TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202300932

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202300932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300932
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00932/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2021, proposto da G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del rapporto informativo anno 2020 per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ex art. 44 ess D. Lgs 30.10.1992, n. 443, comunicato al Viceispettore Testa Gerardo, il 22.04.2021 a termine del quale il ricorrente ha conseguito l'attribuzione di punti 30/32;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente, Sig. Testa Gerardo, premesso di essere Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, con incarico qualificato di Coordinatore della Sorveglianza presso la Casa Circondariale di Avellino, ha chiesto all’adito Tribunale l’annullamento degli atti impugnati come in epigrafe indicati, allegando e deducendo che: in data 22.04.2021, gli è stato comunicato il contenuto del rapporto informativo redatto nei suoi confronti dall'Amministrazione di appartenenza in uno alla valutazione conseguita relativo all’Anno 2020;
dalla lettura dell'atto, in relazione all'anno 2019, è emerso che è stato declassato (da 32/32 a 30/32), pur in assenza di note di demerito e sanzioni disciplinari che avrebbero potuto, in ipotesi, supportare dal punto di vista motivazionale tale punteggio inferiore;
la variazione in peius del punteggio complessivo del rapporto informativo, nel quale vi è l’attribuzione del punteggio di 30 rispetto al punteggio massimo di 32, è stata determinata dall’abbassamento dei coefficienti relativi alla sola voce “giudizio complessivo laddove mentre negli altri anni precedenti aveva ottenuto il surplus denominato eventuale variazione (nel limite + 2)”;
ulteriore differenza, rispetto al rapporto precedentemente emanato nei suoi confronti, è risultata essere quella relativa al quadro motivazionale, laddove nel rapporto informativo comunicato il 13.03.2020 si è letto :"attesa la valutazione numerica e tenuto conto delle doti di equilibrio e senso del dovere dimostrato”, invece in quello quivi impugnato, si è letto: "attesa la valutazione numerica espressa dal Comandante del Reparto", come se la professionalità fosse inspiegabilmente venuta meno (o forse non tenuta più in considerazione), nonostante la permanenza dell'incarico sorveglianza generale in aggiunta a quella ulteriore relativa alle videoconferenze;
per le restanti voci quali: conoscenze professionali;
capacità realizzative;
capacità di giudizio, capacità di intervento, capacità di coordinamento operativo, capacità di utilizzazione del personale, capacità di direzione, rendimento complessivo, attitudine a svolgere funzioni superiori, qualità morali e di carattere, qualità culturali ed espressive è rimasta, invece, la costante attribuzione del coefficiente massimo di 3;
in definitiva, dalla sommatoria delle singole voci, è purtroppo scaturito il punteggio inferiore;
nel dettaglio, da un’attenta valutazione del gravato rapporto informativo, si evince che il coefficiente 30 attribuito al giudizio complessivo è immotivato e/o genericamente motivato;
la riduzione del punteggio può essere spiegata (in quanto nell'atto medesimo non si rinvengono motivazioni di alcun tipo) e tantomeno risultano condizionamenti derivanti da situazioni di conflittualità ambientale chè anzi il ricorrente al contrario è stato officiato anche dell’ulteriore incarico relativo alle Videoconferenze ed ha provveduto ad accrescere la propria formazione con il Corso SDI con i corsi in modalità e-learning ed infine con il Progetto Trio.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, con unico motivo di doglianza, ha eccepito la Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/ 90. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, per travisamento dei fatti, per sviamento. Eccesso di potere per violazione di circolari amministrative interne all’Amministrazione.

A sostegno della lamentata illegittimità dell’atto gravato, sono state richiamate le esplicative n. 3393/5843 del 14 dicembre 1994, che impongono un obbligo di motivazione allorché da un anno all’altro si verifichi una flessione del punteggio ed il punto 2.4 della circolare DAP 421484-2021, secondo cui l'esigenza di una puntuale ed adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l’organo valutatore ritenga di modificare in peius la propria precedente valutazione.

Col motivo in esame, il ricorrente ha, altresì, richiamato, il D.M. 6 maggio 1996, secondo cui, qualora il dipendente abbia prestato servizio presso uffici diversi da quello cui compete la compilazione del rapporto o alle dipendenze ai altri superiori, a questi ultimi possono essere richieste note informative quale utile contributo alla valutazione.

Sulla scorta delle predette causali, ha invocato l’accoglimento del ricorso.

L'intimato Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

All’udienza pubblica del 4.04.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La controversa vicenda verte sulla legittimità del Rapporto Informativo relativo al servizio prestato nell’anno 2020, gravato con il ricorso introduttivo, in relazione all'attribuzione del giudizio complessivo per detta annualità, in quanto pur risultando attribuito il punteggio complessivo massimo di ‘ottimo' per `l'alto rendimento garantito e per le ottime capacità professionali', non è stato assegnato il punteggio aggiuntivo di 2, come invece attribuito nei Rapporti informativi relativi agli anni precedenti, senza soddisfare l’onere motivazionale previsto nei casi di rilevanti valutazioni in peius.

Ciò posto, le doglianze non sono fondate per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, va osservato come debba ritenersi del tutto irrilevante il raffronto tra il rapporto informativo impugnato e i precedenti o i successivi documenti caratteristici redatti, considerando che ogni valutazione è del tutto autonoma rispetto a quelle degli anni precedenti, in quanto in materia di rapporti informativi si applica il principio dell’annualità e il punteggio relativo ad un anno non risulta vincolato dalla valutazione delle annualità precedenti.

Ed infatti ciascun rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del dipendente avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonomi rapporti informativi.

Peraltro, il Collegio rileva, in punto di diritto, come i giudizi resi nei rapporti informativi del personale in questione sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie del servizio svolto come dimostrate in concreto: essi, pertanto, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna , sez. I , 5 maggio 2021, n. 435).

Va ancora rilevato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica ( cfr. Tar Campania, Salerno, sez. I, 3 febbraio 2020, n. 192;
T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444;
T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059;
T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477;
T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).

Infatti, è necessaria un'adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e ciò, in quanto, come già rilevato, i rapporti informativi annuali godono del carattere della piena autonomia fra di loro, circostanza quest'ultima che ha l'effetto che le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono un'evenienza del tutto fisiologica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex sé indice di contraddittorietà (cfr. Tar Lazio, Latina, 7 gennaio 2008, n. 5;
Tar Toscana, Sez. I, 27 maggio 2013, n.819).

Nella specie non può considerarsi peggiorativo il punteggio complessivo nel quale non risultano assegnati uno o due punti aggiuntivi, attesa la complessiva valutazione del dipendente al livello di giudizio elevato (ottimo).

Non si è verificato nessun ingiustificato decremento del punteggio, bensì solo la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo rientrante nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Il limite della illogicità manifesta, dunque, non risulta in concreto superato, posto che l’Amministrazione ha attribuito la valutazione "ottimo" e non ha omesso di fare riferimento alle valutazioni sintetiche formulate in ordine alle capacità, competenze e qualità dell’attività svolta dal ricorrente, come compilate con punteggio massimo nel prospetto del Rapporto in questione.

Ed invero, il punteggio aggiuntivo in questione è l'oggetto di un eccezionale riconoscimento per il dipendente che abbia dimostrato capacità straordinarie e doti eccezionali di carattere professionale e morale, che costituisce un quid pluris che si pone a latere del giudizio complessivo annuale (ex multis, sentenza Tar Lazio, Sezione Prima Quater;
cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n.3746;
Cons. Stato, Sez.VI, 2 marzo 2011, n. 1301).

Con la conseguenza che, trattandosi di facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, non sussiste nemmeno l'obbligo per quest’ultima di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non esercitare tale facoltà e quindi nel caso in cui non venga corrisposto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n.3746), anzi, come è stato affermato dalla giurisprudenza una "stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui non viene accordato" (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 2 marzo 2011, n. 1301).

Vi è più che, nel caso di specie, per fini meramente fattuali, nel corso del 2019, il Testa ha assunto la nuova qualifica di Vice ispettore, cimentandosi in un nuovo compito ben diverso da quello precedentemente assunto nell'ambito della specializzazione del servizio cinofili, tant’è che allo stesso è stato riconosciuto il “surplus” dei due punti, avendo ricoperto ruoli diversi e con un arco di responsabilità maggiore.

Diversamente, per l’anno 2020, l’amministrazione resistente ha escluso la rilevanza dell’attività di presiedere alle videoconferenze per la partecipazione dei detenuti alle udienze dinanzi all’Autorità giudiziaria, così come ha ritenuto non dirimente, ai fini dell’assegnazione della maggiorazione del punteggio, il compito di responsabile della sorveglianza generale, perché ricoperto prevalentemente nel corso del primo semestre, come attestato dal prospetto delle presenze.

Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del dipendente, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi;
pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (cfr. Tar Campania Napoli, Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 3722;
Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341;
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229 e Sez. I, 3 dicembre 2010, n. 35303).

Fermo restando le osservazioni da ultimo richiamate, va pure detto che la motivazione espressa in data 10.03.2020, relativamente al giudizio complessivo del 2019 è stata sinteticamente esposta attraverso la dicitura "attesa la valutazione numerica e tenuto conto delle doti di equilibrio e senso del dovere dimostrate".

Ebbene, come rilevato dall’Amministrazione resistente, tale dicitura, oltre a richiamare la valutazione numerica, che evidentemente veniva condivisa, contiene un ulteriore elemento che rende conto del perché si è ritenuta esercitabile la facoltà di attribuire i due punti aggiuntivi per l’anno 2019, antecedente a quello in contestazione.

Invero, la diversa formula contenuta nel giudizio complessivo relativo all'anno 2020, "attesa la valutazione numerica del Comandante di Reparto”, richiama analogamente la valutazione numerica ma non contiene ulteriori elementi, poiché, evidentemente, non si è ritenuto di attribuire un punteggio aggiuntivo di 2 punti per l’anno in questione.

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, non vi è stata alcuna diversa valutazione di una delle “voci” in cui si articola la valutazione (poiché le “voci” valutabili coincidono esclusivamente con gli “elementi di giudizio" considerati nell’ambito del rapporto informativo), quanto piuttosto esclusivamente un mancato esercizio della facoltà di incrementare il punteggio di ulteriori due punti relativamente all’anno in contestazione (2020).

In ultimo, va detto che inconferente si rivela il richiamo alla necessità di acquisire informazioni da altre Autorità responsabili di diversi uffici presso cui l'interessato avrebbe prestato servizio, poiché il vice ispettore Testa ha prestato servizio per l'intero 2020 presso la casa Circondariale di Avellino, per cui non vi era alcuna necessità di richiedere alcuna informazioni ad altri organi.

Sulla base di quanto precede, le censure del ricorso introduttivo sono infondate.

Le spese di lite possono essere compensate, per le peculiarità della fattispecie in esame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi