TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-19, n. 201904371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-19, n. 201904371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904371
Data del deposito : 19 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2019

N. 04371/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01506/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2019, proposto da
Diva Soc. Coop. Sociale Onlus A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

contro

A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosue' Carducci n. 61;

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: a) della deliberazione del commissario straordinario n. 115 del 12.3.2019 così come conosciuta solo in data 29.3.2019;
b) della nota dell'ASL Napoli 1 n. 20608/e dell'8.3.2019;
c) della nota dell'ASL Napoli 1 prot. n. 17782/i del 27.2.2019;
d) della nota dell'ASL Napoli 1 n. 26846 del 28.3.2019;
e) della Nota della ASL NA1 prot. n. 72284 del 5.12.2018 di sospensione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio dei PP.OO. San Gennaro, San Giovanni Bosco, San Paolo e P.S.P. Elena d'Aosta dell'A.S.L. Napoli 1 Centro così come conosciuto solo in data 8.3.2019;
f) della Nota della ASL NA1 prot. n. 73860 del 13.12.2018;
g) della Nota della ASL NA1 prot. n. 2895 del 14.1.2019;
h) della Nota della ASL NA1 prot. n. 75370 del 20.12.2018;
i) della Nota della ASL NA1 prot. n. 32/patr.imm. del 18.12.2018;
j) della Nota della ASL NA1 prot. n. 6 P.I. del 4.12.2018;
f) della Nota della ASL NA1 prot. n. 235/patr.imm. del 24.9.2018;
k) Ove e per quanto lesivi, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto laddove interpretati ovvero interpretabili così come fatto dalla Stazione appaltante;
l) Ove e per quanto lesivi, dei verbali di gara tutti, con particolare riferimento al verbale di gara prot. n. 363 del 29.11.2019;
m) di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti o integrativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 1 Centro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 12 aprile 2019 e depositato in pari data Diva Soc. Coop. Sociale Onlus A.R.L. ha impugnato la deliberazione del commissario straordinario n. 115 del 12.3.2019, conosciuta solo in data 29.3.2019 - e i relativi atti presupposti in epigrafe indicati - con la quale la A.S.L. Napoli 1 Centro aveva annullato l’intera procedura di gara (ove l’odierna ricorrente era unica offerente) per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio dei PP.OO. San Gennaro, San Giovanni Bosco, San Paolo e P.S.P. Elena d’Aosta dell’A.S.L. Napoli 1 Centro.

2. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce in punto di fatto di operare stabilmente nel settore degli appalti pubblici relativi al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e di avere preso parte alla procedura de qua - che aveva fatto seguito all’annullamento della precedente procedura di gara bandita dalla SUA di Napoli per l’affidamento del medesimo servizio - espletata in attuazione del comma 213 della legge finanziaria regionale n.4/2011 laddove prescrive espressamente che: “Al fine di individuare possibili ulteriori entrate per il settore della sanità e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, in via sperimentale, la Giunta regionale d'intesa con le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individua aree interne alle strutture sanitarie da adibire a parcheggio pagamento da dare in gestione a cooperative sociali di disabili attraverso procedure di evidenza pubblica”.

2.1. Tuttavia, con nota prot. n. 52463 del 4.9.2018 l’ASL Napoli comunicava che l’apertura delle offerte era stata rinviata a data da destinarsi, a causa della necessità di rispondere alle argomentazioni di cui alla nota

ANAC

72027 del 28.3.2018.

2.2. La ricorrente dunque formulava, giusta nota prot. n. 975/is del 6.9.2018, istanza di accesso agli atti, volta a prendere visione dei documenti di gara e a conoscere, così, lo stato ed il grado del procedimento amministrativo de quo;
stante il mancato riscontro di detta istanza, parte ricorrente impugnava il silenzio/diniego, con riscorso iscritto a ruolo dinanzi a questo TAR con R.G. 3940/2018 e la resistente amministrazione, nelle more della trattazione del ricorso, consentiva l’accesso agli atti, denegato in un primo momento.

2.3. La ricorrente apprendeva pertanto che tale prima “sospensione” della procedura di gara, intervenuta nel mese di settembre 2018, era dovuta alla necessità di riscontrare le perplessità sollevate dall’ANAC in tema di rispetto delle prescrizioni del combinato disposto normativo dell’art. 213 d.lgs. 50/2016 e art. 1 LRC n. 4/2011 (in punto di misure a favore di Cooperative operanti nel terzo settore).

2.4.Superato tale prima impasse, con nota prot. n. 284/PI del 20.11.2018, la S.A. comunicava il prosieguo delle operazioni di gara, fissando la seduta di gara al giorno 29.11.2018 e a tale seduta la ricorrente apprendeva di essere l’unica partecipante alla gara.

2.5. Con nota prot. n. 72284 del 5.12.2018 la Stazione appaltante, per l’ennesima volta, sospendeva la procedura di gara oggetto di causa, in quanto il Presidente della Commissione di gara riteneva di effettuare un approfondimento (e di chiedere un parere legale oltre un mese dopo con nota prot. n.

2895/e del 14.1.2019) circa l’opportunità o meno di annullare l’intera procedura di gara, in virtù del fatto che

DIVA

Soc. Coop. era unica offerente.

2.6. Stante l’inerzia della stazione appaltante, con istanza prot. n. 147/is la ricorrente, in data 7.2.2019, presentava espressa e formale istanza affinché la ASL Napoli 1 adottasse un provvedimento conclusivo espresso e formale, impugnando quindi sia l’illegittimo silenzio inadempimento che il provvedimento di sospensione procedura di gara prot. n. 72284 del 5.12.2018 (così come conosciuto in data 8.3.2019).

2.7. Costituitasi in giudizio la A.S.L. resistente provvedeva a depositare la deliberazione del commissario straordinario n. 115 del 12.3.2019, con la quale l’Amministrazione resistente annullava l’intera procedura di gara, determinando la cessata materia del contendere nel giudizio sul silenzio, definito da questo TAR con sentenza breve n.1861/2019.

3. Ciò posto, parte ricorrente ha impugnato detta deliberazione, ritenuta illegittima, articolando, avverso la medesima, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 30, 164 e ss. D.lgs. 50/2016, in relazione alla L 381/1991 ed all’art. 69 R.D. n. 827/1924, Art. 97 Cost.) – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta – Difetto ovvero carenza di motivazione.

Secondo la ricorrente la Stazione appaltante sembrerebbe aver annullato la procedura di gara oggetto di causa ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/1924, sulla scorta del fatto che la stessa ricorrente sarebbe l’unica ad aver presentato un’offerta.

Peraltro, deduce la ricorrente, che sebbene il disposto dell’art. 69 R.D. 827/24 sia stato espressamene richiamato nelle premesse del provvedimento, non era stato invece successivamente considerato nella successiva parte in “ritenuto”.

Nella prospettazione attorea la principale motivazione dell’annullamento in autotutela si evincerebbe dal parere legale richiamato, ma non allegato al deliberato, nel quale si ritenevano sussistenti i presupposti di legge di cui all’art.69 del R.D. 824/1924 per l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, presupposto questo peraltro richiamato secondo parte ricorrente nella premessa del provvedimento, ma non nella motivazione del medesimo.

Peraltro, secondo parte ricorrente, anche ad assumere che la delibera oggetto di impugnativa si basi anche su detto presupposto fattuale e giuridico, lo stesso non potrebbe legittimamente essere posto a fondamento della medesima.

Ciò in considerazione del rilievo che, nella prospettazione attorea, l’appalto oggetto di causa consisterebbe in una concessione di servizi, cui non si applicherebbe l’invocato disposto normativo, come evincibile dagli artt. 164 e 174 D.lgs. 50/2016.

La specialità della procedura secondo la ricorrente sarebbe ancora più forte alla luce della circostanza che la stessa era stata indetta ed espletata in attuazione del comma 213 della legge finanziaria regionale n.4/2011 che rinvierebbe indirettamente alla L 381/1991 ed al detto regime derogatorio per le cooperative sociali che agevolano il reinserimento sociale (come la ricorrente), per cui non si applicherebbe il disposto dell’art. 69 R.D. 827/1924, che non risponderebbe a nessuna dei principi generali di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

Peraltro secondo la ricorrente, anche a voler ritenere applicabile detto disposto normativo, la revoca della procedura di gara sarebbe comunque illegittima, in considerazione del rilievo che la ricorrente aveva presentato un’offerta sia per il lotto due che per il lotto tre, per cui si era in presenza di due offerte differenti, per cui non sussisterebbe il presupposto di cui all’art. 69 RD 824/1924 dell’unica offerta presentata.

Inoltre, nella prospettazione attorea, la scelta della S.A. di non aggiudicare la procedura di gara dovrebbe comunque passare attraverso una valutazione discrezionale circa i profili di interesse della Stazione appaltante a perseguire tale scelta (che, invece non sarebbe stata effettuata).

Secondo parte ricorrente pertanto contrariamente a quanto ritenuto dall’ASL NA 1 la possibilità di annullamento in autotutela ex art.69 del R.D. 827/1924, alla luce del vigente codice dei contratti, poteva essere esercitata solo nel caso in cui la stazione appaltante lo avesse espressamente previsto nel bando e non anche, come nel caso di specie, nel caso in cui non avesse previsto alcunché nel proprio bando.

II) Violazione e falsa applicazione di Legge (artt. 3, 21quinques L. 241/90, Art. 97 Cost.) - Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta – Difetto ovvero carenza di motivazione – Carenza dei presupposti.

Nella prospettazione attorea, indipendentemente dal fatto che la ricorrente rivesta o meno la posizione di aggiudicatario (circostanza comunque inevitabile essendo l’unica concorrente), sarebbe comunque necessario, in generale, che l’atto di secondo grado recasse una motivazione congrua e rispettosa sia di quanto disposto dall’art. 3 che dall’art. 21quinques L. 241/90 per cui la Stazione appaltante avrebbe dovuto motivare in maniera congrua ed adeguata in ordine alla sussistenza dei “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero del “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” o, ancora della “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”, motivazione nella specie mancante in quanto la stazione appaltante aveva basato il provvedimento impugnato sulle seguenti argomentazioni:

- Molti parcheggi tra quelli oggetto di concessione sarebbero stati interessati da attività di parcheggiatori abusivi collegati alla criminalità organizzata;

- L’occupazione abusiva da parte dei parcheggiatori abusivi sarebbe stata ripetuta e reiterata tanto da costringere l’ASL a prevedere un servizio di guardiania privata a mezzo Guardie giurate;

- La criminalità organizzata avrebbe manifestato interesse per la gestione delle aree sosta tanto che in alcune aree parcheggio sarebbero state persino occultate armi;

- Alla luce delle suddette circostanze si rendeva necessario un “approfondimento” sulla migliore modalità di gestione dei predetti spazi anche a mezzo di stalli automatici.

Il descritto corredo motivazionale, secondo la ricorrente, sarebbe contraddittorio e illogico in quanto l’ASL Napoli 1, al fine di risolvere il problema dell’abusivismo, avrebbe preferito rivolgersi ad un istituto di guardie giurate (a pagamento) e non già affidare alla ricorrente un servizio (con beneficio per le casse pubbliche), in relazione al quale il servizio di vigilanza costituirebbe parte della prestazione contrattuale, come previsto dall’art. 7 del CSA.

4. Si è costituta l’Amministrazione resistente, con deposito di articolata memoria difensiva e di documenti, instando per il rigetto del ricorso.

5. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 00720/2019 all’esito dell’udienza camerale del 7 maggio 2019.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2019.

7. Ai fini della disamina dei motivi di ricorso occorre preliminarmente riportare la motivazione della delibera gravata.

Ed invero la stessa è motivata alla stregua dei seguenti rilievi “…Considerato:

- che il Servizio AA.LL., a seguito di specifica richiesta, con nota prot. n.17782/i del 27/02/2019, ha espresso parere circa la possibilità di ritenere valida la procedura di gara anche in presenza di unica offerta, osservando che, in assenza di specifica indicazione nel vigente Codice degli Appalti trova applicazione il criterio residuale di cui all'art 69 R.D. 827/1924 secondo cui va dichiarata "la gara deserta ove non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta";

- che, per l'effetto il Servizio AA.LL. aziendali ha espresso parere che, in ragione della omessa indicazione nella lex specialis di tale possibilità, la procedura di gara deve essere dichiarata deserta;

- che, prioritariamente a quanto appena esposto, va in aggiunta rilevato che molti dei parcheggi dei PP.00. oggetto di gara, sono stati di recente segnalati per la gestione abusiva degli stessi da parte di esponenti della criminalità organizzata, come nel caso dell'area a parcheggio del P.O. San Giovanni Bosco che è stata liberata in ragione della abusiva e non autorizzata gestione della stessa da parte di una cooperativa che aveva finanche installato parcometri e realizzato strisce blu e riconsegnata con verbale di affidamento del Commissariato P.S. "San Carlo Arena" in data 13 Luglio 2018;

- che con recente disposizione del Commissario Straordinario prot. n. 16348 del 21.02.2019, a seguito della nuova occupazione del parcheggio del P.O. San Giovanni Bosco da parte di abusivi, si è disposte il presidio dell'area a mezzo di guardie giurate onde scongiurare nuovi episodi di illegalità;

- che, in ragione dell'attuale manifestato interesse da parte della criminalità organizzata per la gestione delle aree di sosta limitrofe agli ospedali, in alcune delle quali sono state finanche occultate armi, si rende necessario un approfondimento sulla migliore modalità di gestione dei predetti spaiL se del caso, anche a mezzo di stalli automatici” Dato atto:

- Che la Commissione giudicatrice, con nota prot. 20608 del 08.03.2019, condividendo le motivazioni addotte dalla U.O.C. Affari Legali, ha rilevato il venir meno dei presupposti per il prosieguo delle attività rimettendo gli atti di gara al R.U.P.;

- Che il R.U.P., nel prendere atto delle argomentazioni della UOC AA.LL. e delle argomentazioni della Commissione, con nota prot. 20694 del 08.03.2019 ha comunicato la possibilità di annullare la procedura di che trattasi ai sensi dell'art.21 nonies L. 241/1990;

Ritenuto:

- che, alla luce dei recenti avvenimenti, in parte, peraltro, successivi alla nomina del Commissario Straordinario, è necessaria e opportuna la revoca della gara in oggetto, non più rispondente all'interesse pubblico, onde consentire alla P.A. i necessari approfondimenti sulla più corretta ed efficace modalità di gestione delle aree di sosta limitrofe ai PP.00. della A.S.L. Napoli 1 Centro, anche al fine di contrastare l'evidente tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nella gestione delle stesse;

- che alcun nocumento può porsi a carico del partecipante, in relazione allo stato della procedura, ferma alla fase amministrativa, come tale inidonea a determinare una posizione differenziata e qualificata;

- che la giurisprudenza (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, V sez., n. 5118 del 03.11.2017) ha in più occasioni evidenziato che l'unico limite alla possibilità di esercitare un potere di revoca della procedura di gara è costituito dall'avvenuta stipula del contratto (cfr. Cons. Stato Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4934 e Consiglio di Stato sez. III 29 luglio 2015 n. 3748), anche se occorre distinguere la fase anteriore all'aggiudicazione definitiva dalla sussistenza di quest'ultima, che è idonea a costituire un principio di affidamento in capo alla concorrente che ne sia destinataria, così che, una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento (cfr. T.A.R. Salerno, sez. I 04 dicembre 2015 n. 2544), mentre dopo l'éiggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere di motivazione (sulla revocabilità dell'aggiudicazione provvisoria, cfr. anche Cons. Stato Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67)”.

7.1. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, anche il richiamo all’art. 69 del R.D. 827/1924, lungi dall’essere richiamato nelle premesse del provvedimento – che rientrano nella parte iniziale dello stesso (“ Premesso:

- che con delibera n. 987 del 09.05.2018 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione delle aree limitrofe ai PP.00. San Paolo, San Gennaro, Elena. -;4gsta e San Giovarmi Bosco da destinare a superfici per le soste a pagamento;

- che nel termine di scadenza fissato per il 10.08.2018 è pervenuta unica offerta da parte della Diva Società Cooperativa Sociale Onlus arl con sede in Napoli, Via Firenze 21, limitatamente ai lotti 2 (P.O. San Paolo) e 3 (San Giovanni Bosco);

- che con disposizione della Direzione Strategica Aziendale n. 573 del 19.11.2018 è stata nominata la Commissione di Gara nonché la Commissione Giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, giusta art. 20 capitolato di gara;

- che la Commissione di Gara, alla seduta del 29.11.2018, esaminata la documentazione amministrativa dell'unica offerta presentata, ha disposto l'ammissione della stessa al prosieguo della gara, comunicando alla Commissione Giudicatrice Tecnica la conclusione della fase amministrativa ai fini dell'insediamento di quest'ultima;

- che la Commissione Giudicatrice, valutata la necessità di approfondire prioritariamente la legittimità della procedura di gara per effetto della intervenuta partecipazione di un unico concorrente, con nota prot. n. 72284 del 05.12.2018 ha sospeso la procedura di gara” ) costituisce uno degli autonomi presupposti motivazionali del provvedimento di revoca della procedura di gara, accanto a quello dato dalla necessità di maggiori approfondimenti sulla più corretta ed efficace modalità di gestione delle aree di sosta limitrofe ai PP.00. della A.S.L. Napoli 1 Centro, anche al fine di contrastare l'evidente tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nella gestione delle stesse, dovendosi al riguardo ritenere le espressioni “ considerato ” e “ ritenuto ” come volte del pari a denotare i presupposti motivazionali della delibera di revoca oggetto di impugnativa, ciascuno dei quali peraltro dotato di autosufficienza, essendosi in presenza di un atto plurimotivato.

8. Ciò posto, alcuna valenza ha quanto dedotto da parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso circa la non ricorrenza di ragioni di interesse pubblico per procedere alla revoca della procedura di gara e circa l’illogicità della parte motivazionale relativa alle necessità di approfondimento in ordine alle modalità di gestione delle aree di sosta di cui è causa.

8.1. Ed invero, come già evidenziato in sede cautelare, non occorreva una motivazione specifica in ordine alle ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la revoca della procedura di gara, non potendo il concorrente in gara vantare alcun affidamento sino all’aggiudicazione definitiva (ora aggiudicazione tout court) alla stregua della giurisprudenza in materia secondo cui “La natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della aggiudicazione provvisoria (ora proposta di aggiudicazione) – nell’ipotesi di specie neppure intervenuta - non consentono, quindi, di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183) per cui la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma), al pari della revoca della lex specialis che ne è a monte non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338 e v. per il caso del project financing nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V , 21/05/2018 , n. 3025). Deriva dalle considerazioni che precedono che la determinazione discrezionale di revoca della procedura di gara potrà essere sindacata dal G.A solo a fronte di palesi vizi di illogicità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti” (da ultimo in tal senso T.A.R. Calabria Sezione Prima n. 00419/2019)”.

8.2. Pertanto la delibera de qua è esaurientemente e sufficientemente motivata con il richiamo all’art. 69 del R.D. 827/1924, per cui irrilevanti si palesano, come innanzi esposto, ai fini dell’accoglimento del ricorso, le censure espresse nel secondo motivo di ricorso.

8.2.1. Ciò in quanto secondo la costante giurisprudenza amministrativa (ex mulits Cons. Stato Sez. VI Sent. 02/01/2018, n. 3 di conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4647/2016) “Quando un provvedimento amministrativo si fonda su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato) è sufficiente a sostenere la legittimità dell'atto stesso la conformità a legge anche di una sola delle ragioni addotte”.

9. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato, stante l’infondatezza del primo motivo, in quanto l’art. 69 del R.D. 827/1924, di cui la stazione appaltante ha fatto legittimamente applicazione, è da considerarsi espressione di un principio generale adottabile anche sotto il vigore del Dlgs. 50/2016 ed anche alle concessione di servizi, per cui al riguardo deve condividersi quanto espresso dal settore legale secondo va dichiarata "la gara deserta ove non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta", per cui, in ragione della omessa indicazione nella lex specialis di tale possibilità, la procedura di gara doveva essere dichiarata deserta.

9.1. Ed invero l’assunto di parte ricorrente circa l’inapplicabilità dell’art. 69 R.D. 827/1924 alle concessioni è smentita dalla giurisprudenza del Consiglio Di Stato ( cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2014, n.5761, che annulla TAR Piemonte, sez. II, n. 449 del 2014 citato da parte ricorrente ) secondo il quale in linea di principio, nelle gare pubbliche, il contratto deve essere aggiudicato sulla base del raffronto di più offerte, secondo il principio già fissato dall'art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, per cui le disposizioni che derogano a tale principio costituiscono norme eccezionali di stretta interpretazione, risultando il confronto concorrenziale indispensabile per la corretta individuazione del concessionario.

9.2. Ciò senza tralasciare di considerare che l’applicabilità dell’art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, la cui ratio legis è la necessità di un confronto concorrenziale, funzionale anche all’economicità della scelta, si evince dalla circostanza che la libera concorrenza e il principio di economicità sono annoverati tra i principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, applicabili anche alle concessioni di servizi, sia in forza del medesimo disposto dell’art. 30 che del disposto dell’art. 164 comma 2 del Dlgs. 50/2016.

9.3. Né può condividersi l’assunto, invero fantasioso, di parte ricorrente secondo il quale avendo la stessa presentato offerta per due lotti non si sarebbe in presenza di un’unica offerta, con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827;
ciò avuto riguardo alla ratio legis del medesimo disposto normativo fondato, come detto, sulla necessità del confronto concorrenziale.

10. Le questioni esaminate pertanto esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

11. Il ricorso va pertanto rigettato.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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