TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-10-08, n. 201410236
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N. 10236/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03256/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3256 del 2014, proposto da:
Società Bravofly S.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G N, F P e S A, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via XX Settembre 5;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
- del provvedimento n. 24760 adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 22 gennaio 2014 e notificato a Bravofly S.a il 7 febbraio 2014 a conclusione del procedimento di pratiche commerciali scorrette PS3080 - Bravofly - Volagratis
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Sulla base di segnalazioni provenienti da consumatori e da associazioni di consumatori, pervenute nel periodo compreso tra gennaio 2009 e giugno 2013, e sulla base di rilevazioni d’ufficio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o anche “Autorità”) comunicava, in data 27 giugno 2013, l’avvio di un procedimento istruttorio (PS3080) avente ad oggetto presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Bravofly s.a. (di seguito anche “Bravofly” o “società”) e integranti la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
1.1 I comportamenti contestati alla società consistono:
a) nell’aver reso comunicazioni ingannevoli sul proprio sito internet in lingua italiana con riferimento alla promozione di offerte di voli, alberghi o pacchetti turistici prospettando, contrariamente al vero, la disponibilità di offerte a prezzi particolarmente vantaggiosi che, peraltro, non indicano alcune rilevanti componenti di costo;b) nell’aver offerto un servizio accessorio, consistente in una polizza assicurativa facoltativa denominata "Assistenza Scacciapensieri", per la quale è previsto un sistema automatico di preselezione (salvo opting out in caso di disinteresse all'acquisto di detta polizza), ed implicante un ulteriore onere per il consumatore;c) nell’aver omesso di indicare il domicilio o la sede legale, il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese del professionista e di predisporre un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile alternativo al numero telefonico a pagamento.
1.2 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, l'Autorità formulava una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette;in data 7 agosto 2013, Bravofly presentava una nota di risposta alla suddetta richiesta di informazioni.
1.3 Il 30 agosto 2013, la società sottoponeva all'attenzione dell'Autorità una proposta di impegni ("Impegni") ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo;in data 11 novembre 2013 Bravofly depositava la versione definitiva e consolidata degli impegni.
L’Autorità, nell’adunanza del 4 dicembre 2013, ne deliberava il rigetto in quanto "relativi a condotte che, ove accertate, potrebbero integrare una fattispecie di pratiche commerciali connotate da "manifesta gravità e scorrettezza", per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione". Contestualmente, l'Autorità rilevava che "in ogni caso i summenzionati impegni non risultano idonei a rimuovere i profili di possibile scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento".
1.4 AGCM, tenuto conto che talune delle condotte oggetto del procedimento erano state diffuse attraverso internet, in data 17 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, richiedeva all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il prescritto parere.
In data 15 gennaio 2014, la suddetta Autorità riteneva che le pratiche commerciali poste in essere da Bravofly S.a. dovevano ritenersi scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
1.5 Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, AGCM adottava il provvedimento n. 24760 del 22 gennaio 2014 con cui deliberava che le pratiche commerciali poste in essere da Bravofly S.a. dovevano ritenersi scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono destinate, con riguardo alla reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate dal professionista;ne vietava l'ulteriore diffusione, provvedendo altresì ad irrogare alla società: - per l'infrazione di cui alla lettera a), una sanzione di 120.000 €;- per l'infrazione di cui alla lettera b), una sanzione di 55.000 €;- per l'infrazione di cui alla lettera c), una sanzione di 50.000 €.
2. Avverso il suddetto provvedimento la società Bravofly S.A. si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 20, 21, 22 E 27 D.LGS. 206/2005. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Nessuna delle condotte oggetto del procedimento integrerebbe una violazione delle previsioni del Codice del Consumo.
La divulgazione on line di prezzi diversi a seconda che si utilizzi il Servizio di Comparazione o il Servizio di Prenotazione non integrerebbe una fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ma corrisponderebbe solo alla diversa natura dei servizi offerti da Bravofly, l'uno completamente gratuito e l'altro a pagamento.
La card “assistenza scacciapensieri” costituirebbe un mero servizio aggiuntivo e pertanto errerebbe l’Autorità nel ritenere ingannevole la predisposizione di un servizio opzionale di copertura assicurativa, di prenotazione mediante un meccanismo di preselezione automatica.
Il Provvedimento sarebbe viziato da assoluta carenza motivazionale rispetto alle puntuali deduzioni difensive svolte dalla società nel corso del procedimento.
Bravofly avrebbe sempre fornito i propri dati identificativi (sede legale, contatti, ecc.) nelle Condizioni Contrattuali di Servizio e nella sezione "Chi siamo" del Sito, e messo a disposizione dei propri clienti il numero a pagamento 892040, sia come canale di assistenza che come canale di vendita, congiuntamente ad un form compilabile on line nella sezione "centro assistenza" del Sito per rispondere alle tipologie di domande più frequenti formulate dai consumatori (c.d. FAQ).
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 206/2005 E DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 689/1981. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da palese illogicità e da immotivata sproporzione della determinazione della sanzione. L'Autorità non avrebbe svolto alcun giudizio sulla personalità dell'agente e sul ravvedimento operoso di Bravofly;carente sarebbe la considerazione delle condizioni economiche dell’impresa.
Inoltre si tratterebbe di violazioni assolutamente minori o marginali in considerazione della totale assenza o tenuità di effetti.
Il provvedimento risulterebbe infine incoerente con le precedenti decisioni dell'Autorità.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 206/2005 E DELL'ART. 9 DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ N. 23788/2013. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO.
L’Autorità avrebbe violato i principi di buona amministrazione, sia nel processo di valutazione degli Impegni, sia per il ritardo con cui essa è intervenuta con riferimento alle comunicazioni commerciali diffuse da Bravofly.
Il procedimento sarebbe altresì affetto da manifeste carenze istruttorie.
3. Nel presente giudizio si è costituita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al ricorso in epigrafe, e ne ha chiesto il rigetto siccome infondato nel merito.
4. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente diffusamente contesta il provvedimento impugnato perché con esso l'Autorità avrebbe erroneamente considerato scorrette e contrarie alla diligenza professionale le pratiche commerciali oggetto del procedimento, laddove in esse non sarebbe invece ravvisabile alcuno dei comportamenti sanzionabili ai sensi del Codice del Consumo.
1.1 Osserva preliminarmente il Collegio che l'Autorità, con il provvedimento gravato, ha sanzionato la scorrettezza, sub specie di azioni e omissioni ingannevoli, delle condotte poste in essere da Bravofly, in quanto ritenute idonee ad ingenerare nel consumatore falsi affidamenti in ordine alle caratteristiche ed al prezzo dei servizi resi, ovvero perché omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione di natura commerciale pienamente consapevole.
Le pratiche commerciali oggetto di valutazione consistono nell'adozione delle diverse condotte descritte al paragrafo II del provvedimento impugnato, lettere da a) a c), ed hanno oggetti eterogenei - riguardando, alcune elementi contrattuali essenziali altre elementi accessori del contratto – così come afferiscono a momenti diversi del rapporto col consumatore.
1.2 La pratica contraddistinta dalla lettera a) attiene alle modalità di presentazione da parte di Bravofly S.A. delle tariffe offerte per l'acquisto sia di biglietti aerei, sia di pacchetti "Volo+ Hotel" ai consumatori, specificamente attraverso il sito internet www.volagratis.com e il relativo sistema di prenotazione on line.
1.2.1 Essa è stata ritenuta contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio circa la reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate dal professionista, in ragione della mancata indicazione di oneri aggiuntivi (credit card surcharge e spese di gestione), che, solo nel corso del processo di prenotazione on line, si sommano al prezzo dei biglietti offerti dal professionista.
E, infatti, l'indicazione del prezzo di tali prodotti all'inizio del sistema di prenotazione on line risulta sempre inferiore a quello effettivamente pagato dai consumatori dal momento che ulteriori elementi di costo - prevedibili ab origine e ordinariamente applicati dal professionista – vengono ad aggiungersi alla tariffa base originariamente proposta sia nel corso che alla fine del processo di prenotazione.
1.2.2 A tal riguardo, deve ritenersi che correttamente la pratica commerciale sub a) è stata considerata scorretta.
In sostanza, la società promuoveva la propria offerta di servizi turistici tramite internet mediante l’illustrazione incompleta del prezzo proposto, rinviando alla fase finale del processo di prenotazione l’informativa completa sul costo globale dei servizi intermediati, comprensivo di tutti gli oneri non evitabili, falsamente rappresentati come costi non preventivabili ex ante ed esterni al controllo del professionista.
Ne discende, dunque, la idoneità della condotta della ricorrente ad esercitare un indebito condizionamento sul consumatore, minandone la possibilità di una tempestiva corretta rappresentazione del prezzo effettivo del servizio offerto, che è un elemento essenziale del contratto da concludere, e di determinazione in modo consapevole in ordine ad una decisione economica, vale a dire il pagamento delle spese di gestione e della tariffa amministrativa per pagamento con carta di credito (c.s. credit card surcharge).
1.2.3 Pertanto, immune dalle censure spiegate dalla parte ricorrente è la qualificazione come scorretta della condotta oggetto dell'indagine, e tanto, in ragione della essenziale circostanza che il professionista non ha fornito al consumatore un'informativa chiara e completa delle condizioni economiche per l'acquisto, ingenerando nel suddetto soggetto confusione rispetto all'esborso complessivo da sostenere per il volo o il pacchetto prescelto. Le spese di gestione, infatti, non riguardano un servizio diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di acquisto, ma sono ad esso necessariamente connesse;analogamente, l'importo del credit card surcharge risulta inscindibilmente connesso alle modalità di pagamento normalmente accettate dal professionista per regolare le transazioni effettuate on line sul proprio sito internet.
In entrambi i casi, si tratta di una componente di costo del servizio offerto dal professionista, non separabile dal prezzo del biglietto aereo o del pacchetto.
1.2.4 Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, l'indicazione del prezzo deve includere, fin dall'inizio, ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, di modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile al consumatore l'esborso finale (Cons. Stato, VI, n. 5073/2012 – Ryanair).
Ciò che rileva, infatti, ai fini della scorrettezza della condotta, è “l’omessa indicazione nel prezzo pubblicizzato all’inizio del contatto, di tutti gli oneri non evitabili che sono successivamente addebitati al consumatore” (p. 41 del provvedimento impugnato);e tanto perché “l’onere di completezza informativa deve essere assolto dal professionista sin da tale primo contatto con il consumatore, essendo scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore, difatti, quello di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dalla iniziale presentazione del prodotto, imponendo al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria strategia comunicativa” (Tar Lazio, I, n. 1521/2012, Blue Panorama Airlines).
1.2.5 Con specifico riguardo alle modalità di presentazione delle tariffe aeree, poi, si osserva altresì che l'art. 23 del Regolamento CE n. 1008/2008 dispone ( i ) che la tariffa aerea sia indicata, qualsiasi sia il mezzo di comunicazione utilizzato per la sua offerta - compreso internet - "all inclusive", vale a dire che "Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione".
Non meritevoli di favorevole considerazione appaiono dunque le censure variamente svolte dalla odierna ricorrente in merito alla distinzione tra il servizio di comparazione e il servizio di prenotazione offerti, al fine di contraddire la tesi di AGCM sulla scorrettezza della condotta in esame e sulla effettiva sussistenza delle violazioni di cui alla lettera a) citata.
1.3 Quanto alla pratica di cui alla lettera b) riguardante la presentazione del prodotto assicurativo "Scacciapensieri", il provvedimento gravato ha ritenuto ambigue ed ingannevoli le modalità di selezione predisposte dal professionista per il suo acquisto, costituite da un meccanismo di preselezione automatica, realizzato attraverso un quadratino "prespuntato", idoneo a far ritenere al consumatore che si tratti di un servizio obbligatorio ed inducendolo così ad una scelta che non avrebbe altrimenti fatto.
1.3.1 Si osserva al riguardo che il meccanismo di preselezione automatica si pone in contrasto col dettato normativo dell'art. 23 del citato Regolamento comunitario, il quale dispone: iii) che i costi per i servizi opzionali devono essere: “… comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato (“Opt-in”)". E, come la giurisprudenza amministrativa ha precisato, il richiamato Regolamento ha fornito "un chiaro orientamento sul tema della prestazione esplicita del consenso mediante opt in e non tacita con opt out, introducendo la regola sulla scorrettezza in sé di una tale pratica commerciale", dovendosi infatti considerare al riguardo che "la stessa introduzione di una specifica regolamentazione che si aggiunge alla disciplina generale dettata dal Codice del consumo e selettiva della modalità con cui formulare l'offerta, esprime un'esigenza di certezza e di chiarificazione riguardo alle pratiche commerciali del professionista e ai relativi limiti in occasione di servizi accessori rispetto a quelli oggetto in via principale dell'acquisto”, esigenza non risolta ai sensi della normativa previgente e richiedente perciò, in questo caso, una normativa espressa ed inequivoca di accrescimento della garanzia per il consumatore (Cons. Stato, n. 1259/2013 - Moby - TORNI GRATIS).
1.3.2 La predisposizione da parte di Bravofly di un servizio opzionale di copertura assicurativa, offerto mediante un meccanismo di preselezione automatica, è risultato quindi contrario ai requisiti di trasparenza, diligenza e correttezza gravanti sul professionista.
Infine, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, non costituisce conferma della correttezza dell’operato della società l’avvenuta attuazione di una politica di rimborsi agli utenti che hanno lamentato di aver acquistato il servizio "Scacciapensieri" inconsapevolmente, con ciò anzi dimostrando che, la circostanza che il servizio fosse preselezionato, era effettivamente idonea ad indurre la clientela in errore sull’obbligatorietà del servizio.
1.4 La pratica commerciale contraddistinta dalla lettera c) e qualificata come scorretta da AGCM riguarda due distinte omissioni ritenute rilevanti ai fini del giudizio di scorrettezza, vale a dire, l’omessa indicazione dei dati identificativi del professionista e la non agevole accessibilità all’assistenza clienti, essendo le condotte accertate dall’Autorità caratterizzate da scarsa diligenza nell’assistenza post vendita al consumatore. Il riferimento è, dunque, da un lato, all'omessa indicazione, nelle pagine web del sito del professionista dedicate alle prenotazioni, dei dati identificati del professionista;dall'altro, all'obbligo di contattare un numero a pagamento quale unica modalità di contatto anche in fattispecie rilevanti (ad esempio, per richiedere un rimborso nel caso di annullamento del volo).
1.4.1Quanto al primo profilo, si osserva che il provvedimento gravato risulta in linea con un consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di commercio elettronico, per il quale, se in linea di principio una maschera di richiesta di informazioni elettronica fornisce una via di comunicazione diretta ed efficace ai sensi della direttiva sul commercio elettronico, quando il prestatore di servizi risponde ai quesiti formulati dai consumatori entro 30-60 minuti, in situazioni eccezionali in cui un destinatario del servizio si trovi - dopo aver preso contatti per via elettronica col prestatore di servizi - privato dell’accesso alla rete elettronica, una comunicazione mediante una maschera di richiesta di informazioni elettronica non può più considerarsi conforme al disposto della direttiva 2000/31/CE (pronuncia del 16 ottobre 2008, causa C-298/07).
In ogni caso, va rilevato che la circostanza, addotta dalla ricorrente, di aver successivamente posto rimedio alle omissioni costituenti la pratica in esame non varrebbe a sanare l’illegittimità delle condotte pregresse, oggetto del provvedimento sanzionatorio.
1.4.2 Quanto alla seconda omissione, dagli atti di causa si evince che gli accertamenti eseguiti da AGCM hanno rilevato una generale politica commerciale di Bravofly suscettibile di scoraggiare i tentativi di reclamo e di ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore, determinando un ingiusto pregiudizio economico nei suoi confronti.
E invero, come è emerso nel corso dell'istruttoria, era disponibile sul sito di Bravofly un form per contattare la società, alternativo al numero di telefono a pagamento. Tuttavia, come si rileva dagli estratti del sito del professionista, citati dal provvedimento impugnato, "tale strumento di accesso è accessibile a seguito di una serie di link e di limitata portata in quanto relegato all'interno di specifiche FAQ e circoscritto ai relativi oggetti".
Ne discende la scorrettezza della pratica in esame, consistente nel fornire al consumatore un numero a pagamento quale unica modalità di contatto nella fase post vendita, in quanto idonea ad a incidere sui diritti allo stesso riconosciuti dalle disposizioni del Codice del Consumo.
Difatti, nel momento in cui il professionista non rende fruibile il canale tradizionale, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione principale assunta con l'obbligazione contrattuale, imponendo il ricorso ad una modalità specifica per la quale è richiesto un costo aggiuntivo, tale pratica si sostanzia nell'imposizione di un onere per il consumatore che finisce per tradursi in un aumento del costo della prestazione principale, la cui entità il consumatore non è stato posto in condizioni di conoscere (Tar Lazio, I, n. 5807/2009 – Trenitalia);laddove rappresenta un onere incombente sul professionista nei confronti del consumatore, "fornire gratuitamente ogni informazione riguardante i diritti contrattuali e le opzioni in capo allo stesso, in funzione della corretta formazione della volontà del consumatore" (Cons. Stato, VI, n. 3585/ 2012 - Barclays Bank).
2. Con il secondo mezzo viene, inoltre, contestata la quantificazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità che sarebbero illegittime, incongrue e sproporzionate in relazione sia ai criteri individuati dall' art. 11 della legge n. 689/1981, che alla precedente prassi dell'Autorità.
2.1 Le censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.
2.2 Come evidenziato dalla stessa Autorità nel provvedimento impugnato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del d.lgs n. 206/05, e dell’articolo 23, comma 12-quinquesdecies del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'AGCM dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Nella quantificazione della sanzione l'Autorità deve tenere conto, inoltre, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dal comma 13 del suindicato art. 27: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
2.3 In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 sotto il profilo dell’omessa valutazione, tra i criteri utilizzati per la quantificazione delle sanzioni, del ravvedimento operoso del professionista, del quale l’Autorità non avrebbe tenuto conto nel procedimento sanzionatorio all’esame.
La doglianza non ha pregio, alla luce della documentata circostanza che, nel caso di specie, la società non ha posto in essere un ravvedimento operoso rispetto alle pratiche oggetto del procedimento, ma si è limitata, e con riguardo alla sola pratica sub b), ad interrompere la condotta illecita per il futuro, desistendo da ulteriori comportamenti violativi;e tale desistenza - attraverso la rimozione del meccanismo di preselezione automatica della copertura assicurativa Scacciapensieri - è stata correttamente valutata dall'Autorità, esclusivamente ai fini della determinazione della durata della pratica stessa.
Sul punto, la scelta dell’Autorità si pone in linea con il costante orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale "il comportamento dell'agente rivolto alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, che può risultare rilevante in funzione di una riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi, e ciò anche quando tale interruzione si verifica prima dell'avvio della istruttoria da parte dell'Autorità;è ben vero infatti che l'interruzione della condotta violativa, incidendo sulla durata della violazione, ne attenua la gravità, ma la stessa non può essere assimilata al ravvedimento operoso, che invece deve consistere in una condotta attiva - nella specie non riscontrata - volta a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della violazione commessa” (Cons. Stato, VI, n. 1092/2012).
2.4 Con altra censura l’odierna deducente lamenta un'errata valutazione della gravità delle pratiche contestate, dovuta al fatto che l'Autorità non avrebbe tenuto conto dell'asserita assenza o tenuità degli effetti da queste prodotti.
Il rilievo è inconferente.
Osserva il Collegio che la valutazione di gravità di una condotta ai fini che ne occupa, non è legata ad un accertamento del concreto pregiudizio economico subito dal consumatore, essendo sufficiente che la condotta scorretta sia solo potenzialmente dannosa, stante che la normativa recata dal Codice del Consumo ha la funzione di proteggere gli interessi dei consumatori di fronte a pratiche commerciali scorrette idonee a determinarne la messa in pericolo.
2.5 Tanto premesso, nel caso di specie, con riguardo alla gravità delle violazioni relative alle tre pratiche contestate, AGCM ha tenuto conto, in primo luogo, della dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2012 un fatturato rilevante (circa 66 milioni di Euro) (Tar Lazio, I, n. 20910/2010;id., n. 12364/2010, n. 4931/2010, nn. 645, 646, 647 e 648/2010);tale parametro - che va sicuramente considerato in quanto incluso tra i criteri di carattere generale dettati dall’art. 11 della L. n. 689 del 1981, senza che tuttavia l’Autorità sia tenuta ad una puntuale considerazione delle quote di mercato (a differenza di quanto avviene, ad esempio, in materia di tutela della concorrenza) (Tar Lazio, I, n. 866/2012) - non solo assicura gli effetti deterrenti della sanzione, ma è anche idoneo, di per sé, a rendere più efficace la comunicazione pubblicitaria e, pertanto, ad aggravarne la valenza lesiva ove la stessa integri anche una pratica commerciale scorretta (Tar Lazio, I, n. 3648/2010;id., n. 33791/2010, n. 33131/2010).
2.6 In secondo luogo, l’Autorità ha considerato l'idoneità delle pratiche a raggiungere un numero considerevole di consumatori in ragione del mezzo utilizzato, il sito internet della società (Tar Lazio, I, n. 8263/2010;id., n. 13023/2009, n. 9743/2009, n. 5626/2009, n. 1824/2009), e, data la potenzialità lesiva considerevolmente superiore di internet rispetto agli altri strumenti, le pratiche hanno interessato un numero significativo di consumatori un settore caratterizzato da asimmetria informativa.
2.7 Quanto alla durata della violazione, l'Autorità ha rilevato che le pratiche commercial sono state caratterizzate da una durata prolungata, essendo state poste in essere a partire dal 2009 e fino all'adozione del provvedimento impugnato (22 gennaio 2014), ad eccezione della pratica sub b), interrotta a far data dal 5 settembre 2013.
Alla luce delle considerazioni svolte il Collegio, disattendendo le censure in esame, può pertanto concludere nel senso della congruità della quantificazione operata dall'Autorità in sede di determinazione della sanzione applicabile.
3. Infine, quanto alle censure procedurali, con il terzo mezzo Bravofly lamenta la violazione del principio di buona amministrazione dovuta al rigetto degli impegni e alla tempistica del procedimento.
3.1 Le censure sono prive di fondamento giuridico.
3.2 Va preliminarmente osservato che la valutazione degli impegni ha un carattere ampiamente discrezionale (TAR Lazio, I, n. 8394/09 - Prezzi bloccati elettricità), in quanto impinge nell'autonomia di cui l'Autorità dispone relativamente alla determinazione delle proprie priorità di intervento" (TAR Lazio, I, nn. 2974/10 e 3077/10 - Consiglio Nazionale del Notariato).
Orbene, nel caso all’esame, l'Autorità ha valutato gli impegni nella loro versione definitiva e consolidata – stante la genericità della originaria versione - depositata dalla società in data 3 dicembre 2013, deliberandone il rigetto in data 4 dicembre 2013, ed ha ampiamente motivato sia l'inammissibilità che l'inidoneità degli impegni, nonché l'interesse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione;di tal che vanno respinte le censure volte a contestare la tardività del rigetto degli impegni, nonché la valutazione di inammissibilità e di inidoneità dei medesimi motivatamente effettuata da AGCM.
4. Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.