TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-07-13, n. 202204729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-07-13, n. 202204729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204729
Data del deposito : 13 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2022

N. 04729/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04613/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4613 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- -OISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore;
- -OISSIS-, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento,

riguardo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:

1) della nota prot. n. -OISSIS-, con la quale -OISSIS-, ne rigettare la richiesta di aggiornamento, ha disposto l’informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, d. lgs. 159/2011.

2) della nota prefettizia cat. Q2/2/ant/b.n. della -OISSIS-di estremi e contenuto non conosciuti;

3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri -OISSIS-di estremi e contenuto non conosciuti;

4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza -OISSIS-di estremi e contenuto non conosciuti;

5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia -OISSIS-di estremi e contenuto non conosciuti;

6) della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società “-OISSIS-

7) dell’informativa della -OISSIS- -OISSIS-nei confronti della società “-OISSIS-recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, d. lgs. 159 del 2011;

8) di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UTG -OISSIS-e del -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. G P, presenti l’avv. Caliendo e l’avv. Dello Stato Paola Ciannella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La ricorrente -OISSIS-è una società a responsabilità limitata che svolge attività edile ed il cui socio ed amministratore unico è -OISSIS-. La società fu destinataria dell’informazione antimafia interdittiva n. -OISSIS- da parte della stessa UTG--OISSIS-informazione confermata in sede giurisdizionale sia da questo TAR, con sentenza n. 1504 del 2014, sia, in appello, dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4161 del 2014.

2.- Con provvedimento prot. n. 19028 del 10 marzo 2017, -OISSIS- aveva rigettato la richiesta di riesame. Anche quest’ultimo provvedimento era confermato in sede giurisdizionale sia da questo TAR, con la sentenza di rigetto n. 4595 dell’11 luglio 2018, sia dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 896 del 6 febbraio 2019.

3.- Con istanza prot. n. 52568 del 14 maggio 2021, -OISSIS-ha presentato, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d. lgs. 159/2011 istanza di revisione, rigettata con provvedimento prot. n. 106698 del 29 settembre 2021.

4.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato l’8 novembre 2021, -OISSIS-ha impugnato, per l’annullamento, il predetto provvedimento prot. n. 0106698 del 2021, formulando una serie di censure che saranno descritte nella parte in diritto.

Con ordinanza presidenziale n. 1225 del 9 novembre 2021, il TAR ha disposto, a cura della -OISSIS-, il deposito di copia autentica dei provvedimenti impugnati, di tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali gli stessi fondano, nonché di ogni altro atto utile ai fini della decisione.

Con atto depositato il 10 novembre 2021, la -OISSIS- -OISSIS-si è costituita in giudizio;
il successivo 16, in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria di cui sopra, ha prodotto documentazione, in seguito alla quale parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 7 dicembre 2021, coi quali ha ulteriormente sviluppato le censure e le argomentazioni dedotto col ricorso introduttivo.

5.- La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 13 aprile 2022, a conclusione della quale, dopo discussione, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha dedotto una molteplicità di censure avverso l’operato della -OISSIS-, molte delle quali di contenuto ripetitivo e sovrapponibile, sintetizzabili nei termini che seguono: Violazione degli artt. 41, 41 e 97 Cost.;
del d. lgs. 159/2011;
della L. n. 241/1990;
delle Circolari del Ministero n. 11001/119/20(6) – Uff.II-Ord. Sic. Pub. dell’8 febbraio 2013;
eccesso di potere per illogicità manifesta.

La -OISSIS- si sarebbe appiattita sulle conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6740 del 2014, di conferma della sentenza di questo TAR n. 1504 del 2014, senza tuttavia prendere in alcuna considerazione i diversi e molteplici elementi di novità nel frattempo intervenuti, proprio a fronte dei quali -OISSIS-ha richiesto l’aggiornamento della propria posizione antimafia.

La -OISSIS- -OISSIS-ritiene che i “contatti” avuti da -OISSIS-nel 2005 siano ancora determinanti ai fini della conferma dell’interdittiva, senza valutare appieno che il quadro indiziario dell’epoca è allo stato venuto del tutto meno.

In primo luogo, -OISSIS-, nato nel 1978, di cui si fa riferimento nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, è stato condannato per reati mafiosi nel 2015, solo dieci anni dopo il contatto, registratosi nel 2005, con -OISSIS-.

-OISSIS-, comunque, dopo avere scontato una pena di detentiva per diversi anni, a quanto è dato sapere, risulta completamente reinserito nel tessuto sociale e mai più coinvolto in altre vicende penalmente rilevanti. Peraltro, nel momento in cui aveva rapporti con -OISSIS-, era privo di caratura criminale, né di questo vi erano indici sintomatici, presentandosi agli occhi della comunità come un imprenditore edile, arrestato e condannato per turbativa d’asta solo 10 anni dopo.

Identiche considerazioni valgono anche per gli altri “contatti” imputati a -OISSIS-, anch’essi contemplati nelle sentenze amministrative di cui sopra ti nell’attuale nota informativa.

Riguardo ai “contatti” intrattenuti con-OISSIS-, deve considerarsi che quest’ultimo

non è stato mai contiguo alla criminalità organizzata, tant’è che la stessa -OISSIS- non può fare a meno di evidenziare la sua assoluzione con formula piena nel 2016, quindi, successivamente all’emissione della nota informativa. Sebbene il fratello di quest’ultimo, -OISSIS-col quale -OISSIS-ha avuto un unico contatto risalente al 2005, abbia riportato una condanna nel 2010, perché ritenuto contiguo al clan -OISSIS-, siffatta condanna è per fatti accertati fino al 1996, comunque non più attali e dai quali emerge non che egli abbia assunto un ruolo di spicco del clan -OISSIS-, bensì quello contenuto di “prestanome”.

Attualmente, -OISSIS-gestisce diverse società ed aziende operanti nel medesimo settore degli appalti pubblici e privati le quali, a quanto è dato sapere, godono anche di liberatorie antimafia;
in ogni caso, la -OISSIS- non da contezza se le aziende intestate a -OISSIS-siano state, a loro volta, raggiunte da altre informative interdittive antimafia.

Riguardo ai rapporti con -OISSIS-interdetta nel 2013, soprattutto per l’elemento parentale tra -OISSIS-, socio e legale rappresentante, con -OISSIS-, ha ottenuto l’annullamento dell’informativa antimafia interdittiva, proprio perché non sono apparsi fondati gli indizi a suo carico.

Sarebbe, per di più, paradossale l’interdizione di -OISSIS-per i rapporti avuti con -OISSIS-in particolare, la costituzione con quest’ultima, una sola volta, di un’ATI risalente al 2006 e conclusasi nel 2008. Viene rilevato che -OISSIS-, socio e legale rappresentante di -OISSIS-, avrebbe un rapporto scomodo di parentela con -OISSIS-, il quale, tuttavia, non sono è stato sufficiente a sorreggere un provvedimento interdittivo, come emerge dalla sentenza di questo TAR n. 2731 del 2016.

In definitiva, gli elementi non possono più giustificare il provvedimento di rigore disposto nel 2017 dalla -OISSIS- posto che l’originario quadro indiziario su cui la Sentenza del Consiglio di Stato si è pronunciata, sarebbe completamente venuto meno.



Per questi motivi

, la -OISSIS- avrebbe dovuto necessariamente rivedere la posizione di -OISSIS-– e, con lui, di -OISSIS-- alla luce di nuove e rilevanti circostanze, peraltro successive alla sentenza del Consiglio di Stato del 2014, le quali eliminano in radice qualsiasi condizionamento della società ricorrente dalla criminalità organizzata.

2.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati.

Si premette che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo d’ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza sistematica nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Questa Sezione ha altresì chiarito che, in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., questa Sezione, 7 gennaio 2019, n.73;
Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Inoltre, giurisprudenza consolidata ha precisato che:

- la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non" logicamente diverso dal quello più rigido della “prova oltre il ragionevole dubbio”, proprio del processo penale, integrato da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343;
Id., 3 maggio 2016, n. 1743;
questa Sezione, 13 settembre 2021, n. 5793);

- gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;

- la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2020, n. 4542).

Con specifico riguardo all’informativa antimafia, il Prefetto - ai sensi degli artt. 91, commi 5, d. lgs. 159/2011 - verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, e accerta la presenza di elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'art. 98, comma 3 d. lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 91, comma 6, d. lgs. 159/2011 il Prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

Il legislatore indica, quindi, le fonti dalle quali il Prefetto può individuare i tentativi di infiltrazione mafiosa, le quali hanno natura meramente esemplificativa e non certo tassativa.

3.- Su queste premesse, si osserva che la motivazione del provvedimento interdittivo impugnato, nel ripercorrere l’iter storico della vicenda, è esaustiva di per sé per smontare le censure di parte ricorrente.

Come sopra esposto, la società ricorrente è già risultata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia n. -OISSIS-, confermato sia dal TAR Campania, con la sentenza n. 1504 del 2014, sia dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4161 del 2014. Inoltre, con provvedimento n. -OISSIS-, si è vista rigettare l’istanza di riesame, provvedimento anch’esso confermato sia dal TAR Campania, con la sentenza n. 4595 del 2018, sia dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 896 del 2019.

Ai fini dell’emissione dei provvedimenti ostativi pregressi, apparve all’epoca decisivo il contenuto dell’Ordinanza di custodia cautelare n. 420 del 21 giugno 2010, emessa dal GIP del Tribunale -OISSIS-nell’ambito del procedimento penale denominato “Normandia I”.

Nello specifico, emersero, quale dato significativo, le intercettazioni telefoniche tra -OISSIS-, amministratore e socio unico di -OISSIS-, e --OISSIS-, elemento collegato al clan -OISSIS-, oltre a contatti con -OISSIS-(-OISSIS-”), anch’egli soggetto collegato al medesimo clan.

Ulteriori elementi indiziari, che hanno avvalorato la plausibilità dell’ipotesi di condizionamento della società ricorrente al menzionato clan, sono stati un contatto di -OISSIS-nel 2006 con-OISSIS-, fratello di Dante, nonché la circostanza che, sempre nel 2006, lo stesso aveva stipulato un contratto di appalto in ATI con la società -OISSIS-destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia nel 2010, confermato in entrambi i gradi del relativo giudizio amministrativo ed il cui amministratore e socio unico, -OISSIS-, è legato da vincoli di parentela con il menzionato -OISSIS-.

Ebbene, la società ricorrente lamenta che il diniego alla richiesta di aggiornamento muoverebbe da un presupposto non più attuale, cristallizzato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4161 del 2014 e che registrerebbe una situazione, a suo avviso, del tutto diversa da quella odierna nella quale non sussisterebbero più circostanze quali cointeressenze societarie con imprese interdette, frequentazioni con personaggi imputati in processi in mafia, contatti con esponenti apicali del clan e personaggi ritenuti organici alla criminalità organizzata.

In particolare, osserva che i soggetti controindicati con cui -OISSIS-era stato controllato o intercettato telefonicamente - i fratelli -OISSIS-- nonché -OISSIS- – sarebbero ormai reinseriti nel tessuto sociale, a tacere del fatto che trattasi di contatti ormai lontani nel tempo, del tutto causali e occasionali.

Con l’istanza di aggiornamento, la società ricorrente rappresenta i seguenti fatti che costituirebbero elementi favorevoli di novità rispetto alla precedente informativa, non valutati dalla -OISSIS- per rimuovere i provvedimenti di rigore:

- l’evoluzione positiva delle vicende processuali che hanno interessato -OISSIS-;

- il reinserimento nel tessuto sociale del fratello di questi, -OISSIS-

- la circostanza che l’informativa interdittiva emessa nei confronti di -OISSIS- s.r.l. sia stata annullata in sede giurisdizionale.

4.- Questi rilievi, tuttavia, non persuadono il Collegio.

E’ noto che il rischio derivante dall’emersione di tentativi d’infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata in soggetti imprenditoriali non può considerarsi dissipato per il solo trascorrere di un periodo di tempo dall’originaria verifica effettuata. In linea con consolidata e condivisa giurisprudenza è, al contrario, necessario il sopravvenire di fatti positivi, idonei a dare conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che giustifichi, con alto grado di plausibilità, la variazione effettiva rispetto alla situazione registrata in precedenza (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324;
6 marzo 2019, n. 1553;
7 gennaio 2019, n. 161;
questo TAR, 24 luglio 2018, n. 4933).

In realtà gli elementi dedotti dalla ricorrente non appaiono di per sé idonei a depotenziare il quadro indiziario delineato dalla -OISSIS-, in quanto non escludono la permanenza di collegamenti con ambienti controindicati, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

La valutazione operata dalla -OISSIS- è avallata peraltro anche da quanto si rinviene nella sentenza n. 896 del 2019, con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza di questo TAR n. 4595 del 2018 che aveva confermato la legittimità del provvedimento di rigetto della prima istanza di riesame.

E’ opportuno riportare le motivazioni della sentenza, le quali possono applicarsi anche agli argomenti alla base dell’odierna istanza di aggiornamento e riprodotte, come censure, nel presente ricorso, senza che, da quel momento, si siano verificate in realtà novità sostanziali.

In particolare, nella sentenza è chiarito che : <<…La “ingenua” rappresentazione dei fatti rappresentata dall’appellante, tuttavia, è smentita con forza non solo dalla analitica ricostruzione della vicenda del contatto telefonico, effettuata dal primo giudice con una ampia e accurata trama argomentativa non contestata nei suoi specifici passaggi dalla stessa appellante, ma altresì, e con l’efficacia di giudicato, dalla sentenza n. 6470 del 31 dicembre 2014 di questo Consiglio di Stato, che ha già valutato la forte rilevanza indiziaria del contatto intercorso ai fini preventivi antimafia, che qui vengono in considerazione.

6.5. Basti al riguardo rammentare quanto tale sentenza ha chiarito nel § 3.2. e, cioè, che «l’interessato, nella prima telefonata, ben comprende (anche o forse proprio in virtù della spendita di quel nome, che, si ricordi, è quello di un soggetto incontestatamente qualificato come prestanome del “clan”) il ruolo e l’interesse recato da colui che lo ha contattato, concordando con lui un appuntamento telefonico per il giorno successivo, al quale non si fa trovare impreparato, dal momento che all’atto della telefonata è proprio in compagnia di quel soggetto il cui nome ha funto da elemento di contatto, che si dimostra essere in tale occasione persona di fiducia dell’imprenditore, per di più affidabile anche per l’interlocutore, che riceveva infatti da essa (per conto, è evidente, dell’imprenditore stesso, che era presente) “assicurazione” circa il buon fine della condotta criminosa in atto».

6.6. Ben evidente è, dunque, il fatto che -OISSIS-abbia compreso la provenienza criminale della richiesta da parte di -OISSIS-, indipendentemente dalla circostanza che egli avesse con esattezza o meno identificato il suo interlocutore (l’imprenditore -OISSIS- e non già l’omonimo figlio del boss) e, per assecondarla, si sia fatto l’indomani trovare in compagnia, quale “intermediario”, di -OISSIS-, soggetto comunque rimasto contiguo alle consorterie criminali – nonostante i fatti per i quali è intervenuta la condanna penale risalgano al 1996 – che rassicurava al telefono -OISSIS- circa l’adesione di -OISSIS-alla richiesta di non partecipare alla gara, oggetto di “attenzione” da parte della camorra, ciò che poi in effetti avvenne, dato che -OISSIS- non partecipò alla gara.

6.7. L’informazione antimafia in questa sede impugnata ha perciò condivisibilmente ritenuto che la sudditanza mostrata da -OISSIS-nei confronti di -OISSIS-, da identificarsi correttamente non nell’omonimo figlio del boss -OISSIS--, detto -OISSIS-, ma nell’imprenditore poi condannato nel 2015 per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 353, commi 1 e 2, c.p., e comunque la sua certa vicinanza a -OISSIS-, soggetto ritenuto comunque di elevato spessore criminale (e condannato nel 2010 per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., seppure per fatti risalenti al 1996, sulla base delle dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia) – vicinanza risultante dall’episodio valorizzato nella sua gravità indiziaria, tra l’altro con l’efficacia di giudicato, anche dalla sentenza n. 6470 del 31 dicembre 2014 di questo Consiglio di Stato appena citata – siano circostanze tali da sorreggere, in modo pieno e attuale, la valutazione di permeabilità mafiosa, in chiave probabilistica, non essendo decisivo, in senso contrario e ai fini del richiesto aggiornamento giustamente negato dalla -OISSIS-, né il fatto successivo che-OISSIS-, fratello di -OISSIS-, sia stato assolto in sede penale dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere né che -OISSIS- abbia ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, l’annullamento dell’informazione antimafia emessa nei suoi confronti.

6.8. La conoscenza del contesto criminale, in cui si colloca la richiesta di astenersi dal partecipare alla gara, e la pronta, supina, corrività mostrata da -OISSIS-a soggetti di sicura, immediata, percepibile e percepita vicinanza a contesti camorristici sono di tale grave e sufficiente evidenza da indurre alla decisa reiezione delle censure in questa sede proposte, che non sono in grado di incrinare in alcun modo la serietà e la attualità della valutazione effettuata dal Prefetto, correttamente valutata dal primo giudice.

7. Consegue da quanto esposto pertanto, in sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), la reiezione anche degli ulteriori motivi, proposti dall’appellante.

8. Quanto al secondo motivo (pp. 10-14 del ricorso), infatti, è evidente che la -OISSIS-, questa volta, non sia incorsa in alcun errore nella identificazione di -OISSIS-, sicché vano è da parte dell’appellante far leva sull’errore indotto dall’omonimia tra questi e il figlio del boss -OISSIS--, errore inesistente nel caso di specie, né la stessa -OISSIS- è incorsa in alcun errore nell’apprezzamento, pienamente condivisibile, della sicura caratura criminale, ai fini preventivi che qui rilevano, di questi e dello stesso -OISSIS-, soggetti condannati per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., il primo nel 2015 e il secondo nel 2010, e certamente intranei a logiche ed interessi mafiosi, ben noti allo stesso -OISSIS-, come è emerso, inconfutabilmente e, ormai, incontestabilmente (stante anche il giudicato sul punto), dall’analisi delle conversazioni telefoniche di cui si è detto.

9. Quanto al terzo motivo (pp. 14-19 del ricorso), ancora, pure è evidente che le considerazioni svolte dall’appellante sono del tutto ininfluenti, sia per la sicura conoscenza e accertata vicinanza di -OISSIS-a -OISSIS-, in sé già bastevole, sia per la contiguità, quantomeno soggiacente, mostrata nei confronti di una richiesta proveniente chiaramente, per quanto implicitamente, dalla camorra, con la conseguente irrilevanza o, comunque, non decisività degli elementi relativi alla conoscenza di-OISSIS- e al rapporto di -OISSIS- con -OISSIS-

10. Quanto al quarto motivo (pp. 19-21 del ricorso) infine, altrettanto è evidente che il mero decorso del tempo non elide la portata indiziaria dei fatti valutati dalla -OISSIS- in tutta la loro eloquente gravità, laddove non emergano fatti nuovi, di segno contrario, che dimostrano che l’imprenditore – nel caso di specie -OISSIS-– abbia reciso i propri rapporti con soggetti contigui alla camorra, alle cui illecite richieste, in un’occasione davvero eloquente, si è mostrato proclive>>.

5.- Alla luce delle motivazioni di cui alla sopra illustrata sentenza del Consiglio di Stato trovano giustificazione le valutazioni negative della -OISSIS- posto che, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente, non vi sono elementi di novità.

Ed invero, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, in sede di aggiornamento richiesto ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prognosi positiva di sopravvenuta impermeabilità mafiosa deve fondarsi su fatti nuovi, i quali dimostrino in modo non equivoco la recisione di legami, rapporti, amicizie o cointeressenze con soggetti organici o contigui alle associazioni mafiose e una comprovata “presa di distanza” da contesti criminali, poiché il mero decorso del tempo è un elemento in sé neutro e non decisivo, che deve essere corroborato da elementi quantomeno indiziari di segno contrario rispetto a quelli, aventi “persistenza” sintomatica, alla base dell’originaria prognosi di permeabilità mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324;
896/2019 cit.). Diversamente, l’interdittiva antimafia può essere superata se sono dedotti fatti che dimostrino l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame (Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1553;
7 gennaio 2019, n. 161).

6.- Rispetto alla considerazione per cui -OISSIS-è soggetto incensurato, la giurisprudenza ha chiarito la piena autonomia tra il procedimento prefettizio preordinato all’emissione di informazione antimafia e le valutazioni compiute in sede penale.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva prefettizia possono fondarsi su fatti già oggetto di giudizio penale quand’anche quest’ultimo si sia concluso con sentenza assolutoria, questo per i diversi piani su cui si muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa. Ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, l'informativa antimafia è un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali della società od impresa interessata. Pertanto, i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Pubblica Sicurezza sono esercitabili già in uno stadio preliminare del procedimento penale, anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con un'archiviazione o un'assoluzione (Cons. Stato, sez. III, 8 lulgio 2020, n. 4372).

7.- Riguardo alla lamentata violazione della circolare n. 11001/2013 del Ministero dell’Interno, che avrebbe escluso un effetto di automatismo tra l’emersione di una situazione indiziante di cui all’art. 84, comma 4, lett. a) d. lgs. 159/2011 e la prognosi del tentativo di infiltrazione mafiosa, appare utile passare in rassegna le principali norme che il codice antimafia dedica agli accertamenti che la -OISSIS- deve condurre su soggetti che, sebbene non inseriti nella compagine oggetto d’indagine, risultano, comunque, in grado di incidere sulla gestione della stessa.

Ai sensi dell’art. 91 comma 5: “Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”.

Ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), il Prefetto desume il tentativo di infiltrazione mafiosa, tra gli altri, “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353 bis, 603 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356”.

In ogni caso, gli elementi di novità successivi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4161/2014 e n. 896/2019 non sono stati ignorati dalla -OISSIS- essendo stati, al contrario, oggetto di specifica valutazione alla luce di quanto osservato dai componenti del GIA, i quali hanno proposto la conferma del provvedimento interdittivo sul conto della società ricorrente. Osserva infatti testualmente il GIA: <<…contrariamente a quanto dedotto dall'appaltante, ritiene il Collegio che, quale sia la sua posizione processuale nella vicenda Normandia I ed anche a voler ammettere che il leader criminale non lo conoscesse ed intendesse contattare non lui ma un diverso imprenditore avente il suo stesso cognome (elemento, quest’ultimo, comunque poco credibile, dal momento che il referente nella sua prima telefonata individua del tutto correttamente il soggetto in relazioni con l’imprenditore, la spendita del cui nome è idonea ad aprirgli comunque "le porte " della considerazione e dell’attenzione da parte dell’imprenditore medesimo), detti fatti sorreggano sufficientemente e ragionevolmente il contestato giudizio presuntivo, atteso che l'interessato, nella prima telefonata, ben comprende (anche o forse proprio in virtù della spendita di quel nome, che, si ricordi, è quello di un soggetto incontestatamente qualificato come prestanome del "clan") il ruolo e l'interesse recato da colui che lo ha contattato, concordando con lui un appuntamento telefonico per il giorno successivo, al quale non si fa trovare impreparato, dal momento che all'atto della telefonata è proprio in compagnia di quel soggetto il cui nome ha funto da elemento di contatto, che si dimostra essere in tale occasione persona di fiducia dell’imprenditore, per di più affidabile anche per l’interlocutore, che riceveva infatti da essa (per conto, è evidente, dell’imprenditore stesso, che era presente) "assicurazione " circa il buon fine della condotta criminosa in atto.>>.

8.- Per quanto esposto, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

Si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio avuto riguardo alla natura pubblica e privata degli interessi coinvolti.

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