TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-09-03, n. 201017302
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N. 17302/2010 REG.SEN.
N. 06390/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6390 del 2008, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dagli avv. G M, A N, con domicilio eletto presso G M in Napoli, Segreteria T.A.R.;C Immacolata;
contro
Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
EDILIZIA: ORD. DI DEMOLIZIONE N. 1836/URB/2008. PROVV. 9.9.2008, PROT. N. 3498.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 3 novembre 2008 e depositato il 3 dicembre 2008, M S e C Immacolata impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - l’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008, emessa dal dirigente del V Settore del Comune di Marcianise;- il provvedimento di annullamento d’ufficio, prot. n. 3498, del 9 settembre 2008, avente per oggetto la concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 del 20 giugno 2006;- ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, la vicenda cui si riferisce l’esperito gravame può essere così ricostruita.
2.1. M S, in assenza di titolo abilitativo edilizio, aveva eseguito su una porzione – in proprietà sua e della coniuge C Immacolata – del fondo sito in Marcianise, alla via Spoleto, e identificato in catasto al foglio 15, particella 146, interventi di costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione.
2.2. In data 20 giugno 2006, il dirigente del V Settore del Comune di Marcianise aveva rilasciato in suo favore la concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 ai sensi degli artt. 31 ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47, concernente i cennati lavori di costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione, costituito da “piano cantinato, piano rialzato e piano primo”.
Il provvedimento di condono edilizio risultava adottato in riscontro ad una domanda all’uopo presentata dal M il 30 giugno 1987 (prot. n. 16102), nonché dopo che l’interpellata amministrazione comunale, con nota del 30 giugno 1998, prot. n. 4655, aveva richiesto all’interessato di integrare la documentazione già prodotta.
2.2. Successivamente, era stata emessa l’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008, motivata in base al rilievo che i coniugi M – C avevano “dato corso a lavori edili senza essere in possesso del permesso di costruire” e che era “risultato falso il protocollo generale del Comune di Marcianise inerente alla pratica di condono n. 16102 del 30 giugno 1987”.
Le opere abusive contestate consistevano, segnatamente, in: “al piano rialzato n. 4 vani ed accessori attualmente abitati dai coniugi M C e P P;al piano primo n. 4 vani ed accessori attualmente abitati dai coniugi M A e Colella Salvatore”.
2.3. La concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 del 20 giugno 2006 era stata, poi, annullata d’ufficio con provvedimento del 9 settembre 2008, prot. n. 3498, in considerazione del fatto che dell’istanza di condono edilizio sottoscritta dal M non figurava comprovata la regolare presentazione al protocollo comunale, in quanto “il numero di protocollo 16102 del 30 giugno 1987 e n. 2945/UT originariamente risulta assegnato ad altra pratica”.
2.4. Frattanto, in data 10 dicembre 2004, le germane M A e M C, in qualità di posseditrici, unitamente al locale seminterrato, rispettivamente, del piano rialzato e del primo piano del fabbricato abusivo de quo, in proprietà dei relativi genitori, coniugi M – C, avevano rassegnato al Comune di Marcianise domande di definizione dell’illecito edilizio ex art. 32, commi 25 ss., del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326 (prot. n. 8434 e n. 8436), con riferimento alle unità abitative dalle stesse occupate e costituenti, appunto, il predetto fabbricato abusivo, dichiarando, peraltro, avvenuta l’ultimazione dei relativi lavori nel novembre 1997.
Tali domande erano state rigettate dall’interpellata amministrazione comunale con provvedimenti del 18 dicembre 2008 in ragione del mancato versamento integrale dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti, nonché dell’incongruità delle somme a tal fine quantificate dalle istanti.
3. Avverso la disposta misura repressivo-ripristinatoria e il successivo annullamento d’ufficio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria concernente le opere contestate, i ricorrenti deducevano le seguenti censure.
1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione dell’iter procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà della pubblica amministrazione. Violazione del principio di autotutela e del contrarius actus.
L’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008 sarebbe stata illegittimamente emessa senza che fosse stato disposto il previo annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 del 20 giugno 2006, intervenuto soltanto successivamente ad essa, col provvedimento del 9 settembre 2008, prot. n. 3498.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 25 ss., del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Illogicità dell’azione amministrativa.
La sanzione demolitoria non avrebbe potuto essere irrogata prima di una (eventuale) pronuncia sfavorevole dell’amministrazione comunale sulle domande di condono ex art. 32, commi 25 ss., del d.l. n. 269/2003, presentate dalle germane M il 10 dicembre 2004 (prot. n. 8434 e n. 8436) con riguardo al fabbricato contestato.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per mancata comparazione di interessi. Difetto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa.
Il Comune di Marcianise avrebbe violato l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento definito con la gravata ingiunzione di demolizione n. 48 del 17 ottobre 2008.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo. Violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
L’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008 sarebbe inficiata dall’omessa indicazione dell’area di sedime occupata dalle opere abusive contestate e delle misure applicabili in conseguenza dell’inottemperanza all’ingiunzione con essa disposta.
5. Insussistenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa.
Il provvedimento di annullamento d’ufficio, prot. n. 3498, del 9 settembre 2008 si fonderebbe sull’erroneo presupposto dell’inesistenza della domanda di condono del 30 giugno 1987 (prot. n. 16102), la quale non sarebbe suffragata da sufficienti elementi probatori rivenienti da un procedimento penale in corso e sarebbe, comunque, smentita dalla richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione comunale con nota del 30 giugno 1998, prot. n. 4655.
4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva il difetto di giurisdizione, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.
5. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2009, la proposta istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 27/2009, in considerazione della sussistenza del danno grave e irreparabile, almeno con riferimento all’ingiunta demolizione.
5. All’udienza pubblica del 19 maggio 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, ricollegata dall’amministrazione resistente all’insussistenza di poteri di accertamento, sia pure meramente incidentale, in capo all’adito giudice amministrativo, con riguardo alle presunte questioni di falsità documentali dedotte in lite.
Per avvedersi della insostenibilità di una simile eccezione, è sufficiente osservare che, ferma restando la totale estraneità, rispetto al profilo con essa avanzato (corrispondente al quinto motivo impugnazione, rivolto al provvedimento di annullamento d’ufficio, prot. n. 3498, del 9 settembre 2008) di tutte le censure avverso l’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008 (primo, secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione), i ricorrenti risultano aver formulato contestazioni non già circa la falsità o meno del numero di protocollo (16102) relativo alla domanda di condono del 30 giugno 1987, bensì circa l’asserito difetto di adeguata istruttoria in rapporto alla presentazione o meno di quest’ultima.
2. Sempre in rito, neppure è predicabile l’eccepita inammissibilità per carenza di interesse, dovendosi reputare del tutto inconferente il richiamo giurisprudenziale compiuto a supporto dall’amministrazione resistente.
In particolare, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 13 marzo 2008, n. 466 riconnette la decadenza dal beneficio del condono all’integrale falsità (ideologica) di una dichiarazione sostitutiva resa dall’istante ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e non alla falsità (materiale) indipendente, almeno in astratto, dalla condotta dello stesso, come, appunto, l’apposizione di un numero di protocollo contraffatto.
Si aggiunga che è, di certo, ravvisabile in capo ai ricorrenti l’interesse a far valere sia le doglianze concernenti i denunciati vizi formali e procedimentali dell’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008, dacché vertenti su profili invalidanti insuscettibili di essere assorbiti dagli ipotetici effetti caducanti della rilevata falsità, sia la doglianza concernente l’asserito difetto di istruttoria circa la presentazione o meno della domanda di condono del 30 giugno 1987, dacché (almeno teoricamente) svincolato dall’autenticità o meno del numero di protocollo apposto su quest’ultima.
3. Passando ora a vagliare il merito del ricorso, giova, a questo punto, anteporre lo scrutinio del secondo motivo per ragioni di coerenza logico-espositiva compiutamente percepibili in appresso.
Stando alla prospettazione dei coniugi M – C, il Comune di Marcianise avrebbe illegittimamente adottato l’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008, senza aver prima vagliato le istanze di condono ex art. 32, commi 25 ss., del d.l. n. 269/2003, rassegnate nella data anteriore del 10 dicembre 2004 (prot. n. 8434 e n. 8436), nonché riguardanti le medesime opere contestate, e senza, quindi, essersi pronunciato su di esse.
Tale censura è fondata.
La preesistenza delle cennate domande di condono, ancorché rigettate con provvedimenti del 18 dicembre 2008, ha reso, infatti, comunque illegittima la successiva irrogazione della sanzione demolitoria, per non essersi l’amministrazione comunale preventivamente pronunciata sulle domande medesime, volte, in caso di accoglimento, a privare le opere del loro carattere di abusività, ovvero, in caso di rigetto, a consentire l'esercizio del potere repressivo.
Ciò, in omaggio al principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa, che impedisce di previamente sanzionare ciò che potrebbe essere sanato. Ed invero, fermo restando che, anche nel caso di specie, ossia di diniego del richiesto condono, l'amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi, l’esecuzione della misura repressivo-ripristinatoria disposta in mancanza della previa definizione del procedimento ex art. 32, commi 25 ss., del d.l. n. 269/2003 sarebbe suscettibile di vanificare a priori l'interesse ad ottenere, ove ne sussistessero le condizioni, l’invocata sanatoria delle opere abusive, precludendo ogni valutazione circa il mantenimento o l’eliminazione di queste ultime, e di determinare l'inconveniente di demolire manufatti, per poi eventualmente consentirne la ricostruzione in base a nuovo permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2005, n. 5851;16 gennaio 2007, n. 226;6 luglio 2009, n. 4335;TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2005, n. 3400;sez. I, 1° dicembre 2005, n. 12727;24 giugno 2005, n. 5254;11 gennaio 2006, n. 230;8 giugno 2006, n. 4388;sez. II, 5 settembre 2007, n. 8575;TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 giugno 2005, n. 3402;sez. III, 7 luglio 2008, n. 2056;29 marzo 2010, n. 878;TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2006, n. 223;Salerno, sez. II, 4 maggio 2006, n. 597;Napoli, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 8429;6 dicembre 2006, n. 10434;sez. VI, 28 marzo 2007, n. 312;sez. III, 21 maggio 2007, n. 5425;6 giugno 2007, n. 5961;sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 9123;21 marzo 2008, n. 1461;sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1472;sez. IV, 3 aprile 2008, n. 2846;sez. VI, 30 aprile 2008, n. 3070 sez. VII, 7 maggio 2008, n. 3517;sez. IV, 14 luglio 2008, n. 8769;6 marzo 2009, n. 1305;sez. VI, 13 luglio 2009, n. 3879;TAR Basilicata, Potenza, 3 marzo 2007, n. 137;TAR Liguria, Genova, sez. I, 16 maggio 2007, n. 785;TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 dicembre 2007, n. 1937;TAR Piemonte, Torino, sez. I, 17 dicembre 2007, n. 3704;TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 9 giugno 2009, n. 440).
4. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di impugnazione, dianzi esaminato, può ritenersi assorbito il primo.
Anche in caso di riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione comunale, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008 – per mancata valutazione preventiva delle istanze di condono del 10 dicembre 2004 (prot. n. 8434 e n. 8436) –, risulterebbe, infatti, automaticamente salvaguardato l’ordine procedimentale propugnato dai ricorrenti con la prima doglianza, attraverso la priorità del già adottato provvedimento di annullamento d’ufficio, prot. n. 3498, del 9 settembre 2008 rispetto alla nuova (eventuale) misura repressivo-ripristinatoria.
5. Quanto, invece, al terzo e quarto motivo di gravame, il Collegio reputa utile vagliarne la fondatezza in funzione conformativa degli eventuali sviluppi procedimentali successivi alla presente pronuncia.
6. Innanzitutto, non è ravvisabile la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della l. n. 241/1990, denunciata con la terza censura.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell’interessato, non richiede apporti partecipativi del soggetto destinatario, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive;tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme su procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1021;sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5050;TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 luglio 2007, n. 5968;TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 357;sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 961;sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2725;sez. VII, 9 maggio 2007, n. 4859;8 giugno 2007, n. 6038;Salerno, sez. II, 13 agosto 2007, n. 900;Napoli, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 10676;6 novembre 2007, n. 10679;sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16226;sez. IV, 17 dicembre 2007, n. 16316;sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16550;sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 367;21 marzo 2008, n. 1460;sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1474;4 aprile 2008, n. 1883;sez. III, 16 aprile 2008, n. 2207;sez. IV, 18 aprile 2008, n. 2344;sez. VI 18 giugno 2008, n. 5973;TAR Umbria, Perugia, 26 gennaio 2007, n. 44;TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8 febbraio 2007, n. 52;TAR Molise, Campobasso, 20 marzo 2007, n. 178;TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 20 aprile 2007, n. 709;sez. VII, 9 maggio 2007, n. 4859;TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 16 febbraio 2008, n. 33;TAR Veneto, Venezia, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 454;13 marzo 2008, n. 605;TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 settembre 2008, n. 2651).
7. Privo di pregio è, poi, il profilo della quarta doglianza rivolto sempre alla misura repressivo-ripristinatoria e incentrato sulla mancata indicazione dell’area di sedime occupata dalle opere abusive contestate.
In proposito, occorre rimarcare che l’area di sedime destinata all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale risulta sufficientemente individuabile in rapporto all’ubicazione delle opere abusive riportata nel provvedimento impugnato (“via Spoleto 11) e che, in ogni caso, l’eventuale genericità di una simile indicazione non rivestirebbe portata invalidante: l’ordinanza di demolizione rimane, infatti, distinta ed autonoma rispetto all’atto successivo ed eventuale di acquisizione (nel quale si rende, invece, necessaria la specificazione delle sanzioni reali irrogate) e assolve soltanto la funzione di ammonire il destinatario circa le conseguenze dell’inottemperanza all’impartita ingiunzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659;TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 dicembre 2006, n. 13652;Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780;sez. I, 9 febbraio 2010, n. 1785;TAR Campania, Napoli, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26 gennaio 2010, n. 175;TAR Piemonte, Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1577).
Del pari privo di pregio è l’ulteriore profilo della quarta doglianza, concernente l’omessa indicazione delle misure applicabili in conseguenza dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria.
Sul punto, giova rammentare che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, può dirsi sorretto da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta descrizione delle opere abusive, nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e nell’individuazione della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2006, n. 3283;sez. VI, 25 agosto 2006, n. 4996;sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2441;sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705;TAR Campania, Napoli, sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 367;sez. VI, 9 gennaio 2008, n. 49;sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 57;sez. VIII, 15 maggio 2008, n. 4556;sez. III, 05 giugno 2008, n. 5255;sez. IV, 8 luglio 2008, n. 7798;sez. VI, 14 luglio 2008, n. 8761;sez. IV, 4 agosto 2008, n. 9720;sez. II, 7 ottobre 2008, n. 13456;sez. IV, 29 settembre 2008, n. 11820 sez. VI, 27 ottobre 2008, n. 18243;sez. III, 4 novembre 2008, n. 19257;sez. IV, 28 novembre 2008, n. 20564;2 dicembre 2008, n. 20794;sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 21346;23 febbraio 2009, n. 1032;25 febbraio 2009, n. 1100;sez. IV, 6 marzo 2009, n. 1304;24 marzo 2009, n. 1597;18 giugno 2009, n. 3368;26 giugno 2009, n. 3530;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 gennaio 2008, n. 57;19 febbraio 2009, n. 1318;9 marzo 2009, n. 1768;TAR Sicilia, Catania, sez. I, 13 marzo 2008, n. 475;TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 settembre 2008, n. 8117;6 marzo 2009, n. 2358;TAR Liguria, Genova, sez. I, 21 aprile 2009, n. 781).
In tale prospettiva, l’indicazione delle conseguenze dell’inottemperanza alla disposta ingiunzione, dacché concernente effetti automatici ex lege (ossia ex art. 31, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), come tali presuntivamente conosciuti dai destinatari, non risulta riconducibile all’illustrato contenuto minimo necessario dell’ordinanza di demolizione e, pertanto, la sua omissione non è da considerarsi, di per sé, suscettibile di infirmare quest’ultima.
Non senza soggiungere, infine, che, nella specie, l’amministrazione comunale ha, comunque, formulato il testuale avvertimento “che, qualora non sia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi nel termine” di 90 giorni dalla sua notifica, “si provvederà, accertata ufficialmente l’inottemperanza al presente provvedimento, all’applicazione dei successivi provvedimenti come previsti dall’art. 31 T.U. per l’edilizia”.
8. Infondato si rivela l’ultimo motivo di ricorso, rivolto al provvedimento di annullamento d’ufficio, prot. n. 3498, del 9 settembre 2008, avente per oggetto la concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 del 20 giugno 2006.
8.1. In questo senso, deve, in primis, reputarsi irrilevante la circostanza, addotta da parte ricorrente, che il Comune di Marcianise, con nota del 30 giugno 1998, prot. n. 4655, ha richiesto al M di integrare la documentazione a corredo della domanda di condono edilizio del 30 giugno 1987 (prot. n. 16102).
Tale circostanza non vale, di per sé, ad elidere il rilievo di falsità del numero di protocollo apposto sulla predetta domanda, essendo, anzi, del tutto agevole inferire che anche la citata nota del 30 giugno 1998, prot. n. 4655, – così come l’annullata concessione edilizia in sanatoria n. 2675/06 del 20 giugno 2006 – fosse stata redatta nell’erroneo presupposto dell’autenticità del numero di protocollo 16102.
8.2. Né, d’altra parte, le conclusioni raggiunte dall’amministrazione resistente circa il fatto che “il numero di protocollo 16102 del 30 giugno 1987 e n. 2945/UT originariamente risulta assegnato ad altra pratica” sono superabili sulla base di apodittiche illazioni di insussistenza di adeguati elementi di prova a suffragio della riscontrata falsità.
In realtà, a dispetto di quanto assunto dai coniugi M – C, già solo le risultanze degli atti del registro di protocollo comunale, ossia di atti pubblici fidefacienti fino a querela di falso – l’accertamento della cui veridicità, a norma dell’art. 8, comma 2, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, è precluso, anche in via incidentale, a questo Tribunale amministrativo regionale – sono sufficienti a sorreggere il rilievo di falsità del numero di protocollo apposto sulla domanda di condono del 30 giugno 1987 e di conseguente inattendibilità di quest’ultima ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. (Inattendibilità, peraltro, accentuata dalla circostanza che le domande di condono del 10 dicembre 2004, prot. n. 8434 e n. 8436, attestano essere ultimati i lavori abusivi nel novembre 1997, ossia ben dopo la data del 30 giugno 1987, corrispondente al numero di protocollo 16102: cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.4).
9. In conclusione, assorbito il primo, stante la fondatezza del secondo, nonché l’infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione, il ricorso in epigrafe va accolto in parte e, pertanto, dei provvedimenti con esso gravati, deve essere annullata la sola ordinanza di demolizione n. 1836/Urb. del 17 luglio 2008.
10. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa, stante la ravvisata parziale soccombenza dei ricorrenti.