo 2015, ossia – in omaggio regola di scissione temporale tra perfezionamento per il mittente e perfezionamento per il destinatario (cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 447;
23 gennaio 2004, n. 28;
ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3797) – nella data di spedizione postale del plico.

3. Ancora in limine, è da reputarsi sussistente la legittimazione passiva dell’ARPAC e della Seconda Università degli studi di Napoli, a dispetto dell’eccezione dalle medesime formulata.

In questo senso, il Collegio rileva che, nella conferenza di servizi del 15 gennaio 2015: - l’ARPAC, ha, tra l’altro, osservato che, “in merito al numero dei capi presenti, nel conteggio vanno inclusi anche i pulcini (da 72 ore in poi) e le pollastre”;
- del pari, la Seconda Università degli studi di Napoli (rappresentata dal prof. E C) ha ritenuto che “la ditta non dovrà superare la capacità di 110.000 posti pollame”.

Nell’esprimere tali avvisi e nel partecipare alla determinazione conclusiva, le amministrazioni in parola hanno, quindi, contribuito attivamente all’esito sfavorevole (e lesivo) per la ricorrente della conferenza di servizi del 15 gennaio 2015, secondo cui sarebbe stata apportata una “modifica sostanziale non autorizzata” al d.d. n. 255 del 9 novembre 2011.

4. Venendo ora al merito del gravame, le censure proposte dalla Allevamenti Falco – scrutinabili congiuntamente, considerata la loro stretta interrelazione reciproca – si rivelano fondate per le ragioni illustrate in appresso.

5. In primis, occorre rimarcare che, a tenore dell’allegato B (“documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT”) al provvedimento a.i.a.: - “l’impianto IPPC della Allevamenti Falco s.r.l. è rappresentato da un allevamento avicolo di galline ovaiole di circa 110.000 capi volto alla produzione di uova destinate all’alimentazione umana” (punto B.1);
- la “capacità produttiva” è stata stimata in “110.000 capi (in conformità al decreto v.i.a.)” (punto B.1) e “i prodotti sono uova destinate al consumo umano” (punto B.2.1);
- con riguardo al profilo dei consumi di energia elettrica, l’attività svolta è descritta in termini di “allevamento ovaiole”.

Si aggiunga che, stando all’allegato A (“rapporto tecnico-istruttorio della Seconda Università degli studi di Napoli”) al medesimo provvedimento a.i.a., “l’impianto IPPC, in funzione dal 1998, è rappresentato da un allevamento di circa 120.000 galline ovaiole”.

Giova, nel contempo, rammentare che – come, d’altronde, riconosciuto nello stesso d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 – la v.i.a. di cui al d.d. n. 95 del 17 febbraio 2009 si riferiva ad un impianto destinato ad ospitare circa 110.000 galline ovaiole: nello studio di impatto ambientale a cura della Allevamenti Falco, sulla base della quale essa era stata pronunciata, figurava, infatti, l’espresso proponimento di “aumentare il numero di galline ovaiole passando progressivamente dalle 59.000 unità attuali fino a superare le 100.000 unità, attestandosi intorno a valori medi pari a 110.000 unità”.

I suindicati appigli testuali convergono, dunque, nel senso – propugnato da parte ricorrente e ripudiato dai provvedimenti impugnati – che l’a.i.a. rilasciata col d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 aveva per oggetto un impianto destinato ad ospitare non già indifferentemente 110.000 capi di pollame tout court, bensì specificamente 110.000 galline ovaiole, al netto, cioè, dei pulcini in accrescimento (dall’età di un giorno almeno fino a quella di 17 settimane) pure presenti nello stabilimento.

6. Al di là dei richiamati collegamenti letterali tra il limite numerico (110.000 capi) e la peculiare tipologia di volatili (galline ovaiole) contemplati in sede autorizzativa, ed anche a voler assumere margini di ambiguità nel tenore dell’emesso titolo abilitativo, il superiore approdo è, comunque, corroborato dal contenuto e dalla finalità sostanziale dell’attività imprenditoriale assentita (c.d. core business).

In particolare, la “capacità produttiva” cui risulta ancorato detto limite numerico non può, ictu oculi, non riferirsi ai fattori ed ai risultati della produzione attuata dall’impresa ricorrente, costituiti, rispettivamente, dalle galline ovaiole e dalle uova destinate al commercio alimentare.

“Nella documentazione presentata dalla ditta ai fini della procedura autorizzativa – si osserva, al riguardo, nella relazione del 4 maggio 2015, a firma del prof. E C, depositata in giudizio dalla Seconda Università degli studi di Napoli il 10 giugno 2015 – è sempre stato fatto riferimento alla necessità di dimensionamento dell’azienda in termini di ‘galline ovaiole’ segnalando la presenza di pulcini in accrescimento per la quota di sostituzione. Le galline ovaiole, infatti … rappresentano il ‘cuore’ produttivo … intorno al quale ruota la costruzione dei diagrammi di flusso aziendale e si giunge al dimensionamento dell’impianto e delle sue necessità in termini di input tecnici e di attività di servizi collegate”.

7. Che i pulcini (ossia la popolazione avicola avente età non superiore alle 72 ore) e le pollastre (ossia la popolazione avicola avente età ricompresa tra le 72 ore e almeno le 17 settimane) dovessero esulare dal computo dei capi di pollame in fase di produzione, rilevante ai fini dell’osservanza del limite fissato in sede di a.i.a., è, peraltro, implicitamente riconosciuto anche dall’ASL di Caserta, Unità operativa veterinaria, Distretto 13, la quale, nella nota del 3 dicembre 2014, prot. n. 1201, ha chiarito che i pulcini introdotti in azienda “vanno … sottratti dal totale dei presenti fino all’età di circa 20 settimane … in cui iniziano a deporre diventando galline ovaiole, passando per la fase di pollastre”.

8. Sempre sul piano sostanziale, milita, ancora, a favore della tesi propugnata da parte ricorrente il seguente duplice ordine di considerazioni.

8.1. Da un lato, assume rilievo la circostanza che, a tenore dell’allegato B (“documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT”) al provvedimento a.i.a., nell’ambito dello stabilimento gestito dalla ricorrente, figura chiara la demarcazione tra il capannone destinato a “pulcinaia”, ossia il “reparto svezzamento”, e gli altri 6 capannoni destinati alla “stabulazione” delle galline (divenute) ovaiole, ossia al “reparto produzione”, al quale è da intendersi, all’evidenza, riferito il limite di “capacità produttiva stimata” (pari a 110.000 capi).

8.2. D’altro lato, assume rilievo la circostanza che, ai sensi dell’allegato I, tabella 2, al d.m. 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 152/1999), l’azoto annualmente prodotto dalle galline ovaiole si ragguaglia a Kg 0,46 per singolo capo, mentre l’azoto annualmente prodotto dalle pollastre si ragguaglia a Kg 0,23 per singolo capo.

Infatti, se è vero che, in via di principio, – come statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 22 gennaio 2009, C-473/07 – le soglie per l’autorizzazione di impianti di allevamento intensivo non sono calcolabili mediante una ponderazione delle tipologie di volatili presenti e, segnatamente, in proporzione alle quantità di azoto da essi prodotto, è altrettanto vero che il ridotto carico zootecnico e inquinante ascrivibile ai pulcini ed alle pollastre soccorre a guisa di sussidio ermeneutico per reputare l’a.i.a. di cui al d.d. n. 255 del 9 novembre 2011 riferita, nella sua ellittica formulazione, alle sole galline ovaiole, e cioè ai soli capi di pollame aventi significativo carico zootecnico e inquinante.

9. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza delle censure proposte dalla Allevamenti Falco, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.

10. Va, invece, respinta l’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, stante la sua assoluta genericità, sia in termini di allegazioni, sia in termini di prove a suo fondamento.

11. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza nei confronti della Regione Campania, del Comune di Arienzo e dell’ARPAC, a carico di ciascuna delle quali vanno liquidate, a favore della parte ricorrente, nella egual misura di € 1.500,00, per un ammontare complessivo di € 4.500,00.

Dette spese devono essere interamente compensate tra la parte ricorrente, la Seconda Università degli studi di Napoli, l’ASL di Caserta e la Provincia di Caserta (non costituita in giudizio), considerati sia il ruolo svolto da tali amministrazioni nell’adozione degli atti impugnati, sia il contegno processuale dalle stesse tenuto.

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