TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-28, n. 201802215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-28, n. 201802215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802215
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2018

N. 02215/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05067/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5067 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e D G, con domicilio eletto presso lo studio Tedeschini, in Roma, Largo Messico, 7;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F P G, A P e P L R, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2016 n. 591, con il quale è stato nominato Presidente aggiunto del Consiglio di Stato il dr. F P G;

- del “ verbale di riunione ” della IV Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 5 del 5 febbraio 2016;

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 16 del 12 febbraio 2016 di nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del dr. F P G;

- del “ verbale approvato nella seduta del 3 marzo 2016 ” della seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 12 febbraio 2016, nella parte relativa al “ terzo punto della seduta pubblica (nomina del presidente aggiunto del Consiglio di Stato – esito interpello) ”;

nonché, nei limiti in cui sono stati richiamati o implicitamene presupposti negli atti sopraelencati, per l’annullamento anche:

della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015;

del “ verbale di riunione ” della IV Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 41 dell’11 dicembre 2015;

del parere espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la delibera n. 177 del 18 dicembre 2015;

nonché, per l’annullamento, per quanto possa occorrere:

del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010 registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2010 n. n. 2/214 con il quale “ il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra P L R è nominato Consigliere di Stato ”;

di ogni altro atto o provvedimento che possa essere comunque rilevante ai fini del decidere;

nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 novembre 2016, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 26 febbraio 2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato alla compiuta definizione nel merito del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato S S avverso gli atti del procedimento conclusosi con la nomina, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 2016, del dott. F P G quale Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Il ricorso è stato parzialmente definito con la sentenza di questa Sezione n. 6126 del 2017 – confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4718 del 2017 – che in parte ha dichiarato irricevibili, in parte ha dichiarato inammissibili e in parte ha respinto la maggior parte delle censure proposte, riservando l’esame delle rimanenti all’esito del compimento di incombenti istruttori.

2. Le vicende del procedimento di nomina censurato dal ricorrente possono essere così riassunte:

- a seguito di interpello, pubblicato il 18 gennaio 2016, per la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, hanno fatto pervenire il loro assenso i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato S S e F P G;

- l’Organo di autogoverno della giustizia amministrativa, nella seduta plenaria del 12 febbraio 2016, con 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astenuti e 1 non voto, ha approvato la proposta formulata dalla Quarta Commissione nella seduta del 5 febbraio 2016 di nominare Presidente aggiunto del Consiglio di Stato il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato F P G;

- il Presidente della Repubblica, con decreto del 3 marzo 2016 – vista la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 12 febbraio 2016 e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 26 febbraio 2016 – ha nominato Presidente aggiunto del Consiglio di Stato il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. F P G.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Presidente S S ha impugnato il già richiamato decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2016, di nomina del dott. F P G quale Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nonché gli atti del procedimento di nomina, ossia: il “ verbale di riunione ” della Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 5 del 5 febbraio 2016;
la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 16 del 12 febbraio 2016 avente ad oggetto la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del dott. F P G;
il “ verbale approvato nella seduta del 3 marzo 2016 ” della seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 12 febbraio 2016, nella parte relativa al “ terzo punto della seduta pubblica (nomina del presidente aggiunto del Consiglio di Stato – esito interpello) ”.

Ha, inoltre, impugnato, nei limiti in cui sono stati richiamati o implicitamente presupposti negli atti sopraelencati, anche: la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015;
il “ verbale di riunione ” della Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 41 dell’11 dicembre 2015;
il parere espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la delibera n. 177 del 18 dicembre 2015.

Ha, infine, gravato, per quanto occorrente il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, con il quale “ il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra P L R è nominato Consigliere di Stato ”.

Contro tali atti, il ricorrente il ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Presidente S ha, poi, proposto motivi aggiunti, depositati il 30 novembre 2016, mediante i quali ha esteso l’impugnativa alla deliberazione con cui, in data 26 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del Presidente di Sezione F P G.

4. Definendo parzialmente il giudizio, con la sentenza n. 6126 del 2017, questa Sezione:

- ha dichiarato irricevibile per tardività l’azione di annullamento, proposta con i motivi aggiunti, della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, ritenendo che la sua lesività fosse già chiaramente percepibile dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2016 (che reca espressamente tra gli atti presupposti la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 26 febbraio 2016);
ha, tuttavia, ritenuto che nonostante la mancata impugnazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, il ricorso fosse comunque ammissibile: ciò sulla base della considerazione secondo cui l’eventuale annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 12 febbraio 2016 determinerebbe il travolgimento automatico del decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2016, che ha tra i suoi presupposti essenziali la delibera dell’organo di autogoverno;

- ha dichiarato per un verso inammissibile (laddove diretta contro la nomina del Presidente del Consiglio di Stato) e per altro verso infondata (laddove diretta contro la nomina del Presidente aggiunto), la censura diretta a sostenere che il Presidente P G non avrebbe potuto essere inserito nella c.d. “cinquina” ai fini della nomina a Presidente del Consiglio di Stato e non avrebbe potuto neppure essere ammesso a partecipare all’interpello a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, non essendo in possesso del requisito del pregresso esercizio di funzioni direttive per almeno cinque anni;

- ha dichiarato infondata nel merito la censura diretta a lamentare che la seduta dell’11 dicembre 2015 della Quarta Commissione del Consiglio di Presidenza (che ha deliberato di rendere il parere per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato indicando al Presidente del Consiglio la “cinquina” di magistrati), inizialmente pubblica, sarebbe stata illegittimamente trasformata in “segretissima”, con ordine di allontanamento “extra omnes”, senza verbalizzazione e senza il personale di segreteria a ciò addetto;

- ha respinto nel merito le censure dirette a sostenere che in nessun atto presupposto di carattere generale risulterebbero indicati i criteri sulla cui base procedere alle valutazioni che si intendevano effettuare e cioè il merito professionale e l’attitudine all’esercizio della specifica funzione e che nel procedimento di nomina in questione è stato utilizzato un ulteriore elemento rispetto all’anzianità in ruolo, cioè il merito, per cui non si sarebbe potuto prescindere dal contraddittorio con le parti interessate.

- ha, altresì, respinto le censure dirette a sostenere la contraddittorietà, sotto diversi profili, della delibera contenente la proposta di nomina del Presidente P G a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

- ha dichiarato irricevibile l’azione di annullamento del provvedimento di nomina governativa del dott. L R a Consigliere di Stato, ritenendo che la lesività di tale atto dovesse farsi risalire, seguendo la stessa prospettazione del ricorrente, alla designazione e all’attività svolta quale relatore dal Consigliere L R nel procedimento che ha portato alla proposta di nomina (di cui al verbale della IV Commissione n. 41 dell’11 dicembre 2015) ed alla conseguente deliberazione del 17 dicembre 2015, con cui il Plenum del Consiglio di Presidenza ha nominato Presidente del Consiglio di Stato l’avv. A P;

- con riferimento la censura di difetto di idonea motivazione e di adeguata istruttoria, ha premesso che la motivazione della nomina risiede nel verbale della riunione della IV Commissione permanente del 5 febbraio 2016 e nel verbale della riunione plenaria del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016 e ha ritenuto, comunque, opportuno, per la definizione del giudizio, acquisire copia dei fascicoli personali del ricorrente, del controinteressato e ogni altro documento che ha costituito specifico oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidente al fine di adottare la nomina in contestazione.

5. Come anticipato, la decisione di primo grado è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4718 del 2017.

Il Giudice d’appello ha peraltro rimarcato come il difetto di istruttoria sia stato dedotto dal ricorrente inscindibilmente rispetto al difetto di motivazione e, sulla base di questa considerazione, ha affermato che entrambi i profili – difetto di istruttoria e difetto di motivazione – devono ritenersi non ancora definiti in primo grado. Da ciò il riconoscimento – pure contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato – della valenza meramente incidentale della premessa contenuta nella sentenza di primo grado, ove si legge che “ in ragione di tutto quanto contenuto nel verbale della riunione della IV Commissione permanente del 5 febbraio 2016 e nel verbale della riunione plenaria del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016, la motivazione della nomina del Pres. P G a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato risiede compiutamente ed esaustivamente nelle analitiche descrizioni delle qualità del detto magistrato che hanno determinato l’individuazione dello stesso, in ragione della congiunta valutazione dei criteri della posizione in ruolo, del merito e delle attitudini, quale candidato maggiormente idoneo al conseguimento della qualifica in discorso ”.

6. Gli incombenti istruttori disposti dalla Sezione con la sentenza non definitiva sono stati adempiuti il 5 luglio 2017, mediante il deposito agli atti del presente giudizio dei documenti richiesti.

7. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la definizione del presente giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con cui si è limitata a produrre la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 dell’11 ottobre 2017.

Il 10 novembre 2017 la difesa del Presidente S ha depositato una replica, mediante la quale:

- ha svolto un’estesa critica nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato, che il ricorrente ha dichiarato di aver impugnato innanzi alla Corte di Cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, con ricorso in data 31 ottobre 2017, depositato il 9 novembre 2017, unito in copia alla replica;

- ha affermato che i motivi dedotti contro la sentenza del Consiglio di Stato rivestirebbero carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia definitiva in primo grado del giudizio, in quanto: (i) laddove la Corte di Cassazione dovesse accogliere la censura (già respinta dal Consiglio di Stato con la sentenza impugnata) di illegittima composizione del Collegio giudicante che ha emesso la sentenza non definitiva in primo grado (ossia la sentenza della Sezione n. 6126 del 2017), questa pronuncia verrebbe ad essere caducata;
(ii) innanzi alla Corte di Cassazione è stata anche proposta una censura diretta a contestare la stessa giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia;

- in considerazione di tali ritenuti profili di pregiudizialità, ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 c.p.a. e degli articoli 295 e/o 296 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sull’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato;

- ha chiesto, in alternativa, la sospensione del giudizio ai fini della rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di una pluralità di questioni, e in particolare: (a) illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge n. 186 del 1982 – in riferimento agli articoli 24, 108, secondo comma, 103, primo comma, 113, 97, secondo comma, 100 primo e terzo comma, 102 e 111 della Costituzione, nonché all’articolo 3 in relazione all’articolo 10 della legge n. 195 del 1958 – laddove interpretato nel senso di assegnare al Governo un potere che pregiudica l’indipendenza del giudice amministrativo, intendendo il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa solo come tale e non in termini di “concerto” con il Governo;
(b) illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 5- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – aggiunto dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, come integrato dall’articolo 7- vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 – con riferimento agli articoli 24, 108, primo comma, 103, primo comma, 113, 97, secondo comma, 100 primo e terzo comma, 102 e 111 della Costituzione, laddove sia applicato nel caso in esame e interpretato nel senso di computare nei cinque anni di esercizio effettivo di funzioni direttive richiesti dall’articolo 22 della legge n. 186 del 1982 anche gli incarichi politici;
(c) illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge n. 186 del 1982, in riferimento agli articoli 117, primo comma della Costituzione, 6 e 13 della CEDU, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per violazione dei principi del legittimo affidamento, dell’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni, del diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale;
(d) violazione dell’articolo 6, par. 1 della CEDU e, quindi, del principio di imparzialità e indipendenza del giudice, in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sui propri organi di vertice, oltretutto più elevato;
(e) questione pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riferimento agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al principio del legittimo affidamento, per gli stessi profili già dedotti quali questioni di legittimità costituzionale.

La difesa erariale ha quindi depositato, il 20 novembre 2017, un’ulteriore memoria, in risposta alla replica del ricorrente;
replica della quale ha comunque eccepito l’inammissibilità.

La difesa del Presidente S ha successivamente prodotto, il 21 novembre 2017, il certificato di pendenza dell’impugnazione proposta in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 2017.

8. All’udienza pubblica del 22 novembre 2017 la difesa di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa. A tale istanza si è opposta la difesa erariale. La causa è stata quindi discussa ed è, infine, passata in decisione.

9. Il Collegio deve preliminarmente dare atto delle ragioni per le quali non ritiene di poter accedere alla richiesta di rinvio della trattazione della controversia, che la parte ricorrente ha formulato sulla base delle medesime ragioni poste alla base dell’istanza di sospensione del processo per la pendenza del giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione contro la sentenza n. 4718 del 2017 del Consiglio di Stato.

Al riguardo, deve osservarsi che il mero rinvio dell’udienza, ossia il rinvio non funzionale al compimento di ulteriori atti diretti alla prosecuzione della trattazione del ricorso, può essere accordato dal giudice, nel silenzio del codice di rito, soltanto qualora si renda necessario per la garanzia delle esigenze difensive delle parti (come nel caso del rinvio per assicurare la maturazione di termini a difesa non ancora decorsi o per consentire la proposizione di motivi aggiunti), ovvero laddove le parti rappresentino concordemente l’esistenza di vicende esterne al processo, tali da poter determinare il superamento della situazione di fatto o di diritto sulla quale si è originariamente innestata la vicenda processuale, in modo da rendere la sentenza inattuale o potenzialmente interferente con lo svolgimento dell’attività amministrativa ancora in corso.

Non è, invece, consentito al giudice rinviare la trattazione della causa laddove nessuna di tali eventualità si sia verificata e, per di più, una delle parti vi si opponga, traducendosi, altrimenti, il differimento della decisione in un sostanziale diniego di giustizia, oltre che in una potenziale lesione del principio della ragionevole durata del giudizio di cui all’articolo 111, secondo comma Cost.

A fortiori , il rinvio non può essere accordato per ragioni che vengono allegate anche quali cause di sospensione del giudizio, atteso che la sospensione costituisce un istituto disciplinato dalla legge processuale e subordinato a un apposito provvedimento del giudice, a sua volta emesso in presenza di precisi presupposti. La sospensione, perciò, non equivale a un mero differimento della definizione di merito della controversia, ma costituisce anch’essa l’esito di una decisione giurisdizionale, sia pure solo in rito, avverso la quale è accordata tutela alle parti, cui spetta la possibilità di proporre appello, ai sensi dell’articolo 79, comma 3 c.p.a.

10. Ciò posto, deve scrutinarsi preliminarmente l’eccezione di inammissibilità della replica prodotta dalla difesa del ricorrente, in quanto ritenuta esorbitante rispetto ai contenuti assegnati a tale scritto difensivo dall’articolo 73, comma 1 c.p.a.

10.1 L’eccezione è fondata in parte.

10.2 Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi della disposizione ora richiamata, le repliche devono essere riferite “ ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza ”. Si tratta, quindi, di scritti difensivi che – per ragioni di pienezza del diritto alla difesa e, in particolare, di garanzia della parità delle armi tra le parti – non hanno contenuto libero, ma possono soltanto controbattere alle produzioni avversarie (cfr., ex multis , Cons. Stato, 15 aprile 2013, n. 2042 sull’inammissibilità della produzione di repliche in assenza di memorie difensive depositate dalla controparte), salva la possibilità per il Collegio di accordare la presentazione tardiva di memorie e documenti, pur sempre nel rispetto del contraddittorio, “ qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ” (articolo 54, comma 1 c.p.a.).

10.3 Lo scritto difensivo censurato, secondo quanto sopra esposto, è volto sostanzialmente ad articolare due richieste, dirette nei confronti del Giudice:

1) la sospensione del giudizio in attesa della decisione del ricorso per Cassazione, depositato il 9 novembre 2017, proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 2017;

2) la sospensione del giudizio ai fini della rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia delle questioni indicate dal ricorrente.

Al riguardo, deve osservarsi che soltanto la prima di tali istanze risulta essere motivata da ragioni che non potevano essere introdotte nel giudizio nei termini prescritti e, comunque, in un momento precedente a quello di deposito della replica (10 novembre 2017), mentre la seconda mira a riproporre argomenti che non solo non costituiscono una replica alle nuove difese della controparte, ma attengono a questioni già esplicitamente o implicitamente coperte dalla sentenza non definitiva della Sezione n. 6126 del 2017, e come tali non ulteriormente deducibili in questa sede.

10.4 Più in dettaglio, la memoria va ritenuta ammissibile nella parte in cui è diretta a domandare la sospensione del giudizio per la pendenza del predetto ricorso per Cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, contro la sentenza del Consiglio di Stato.

Sono infatti riscontrabili entrambi i presupposti per accordare il tardivo deposito della copia dell’atto introduttivo dell’impugnazione e della conseguente memoria di parte, ossia:

- l’estrema difficoltà di operare la produzione nel termine di legge, atteso che il ricorso per Cassazione è stato depositato il 9 novembre 2017 e il deposito difensivo nel presente giudizio è avvenuto il 10 novembre 2017;

- la piena garanzia del contraddittorio, in quanto l’Avvocatura dello Stato ha diffusamente articolato le proprie difese – opponendosi alla sospensione del giudizio – nella memoria depositata, a propria volta, il 20 novembre 2017, che va conseguentemente anch’essa considerata ammissibile.

10.5 La replica è, invece, inammissibile e non può, conseguentemente, essere presa in esame dal Collegio nella parte in cui sottopone al giudicante questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea aventi ad oggetto – nei termini sopra indicati – per un verso le norme regolatrici del procedimento di nomina del Presidente del Consiglio di Stato (ossia le previsioni dell’articolo 22 della legge n. 186 del 1982) e la disciplina della posizione di fuori ruolo contenuta nell’articolo 9, comma 5- bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, per altro verso lo stesso incardinarsi della giurisdizione del giudice amministrativo, ritenuto giudice non terzo rispetto al sindacato sugli atti di nomina dei vertici del Plesso della Giustizia amministrativa.

Tale inammissibilità, come anticipato, rileva sotto due distinti profili.

10.5.1 Anzitutto, sotto un profilo – per così dire – formale, la replica non controbatte, per questa parte, ad alcuna ulteriore produzione depositata dalla difesa avversaria in vista dell’udienza, né è sorretta dall’esigenza di allegare fatti o proporre questioni non precedentemente deducibili. Conseguentemente, lo scritto risulta manifestamente esorbitante rispetto al preciso limite di contenuto tracciato dall’articolo 73, comma 1 c.p.a. e, inoltre, non autorizzabile ai sensi dell’articolo 54, comma 1 c.p.a.

10.5.2 Sotto altro profilo, di natura sostanziale, sono le stesse questioni dedotte con la replica a risultare, per questa parte, manifestamente inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una diversa pronuncia su aspetti già esplicitamente o implicitamente decisi con la sentenza non definitiva n. 6126 del 2017, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4718 del 2017.

E’ sufficiente, al riguardo, osservare quanto segue.

A) Tutti i profili attinenti all’articolazione del procedimento di nomina del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato sono stati vagliati dalla precedente pronuncia della Sezione, la quale ha definito la maggior parte delle censure proposte, con la sola eccezione di quelle attinenti al difetto di istruttoria e di motivazione. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 2017 si è pronunciata espressamente per l’applicabilità, in tale procedimento, della previsione dell’articolo 9, comma 5- bis del decreto legislativo n. 303 del 1999. Non sono, quindi, ulteriormente deducibili in questa sede questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità europea attinenti alle norme regolatrici dell’ iter di nomina. E ciò anche senza interrogarsi sulla specifica rilevanza, nel presente giudizio, delle questioni prospettate rispetto all’articolo 22 della legge n. 186 del 1982, che riguarda la nomina del Presidente del Consiglio di Stato.

B) Le questioni che, secondo la parte, sorreggerebbero il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea – oltre ad attenere anch’esse alla disciplina del procedimento di nomina, e quindi a risultare coperte dalla precedente decisione di primo grado – sono state comunque già poste, in termini identici rispetto a quanto allegato in questa sede, nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza n. 4718 del 2017, che le ha rigettate, rilevando che “ la fattispecie oggetto del presente giudizio è estranea al campo di applicazione del diritto dell’Unione Europea ed è regolata solo da norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto ” (cfr. il punto 42 della suddetta pronuncia).

C) Le contestazioni attinenti alla stessa legittimità dell’attribuzione al giudice amministrativo del sindacato sugli atti di nomina dei vertici del Plesso della Giustizia amministrativa sono manifestamente inammissibili in quanto dirette a provocare – sulla base della prospettata questione di violazione dell’articolo 6, par. 1 CEDU – una nuova decisione del giudice di primo grado sulla sussistenza della propria giurisdizione, già implicitamente ritenuta nella sentenza n. 6126 del 2017, con la quale questo Tribunale amministrativo ha parzialmente definito la causa.

10.6 Alla luce di quanto esposto, deve perciò ritenersi ammissibile soltanto la parte della replica del ricorrente diretta a chiedere la sospensione del giudizio per la pendenza del ricorso per Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 2017.

La replica non può, invece, essere presa in considerazione, né sono comunque ammissibili – neppure in ragione della loro allegazione orale in udienza – le questioni ivi dedotte, nella parte attinente alla prospettazione delle richiamate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea.

11. Il Collegio è, perciò, chiamato a interrogarsi sulla sussistenza di ragioni che impongano o comunque rendano opportuna la sospensione del giudizio, secondo quanto allegato dalla difesa del ricorrente.

11.1 Al quesito deve rispondersi negativamente.

11.2 Secondo i principi, la sospensione prevista dall’articolo 295 c.p.c. – applicabile nel processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall’articolo 79, comma 1 c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 640) – è consentita solo per la c.d. pregiudizialità tecnica (o necessaria), ravvisabile unicamente quando una controversia (pregiudiziale) costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si imponga nei confronti di quest’ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l’uniformità di decisioni (Cass. civ., SS.UU., ord. 27 luglio 2004, n. 14060;
nello stesso senso, ex multis: Cass., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5014;
Id., Sez. VI, ord. 2 marzo 2016, n. 4183;
Id., Sez. II, 20 febbraio 2008, n. 4314;
Id., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174;
nonché, con riferimento al processo amministrativo: Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2017, n. 4156;
Id., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 640).

In questa prospettiva, l’istituto della sospensione necessaria, in quanto finalizzato a evitare il conflitto di giudicati, “ può trovare applicazione solo quando in altro giudizio deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio ” (così Cass. civ., SS.UU., ord. 27 luglio 2004, n. 14060).

11.3 Tale rapporto non è ravvisabile tra il giudizio instaurato dal ricorrente alla Corte di Cassazione e quello oggetto della presente decisione.

Il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione è, infatti, diretto a contestare la sentenza del Consiglio di Stato n. 4718 del 2017: (a) nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sullo stesso legittimo radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo;
(b) laddove ha respinto la censura attinente alla dedotta nullità della sentenza non definitiva di primo grado per illegittima composizione del Collegio giudicante.

Nessuna delle statuizioni che la Corte di Cassazione potrebbe rendere su tali profili si pongono quali questioni pregiudiziali in senso logico-giuridico, nel senso sopra detto, rispetto all’oggetto del presente giudizio, che è limitato allo scrutinio delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione delle valutazioni rese dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai fini della nomina impugnata.

Va, in particolare, sottolineato che – in conformità ai principi ora richiamati, e contrariamente a quanto diffusamente allegato, anche in udienza, dalla difesa del ricorrente – nessuna rilevanza possono assumere, quali cause di sospensione necessaria del processo, le censure dirette contro la composizione del Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 6126 del 2017. E ciò in quanto la presente decisione, che viene resa da un diverso Collegio, si riferisce soltanto alle specifiche questioni di merito sopra richiamate;
questioni rispetto alle quali la sentenza n. 6126 del 2017 si è limitata a disporre un mero adempimento istruttorio (peraltro in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente).

In ogni caso, laddove la pronuncia della Corte di Cassazione o la statuizione dell’eventuale giudice del rinvio dovessero risultare idonee (pur sempre per ragioni attinenti alla giurisdizione, quali prospettabili innanzi alla Corte, e non per la sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, nel senso sopra indicato) a riverberarsi sulla presente decisione, o addirittura a travolgerla, tali profili sarebbero pienamente deducibili mediante l’impugnazione della sentenza.

11.4 Va, perciò, esclusa la sussistenza di ragioni di sospensione necessaria del processo.

11.5 Non può, infine, accedersi neppure alla richiesta di sospensione facoltativa, ai sensi dell’articolo 296 c.p.a., poiché – in disparte ogni altra considerazione – manca un’istanza concorde di tutte le parti, avendo, anzi, la difesa erariale manifestato una espressa opposizione.

D’altro canto, deve pure tenersi presente il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve reputarsi di norma “(...) esclusa (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge) ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità (...) ” (Cass. civ., Sez. II, 20 febbraio 2008, n. 4314).

11.6 In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la causa va definita nel merito.

12. A tal fine, deve tenersi presente che, come più volte ricordato, il thema decidendum è circoscritto, in questa sede, alle sole censure con cui il Presidente S ha sostenuto, con diverse sfumature, che la scelta dell’Organo di autogoverno, sia nel procedimento di nomina del Presidente del Consiglio di Stato, sia nel procedimento di nomina del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, non sarebbe stata supportata da idonea motivazione e adeguata istruttoria.

12.1 Più in dettaglio, sono state svolte le seguenti doglianze.

12.1.1 Anzitutto – con il motivo rubricato dal ricorrente sub (2) – si allega che l’Organo di autogoverno avrebbe espresso, nel verbale dell’11 dicembre 2015, ai fini della nomina a Presidente del Consiglio di Stato, un parere contraddittorio e perplesso quanto al peso attribuito alla valutazione del dato dell’anzianità e non avrebbe addotto alcun elemento sfavorevole tale da giustificare l’inversione dell’ordine di ruolo tra i magistrati interessati alla valutazione, avvenuta peraltro senza acquisire i relativi fascicoli personali.

12.1.2 Con il motivo sub (4) si evidenzia, poi, che nel precedente parere reso ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio di Presidenza avrebbe indicato una “cinquina” di magistrati, estrapolando dal ruolo i nominativi dei cinque Consiglieri di Stato più anziani, e li avrebbe poi graduati, senza alcuna valutazione dei periodi di effettivo esercizio delle funzioni direttive e senza alcuna reale istruttoria sul merito e sull’attitudine allo svolgimento della specifica funzione e, comunque, immotivatamente.

Il difetto di istruttoria emergerebbe, di per sé, dalla mancata acquisizione dei fascicoli personali o di altra notizia o documentazione, per cui non sarebbero noti gli elementi presi in esame ai fini della valutazione. L’unico dato che la Commissione risulterebbe aver considerato consisterebbe, per ciascun magistrato, nei soli periodi di fuori ruolo e delle funzioni svolte in tali periodi. Si tratterebbe, tuttavia, di circostanze che non potrebbero ragionevolmente condurre a una valutazione di merito e attitudini all’incarico di Presidente del Consiglio di Stato e che, anzi, sarebbero inammissibili a questo fine ove a tali dati volesse darsi rilevanza politica.

12.1.3 Ancora, si deduce – con il motivo sub (5) – che la “novità” della graduazione per merito e attitudine, oltre a comportare l’acquisizione di elementi istruttori ulteriori rispetto al calcolo dell’anzianità e dall’assenza di motivi di demerito, avrebbe richiesto l’instaurazione di un contraddittorio con i magistrati inclusi nella “cinquina”.

12.1.4 Vengono pure svolte – con il motivo sub (7) – specifiche doglianze in ordine ai profili di valutazione che risultano essere stati ritenuti rilevanti dall’Organo di autogoverno al fine di prescegliere il Presidente P G per la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nonché in ordine all’omessa considerazione, al medesimo scopo, di dati relativi all’attività del Presidente S.

12.1.5 Ancora, si censura – con il motivo sub (9) – il giudizio espresso nei confronti del Presidente S, ove dovesse ritenersi manifestazione di una valutazione di non idoneità all’incarico di Presidente aggiunto, nonostante egli fosse stato reputato idoneo, poco tempo prima, alla funzione di Presidente del Consiglio di Stato. Non sarebbero, poi, comprensibili le ragioni della preferenza accordata al controinteressato, il quale, a differenza del ricorrente, non aveva mai ricoperto in precedenza le funzioni di Presidente titolare di una Sezione del Consiglio di Stato.

12.1.6 Infine, vengono prospettate – con il motivo sub (11) – ragioni di illegittimità desunte dalle dichiarazioni riportate nel verbale della seduta del Plenum del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016.

12.2 Risulta, invece, già rigettata in primo grado e in appello, come sopra ricordato, la doglianza attinente alla mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione.

12.3 Analogamente, la censura relativa all’inserimento nella “cinquina” del nominativo del Presidente P G, nonostante il mancato esercizio di funzioni direttive per almeno cinque anni, è già stata ritenuta inammissibile (laddove diretta contro la nomina del Presidente del Consiglio di Stato) e per altro verso infondata (laddove diretta contro la nomina del Presidente aggiunto) dalla sentenza parziale n. 6126 del 2017. Per l’infondatezza della doglianza si è, inoltre, espresso anche il Giudice d’appello, rigettando, sul punto, le censure dirette contro la pronuncia ora richiamata.

13. Ciò posto, il Collegio deve rilevare che – nel confermare la sentenza di primo grado, con riferimento alla legittimità della mancata predeterminazione di criteri di valutazione per la nomina a Presidente del Consiglio di Stato – la sentenza d’appello ha avuto modo di sottolineare la “ peculiarità dell’incarico da attribuire (tenuto conto dell’indiscutibile rilievo che tale incarico riveste sotto il profilo non solo giurisdizionale ma anche istituzionale) ” e la “ conseguente natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dal Consiglio di Presidenza ” (cfr. il punto 32 della sentenza n. 4718 del 2017). In questa prospettiva, si è, altresì, chiarito che “ La valutazione del Consiglio di Presidenza, comportando una scelta discrezionale nell’ambito di una cerchia ristretta di soggetti in possesso di titoli specifici e tutti dotati di elevatissima professionalità e capacità, sfugge alla logica propria delle procedure di stampo schiettamente concorsuale (alle quali, invece, l’appellante fa implicito ed improprio riferimento quanto lamenta la mancata predeterminazione dei criteri “a monte”) e non richiede, di conseguenza, un giudizio strettamente comparativo svolto in applicazione di criteri di valutazione predeterminati, limitativi e orientativi del potere discrezionale ” (cfr. ancora il punto 32, ora richiamato).

14. Nell’alveo di tali principi, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione devono essere respinte.

15. Il ricorrente lamenta – in particolare, nei motivi rubricati sub (2), (4) e (7) – come sia la valutazione preordinata alla nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, sia quella che ha determinato, in precedenza, la graduazione dei magistrati inseriti nella “cinquina” individuata per la nomina a Presidente del Consiglio di Stato, richiedessero necessariamente il compimento di specifiche attività istruttorie, che il ricorrente afferma essere non avvenute, e – in particolare – l’acquisizione dei fascicoli personali degli interessati, tanto da far discendere dalla mera circostanza di tale mancata acquisizione un profilo di illegittimità della valutazione.

15.1 Al riguardo, il Collegio deve preliminarmente rilevare che dal verbale della seduta del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016 risulta l’affermazione del prof. Conte, il quale ha espressamente dichiarato che “ i fascicoli personali dei candidati sono stati esaminati, in quanto acquisiti in occasione della nomina del Presidente del Consiglio di Stato ” (v. p. 54 del verbale).

15.2 In ogni caso, anche a voler prescindere da tale dato, occorre debitamente sottolineare la circostanza che la “cinquina” è stata individuata dal Consiglio di Presidenza selezionando i primi cinque magistrati con la maggiore anzianità di ruolo. E – deve inoltre aggiungersi – tutti tali magistrati sono stati ritenuti idonei, per merito e attitudine, a ricoprire l’incarico, di eccezionale rilevanza istituzionale, di Presidente del Consiglio di Stato. La valutazione di cui si duole il ricorrente attiene, infatti, sotto questo profilo, non già alla mancata inclusione tra i designati per la nomina, bensì alla graduazione operata tra i cinque magistrati interessati.

Tale graduazione riguarda, dunque, magistrati posti al vertice della giustizia amministrativa, o meglio i cinque apicali nel ruolo del personale magistratuale.

Si tratta – come correttamente evidenziato dalla difesa erariale – di una platea ristrettissima e ben conosciuta di persone in servizio da moltissimi anni al Consiglio di Stato e, inoltre, di altissima e notoria professionalità. Circostanze, queste, che non potevano che dequotare, già di per se stesse, gli oneri istruttori dell’Organo di autogoverno.

15.3 Sempre avuto riguardo alla formazione della “cinquina” in vista della nomina a Presidente del Consiglio (che è stata poi presa in considerazione anche ai fini della nomina a Presidente aggiunto), va inoltre sottolineato che la straordinaria importanza e l’eccezionale rilievo istituzionale dell’incarico giustificavano di per sé lo svolgimento, da parte del Consiglio di Presidenza, di valutazioni non fondate sulla mera ponderazione dei dati attinenti alla pregressa carriera dei magistrati interessati, ma involgenti una valutazione, de futuro , sulle capacità potenziali, manifestate dai componenti della “cinquina”, a ricoprire la carica di vertice della Giustizia amministrativa. E un tale giudizio, con ogni evidenza – oltre ad essere ampiamente discrezionale e a non risolversi in una valutazione strettamente concorsuale tra i candidati, come già sottolineato – non può ritenersi indefettibilmente ancorato alla valutazione di elementi documentali, quali quelli desumibili dai fascicoli personali.

I dati in possesso dell’Istituto, quale “datore di lavoro” dei magistrati, ben potevano far emergere, infatti, l’attività svolta dagli interessati (attività che in questo caso, come detto, poteva peraltro reputarsi notoria, almeno nei dati essenziali), ma non necessariamente avrebbero dovuto essere ritenuti determinanti ai fini della valutazione delle attitudini specifiche ad assumere – nell’ambito di una rosa di cinque candidati di altissimo profilo, tutti idonei – un incarico di tale eccezionale rilievo.

E’, infatti, da ritenere ragionevole che valutazioni di questo tipo, in considerazione della peculiare natura della nomina e dell’amplissima discrezionalità spettante all’Organo di autogoverno, tengano conto anche di elementi, attinenti alle doti personali dell’interessato, che difficilmente emergono, e comunque non necessariamente devono ricavarsi, dai documenti che concorrono alla formazione del fascicolo personale.

16. Alla luce di tali considerazioni, non assume rilevanza il dato, sottolineato nel ricorso – e in particolare nel motivo rubricato sub (4), sopra richiamato – per cui l’unico elemento istruttorio acquisito dalla Quarta Commissione, ai fini della graduazione della “cinquina”, risulta essere costituito dal ruolo dei magistrati aggiornato, con l’indicazione dei periodi di collocamento fuori ruolo e delle funzioni svolte in tali periodi.

Posto, infatti, che – come detto – la Commissione non era soggetta a precisi vincoli nello svolgimento dell’istruttoria, l’acquisizione del ruolo aggiornato non poteva che risultare imprescindibile al fine di prendere in considerazione il dato dell’anzianità, che pure è entrato nella valutazione.

Quanto all’indicazione dei periodi di fuori ruolo, si tratta di un’informazione che – contrariamente alle allegazioni del ricorrente – era potenzialmente utile ai fini del parere da rendersi, in quanto consentiva di ricavare dati sia sui periodi di svolgimento effettivo delle funzioni giurisdizionali, sia sulla complessiva attività svolta dai magistrati interessati, anche all’esterno dell’Istituto.

17. Con il motivo sub (5), il ricorrente lamenta, ancora, il mancato svolgimento di un contraddittorio procedimentale con i magistrati inseriti nella “cinquina”, e ciò anche in termini di violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

17.1 Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che il parere dell’Organo di autogoverno ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Stato è stato reso sulla base della richiesta formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità al modulo procedimentale di cui all’articolo 22 della legge n. 186 del 1982, e non presupponeva, perciò, la presentazione di appositi atti di candidatura da parte degli eventuali interessati.

17.2 D’altro canto in occasione della presentazione della propria candidatura per la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, il ricorrente ha potuto allegare tutti gli elementi che ha ritenuto opportuno sottoporre all’Organo di autogoverno (circostanza, questa, già evidenziata nella sentenza n. 6126 del 2017: cfr. il punto 7).

I dati così forniti non sono stati reputati idonei, tuttavia, a determinare una modifica della graduazione già operata tra il Presidente S e il Presidente P G, e ciò sulla base di una valutazione che, come meglio si dirà nel prosieguo, non risulta affetta dai vizi lamentati nel ricorso.

17.3 Non emerge, pertanto, neppure in questa diversa prospettiva, la dedotta carenza di istruttoria, né comunque, in relazione al parere reso ai fini della formazione della “cinquina”, una violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale idonea a influire sulle sorti del provvedimento impugnato nel presente giudizio. E ciò in considerazione della lettura necessariamente sostanziale che – in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza – deve essere fatta di tali garanzie, le quali possono dirsi violate solo in caso di effettiva frustrazione della possibilità per l’interessato di sottoporre all’amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2012, n. 3263). In questa prospettiva, e alla luce della previsione dell’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza è infatti pervenuta ad affermare il principio per cui “ l’interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto ” (così Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2127;
nello stesso senso: Id., Sez. III, 12 maggio 2017, n. 2218;
Id., Sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1060;
Id., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 5989;
Id., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2257;
Id., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786).

17.4 In altri termini, e in disparte ogni altra considerazione, non risultano essere forniti dal ricorrente, né in sede di presentazione della candidatura alla nomina a Presidente aggiunto, né in giudizio, elementi tali da far emergere la manifesta arbitrarietà della graduazione dei magistrati operata nella formazione della “cinquina”, e poi confermata – limitatamente ai Presidenti S e P G – in occasione della nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

17.5 Da ciò il rigetto della censura.

18. Per ciò che attiene, poi, alla delibera relativa alla nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, questa è stata adottata – come detto – sulla base di apposite candidature presentate dagli interessati, i quali hanno quindi avuto la possibilità di sottoporre al Consiglio di Presidenza ogni elemento ritenuto utile alla valutazione.

Inoltre, dal verbale della seduta della Quarta Commissione del 5 febbraio 2016 e da quello del Plenum del successivo 12 febbraio emerge lo svolgimento di un’ampia e articolata istruttoria, che si è basata su “ tutti gli elementi in possesso dell’Organo di autogoverno e comunque portati a sua conoscenza dai candidati ” (v. dichiarazione del relatore L R a p. 46 del verbale della seduta del Plenum) e su una “ attenta valutazione dei curricula dei candidati e delle loro attitudini personali ” (v. dichiarazione del cons. Tulumello a p. 49 del medesimo verbale).

Non possono, perciò, essere condivise le allegazioni del Presidente S – in particolare, nel motivo sub (7) – laddove egli afferma che sarebbe stato onere dell’Organo di autogoverno acquisire le ulteriori informazioni in possesso del Plesso sull’attività extraistituzionale da lui svolta su autorizzazione del Consiglio di Presidenza, ovvero disporre in suo favore il soccorso istruttorio. E ciò proprio in considerazione del dato dirimente della piena possibilità, offerta agli interessati, di fornire ogni elemento ritenuto utile a supporto della propria candidatura.

19. Deve poi rimarcarsi che l’acquisizione dei fascicoli personali è stata disposta, nel presente giudizio, in accoglimento di un’apposita istanza istruttoria del ricorrente.

A fronte della produzione di quanto richiesto, tuttavia, il Presidente S non ha articolato ulteriori censure contro gli atti già impugnati, né ha comunque svolto altre difese specificamente basate sui documenti depositati.

Peraltro, la lettura dei fascicoli personali da un lato conferma l’altissimo profilo di entrambi i candidati alla nomina contestata nel presente giudizio e, dall’altro lato, non evidenzia ictu oculi elementi tali da indurre a ritenere manifestamente illogica o arbitraria la scelta operata dal Consiglio di Presidenza in favore di uno di essi, né con riguardo alla formazione della “cinquina” ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Stato, né con specifico riferimento alla nomina del Presidente aggiunto.

20. Posto quanto si è sopra detto con riferimento alla completezza dell’istruttoria, non può condividersi la censura che il ricorrente rivolge – con il motivo rubricato sub (2) – nei confronti del parere reso dal Consiglio di Presidenza ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Stato, laddove si sostiene che l’Organo di autogoverno avrebbe espresso un giudizio contraddittorio e perplesso riguardo al peso attribuito alla valutazione del dato dell’anzianità e non avrebbe addotto alcun elemento sfavorevole tale da giustificare l’inversione dell’ordine di ruolo tra i magistrati interessati alla valutazione.

Emerge, infatti, dagli atti del giudizio che il criterio dell’anzianità sia stato utilizzato per la selezione dei magistrati da includere nella “cinquina”, mentre la graduazione tra di essi risulta essere avvenuta sulla base di criteri di merito e di attitudine specifica all’incarico.

E, d’altro canto, la possibilità di non dare rilievo assoluto all’anzianità senza demerito – agli specifici fini della nomina contestata nel presente giudizio – è stata già ritenuta dalle pronunce che hanno parzialmente definito la causa.

In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “ Il criterio dell’anzianità ben si attaglia, unitamente a quello dell’attitudine (declinata in termini sostanzialmente riconducibili al non demerito), alle nomine a posti direttivi e semidirettivi, potendo la maggiore anzianità di servizio lasciare ragionevolmente presumere che il candidato in possesso di tale requisito sia anche quello con la maggiore esperienza nello svolgimento dei compiti propri di un Presidente di Sezione. Ma per la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, considerando la complessità organizzativa e la rilevanza istituzionale dell’incarico ricoperto, deve ritenersi consentito al Consiglio di Presidenza un margine di valutazione sulla specifica idoneità a ricoprire la carica più ampio ed articolato rispetto quello fondato esclusivamente sulla maggiore anzianità di servizio ” (v. il punto 34 della sentenza n. 4718 del 2017).

La graduazione dei magistrati non è, perciò, avvenuta sulla base della considerazione di elementi sfavorevoli, bensì tenendo conto di profili merito e attitudinali, rimessi alla valutazione ampiamente discrezionale dell’Organo di autogoverno.

21. Quanto alla motivazione della nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, occorre rilevare che, nella sentenza n. 6126 del 2017, la Sezione ha già avuto modo di affermare che “ in ragione di tutto quanto contenuto nel verbale della riunione della IV Commissione permanente del 5 febbraio 2016 e nel verbale della riunione plenaria del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016, la motivazione della nomina del Pres. P G a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato risiede compiutamente ed esaustivamente nelle analitiche descrizioni delle qualità del detto magistrato che hanno determinato l’individuazione dello stesso, in ragione della congiunta valutazione dei criteri della posizione in ruolo, del merito e delle attitudini, quale candidato maggiormente idoneo al conseguimento della qualifica in discorso ” (cfr. il punto 10 della sentenza).

Come sopra detto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto a questa affermazione la natura di considerazione svolta incidenter tantum , ritenendo la censura di difetto di motivazione non coperta dalla pronuncia resa in primo grado, in quanto inscindibilmente legata allo scrutinio delle doglianze di difetto di istruttoria.

Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, il Collegio non può peraltro che confermare quanto precedentemente affermato, dovendo escludersi, in considerazione delle conclusioni raggiunte in relazione allo svolgimento dell’istruttoria, l’emergere di profili di difetto di motivazione.

22. Nessun ulteriore elemento avrebbe dovuto, infatti, essere acquisito e, conseguentemente, non risulta alcuna omessa valutazione di dati rilevanti.

23. D’altro canto, la motivazione della scelta operata dal Consiglio di Presidenza risulta diffusamente illustrata, con dovizia di argomenti, sia nel verbale della Quarta Commissione del 5 febbraio 2016, che da quello del Plenum del successivo 12 febbraio.

In particolare, tanto dal verbale della Commissione, richiamato nella delibera del Plenum, quanto dal verbale dello stesso Plenum, risulta che, all’esame delle candidature, i Presidenti S e P G “ presentano entrambi un quadro personale e professionale di rilevante valore complessivo ”.

Nel verbale si legge, poi, che “ All’evidenza dell’attività istruttoria della commissione è emerso, in particolare, il possesso in capo al Pres. P G:

- di poliedriche esperienze professionali, maturate durante la carriera presso tutte le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato (oltre che, esternamente, in moltissimi plessi istituzionali dello Stato), sempre svolte impeccabilmente e con modalità che gli hanno consentito di spaziare magistralmente in tutti i più vari settori di pertinenza della giustizia amministrativa;

- di un ampio patrimonio culturale, di un ricco bagaglio di conoscenze professionali e di estrema competenza scientifica, avvalorata da una straordinaria produzione pubblicistica precocemente iniziata e sempre accresciuta negli anni, che dimostrano la piena maturità giuridica e scientifica (si rileva, in particolare, che detto candidato ha prodotto, insieme a un ricchissimo curriculum vitae et studiorum , un apprezzato e vasto elenco di pubblicazioni giuridiche di peculiare pregio scientifico);

- di brillanti e armonici profili umani che lo qualificano quale essenziale punto di riferimento di tutti gli operatori nel complesso organizzativo del plesso, ove si è guadagnato generale e incondizionato apprezzamento per lo spiccato realismo e l’equilibrata oculatezza.

Significativo per la nomina di cui trattasi appare, altresì, il fatto che detto candidato abbia in più occasioni rappresentato degnamente il Consiglio di Stato (e altre istituzioni nazionali) in varie sedi internazionali.

La Commissione ritiene dunque che il Pres. P G evidenzi un quadro complessivo di eccezionale qualità, ad un livello estremo e sostanzialmente incomparabile, con capacità ideative e incisività d’azione pratica accompagnate a una produzione scientifica vastissima, che ne configurano un’attitudine specifica, totale e predominante, rispetto al conseguimento della qualifica di cui trattasi.

Speciale considerazione meritano anche i contributi scientifici che detto candidato ha indicato con la domanda per l’odierno scrutinio, che ne qualificano vieppiù la specifica attitudine anche con riferimento ai delicati compiti propri del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato quale direttore dell’Ufficio Studi della giustizia amministrativa, a mente dell’art. 13, comma 5, del regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa (pubblicato in G.U.R.I. del 12 aprile 2005, n. 84). ”.

Da ciò l’individuazione, da parte della Commissione, del “ candidato apicalmente idoneo al conseguimento della qualifica di cui trattasi ” nel Presidente P G, rispetto al quale la stessa Commissione ha riscontrato la “ piena, completa ed assoluta sussistenza dei peculiari profili attitudinali e di merito di cui si è detto, in quella misura, massima e indiscutibile, che deve ritenersi richiesta per il conferimento della qualifica di cui trattasi ”.

Con riguardo al Presidente S, la Commissione ha, invece, rilevato “ come anche a quest’ultimo vada riconosciuta, accanto a un’anzianità anche sensibilmente maggiore nel ruolo, che gli assicura una matura e qualificata esperienza, il merito di un’ottima capacità giuridica coniugata a spiccate doti attitudinali, quali autorevole personalità, vivace intelletto, pensiero articolato, naturale entusiasmo, oltre all’indiscutibile rettitudine nell’esercizio pluriennale delle funzioni svolte;
pur se tali doti non risultano essersi evidenziate in quella misura che si ritiene richiesta per ricoprire al massimo livello la posizione di cui trattasi, che appunto integra l’incarico apicale rimesso, quanto alla nomina, all’esclusiva competenza formale di questo Consiglio di presidenza
”.

24. Le ragioni così puntualmente esplicitate dall’Organo di autogoverno sono da ritenere del tutto esaustive, come detto, al fine di motivare la scelta operata. E ciò tenuto conto dell’eccezionale rilievo istituzionale della carica, il quale consentiva all’Organo di autogoverno di svolgere valutazioni ad ampio spettro, che – come già evidenziato nelle sentenze che hanno parzialmente definito il giudizio – ben potevano basarsi su valutazioni di merito e attitudinali.

25. A fronte di tali considerazioni, non possono perciò trovare accoglimento le censure che il ricorrente rivolge nei confronti della motivazione della nomina.

25.1 Anzitutto – contrariamente a quanto allegato nel motivo sub (7) – le formule utilizzate ai fini della valutazione della candidatura del Presidente P G non possono ritenersi vaghe e generiche, in quanto evidenziano specifici profili di merito e attitudinali.

Neppure può condividersi l’affermazione secondo la quale non sarebbe stato considerato il servizio più esteso svolto dal Presidente S in tutti i plessi della Giustizia amministrativa, poiché la valutazione risulta aver dato conto tanto della sua “ anzianità anche sensibilmente maggiore nel ruolo ”, quanto del possesso, da parte sua, di “ una matura e qualificata esperienza ”.

Ancora, il particolare rilievo attribuito all’attività scientifica del Presidente P G non risulta frutto di una scelta arbitraria, in quanto è stato espressamente correlato alle attitudini richieste per l’incarico, sottolineando come il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato sia anche preposto all’Ufficio studi.

Infine, non sono censurabili le considerazioni svolte in relazione alle doti caratteriali del candidato prescelto, trattandosi di dati evidentemente non ricavabili da alcun elemento documentale e, tuttavia, come più volte ricordato, legittimamente valutabili ai fini dello specifico incarico in contestazione.

25.2 Neppure può condividersi quanto affermato nel motivo sub (9), ove si censura “ per quanto occorrer possa ”, il giudizio espresso nei confronti del Presidente S, ove dovesse essere inteso come una valutazione di non idoneità all’incarico di Presidente aggiunto.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta infatti con ogni evidenza che l’Organo di autogoverno ha ritenuto il magistrato senz’altro idoneo a entrambi gli incarichi di Presidente e di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, pur operando la graduazione più volte richiamata.

La circostanza, poi, che il Presidente P G, a differenza del Presidente S, non avesse mai ricoperto in precedenza le funzioni di Presidente titolare di alcuna Sezione del Consiglio di Stato non vale a evidenziare un profilo di manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione espressa, tenuto conto sia dell’amplissima discrezionalità spettante all’Organo di autogoverno, sia delle argomentate motivazioni poste alla base della scelta operata.

25.3 Infine, non possono accogliersi le censure che il Presidente S prospetta specificamente in relazione al verbale della seduta del Plenum del Consiglio di Presidenza del 12 febbraio 2016, pur precisando di svolgere tali allegazioni “ per quanto occorrer possa ”, non essendo tale verbale richiamato nella delibera assunta nella stessa sede (ossia la delibera n. 16 del 12 febbraio 2016).

Il ricorrente richiama, in particolare, le dichiarazioni di rese da alcuni componenti dell’Organo di autogoverno, ritenendo di trarne elementi di illegittimità della determinazione finale assunta.

Al riguardo, va premesso che, secondo i principi, le motivazioni delle delibere adottate dagli organi collegiali vanno concettualmente distinte rispetto alle dichiarazioni rese, nel dibattito che precede la deliberazione, dai singoli componenti dell’organo.

Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che – contrariamente a quanto allegato dal ricorrente – nessun profilo di illegittimità della deliberazione sia desumibile dalla dichiarazione del relatore L R, laddove questi “ riferisce che il cons. Simonetti – proprio in quanto si sta procedendo in ambiti estranei al mero riscontro dell’anzianità di servizio e che dunque la valutazione svolta deve essere ben motivata (...) – ha espresso nella commissione il proprio parere nel senso che la valutazione dei due candidati debba concentrarsi essenzialmente sul lavoro giurisdizionale svolto, integrato ed arricchito dall’impegno scientifico tradottosi, ad esempio, in pubblicazioni, studi, relazioni;
piuttosto che sullo svolgimento di incarichi extragiudiziari, per quanto essi siano stati innegabilmente assai prestigiosi, da parte di entrambi i candidati
” (v. p. 47 del verbale del Plenum del 12 febbraio 2016).

Come detto, infatti, la valutazione dei due candidati è stata ampiamente motivata e l’attività giurisdizionale svolta dal Presidente S è stata anch’essa presa in considerazione.

Non può, poi, non rilevarsi che il giudizio espresso risulta coerente anche con le ulteriori indicazioni riferite dal relatore, e non considerate dal ricorrente, ossia la valorizzazione della produzione scientifica dei candidati e il minor peso attribuito ai rispettivi incarichi extraistituzionali.

Da ultimo, quanto alle affermazioni di componenti dell’Organo di autogoverno dalle quali discenderebbe in vario modo, secondo l’avviso del ricorrente, l’illegittimità della mancata predeterminazione di criteri di valutazione, si rinvia a quanto già statuito nelle sentenze che hanno parzialmente definito la causa, ove si è espressamente affermata la legittimità, sotto questo profilo, del modus operandi dell’Organo di autogoverno.

26. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

27. La complessità delle questioni esaminate sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese tra le parti.

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