Trib. Perugia, sentenza 03/10/2024, n. 1323

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 03/10/2024, n. 1323
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1323
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo

N. 254/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 254/2019 R.G. tra
FI S.P.A., p.i. 00518670443, rappresentata e difesa dall'Avv. Licio Olivieri, dall'Avv. Andrea
Olivieri e dall'Avv. Cristina Nico;

Opponente
CONTRO
F.LLI GN S.N.C. DI GN RO & PIO, p.i. 01170880544, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco BaldineLL e dall'Avv. Matteo Buttò;

Opposta
A cui è riunita la causa iscritta al n. 2702/2020 R.G. tra:
FI S.P.A., p.i. 00518670443, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Olivieri e dall'Avv.
Cristina Nico;

Attrice
CONTRO
F.LLI GN S.N.C. DI GN RO & PIO, p.i. 01170880544, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco BaldineLL e dall'Avv. Mario MonaceLL;

Convenuta
Conclusioni per FI S.p.A.: come da note scritte del 13/02/2024.
Conclusioni per F.LL NI S.n.c. di NI RO & PI: come da note scritte del
13/02/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO


1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1
La società F.LL NI S.n.c. di NI RO & PI (di seguito anche: F.LL NI) agiva in via monitoria nei confronti di FI S.p.A. (di seguito anche: FI), allegando di avere acquistato da quest'ultima, in data 05/12/2017, due veicoli, targati rispettivamente FM684NN e n.
FM685NN, al prezzo complessivo di € 259.860,00, di cui € 180.560,00 pagati in contanti e il residuo con permuta di veicoli usati dell'acquirente. Allegava che la venditrice aveva omesso la consegna di uno dei due mezzi venduti, ossia quello targato FM685NN, per cui chiedeva la condanna della debitrice alla consegna del veicolo acquistato.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2076/2018 RG 5884/2018.
Proponeva opposizione FI S.p.A., eccependo l'incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Ascoli Piceno, la litispendenza con analogo giudizio pendente davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, nonché l'inadempimento della controparte rispetto al pagamento del prezzo, dovuto in particolare dalla consegna in permuta di veicoli affetti da vizi. Chiedeva quindi la declaratoria di incompetenza e litispendenza, e comunque la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto della domanda.
Il giudizio veniva rubricato al n. 254/2019 RG.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione ed eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento, deducendo in particolare la contrarietà a buona fede della condotta dell'opponente. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
In tale giudizio, con provvedimento del 17/04/2019, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con separato ricorso del 02/07/2020, la società F.LL NI di NI RO e PI S.n.c. riassumeva presso questo Tribunale il giudizio originariamente introdotto davanti al Tribunale di Ascoli Piceno al n. 2237/2018 RG, rispetto al quale tale Tribunale aveva declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Perugia.
Tale procedimento veniva rubricato al n. 2702/2020. In tale giudizio, FI S.p.A. aveva agito nei confronti di F.LL NI di NI RO e PI S.n.c. domandando il risarcimento del danno per i vizi dei veicoli permutati, e in esso si era costituita la resistente F.LL NI di NI RO
e PI S.n.c. eccependo l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Perugia, contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la consegna del veicolo acquistato
e il risarcimento del danno, o in subordine la compensazione tra i rispettivi crediti.
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In tale giudizio n. 2702/2020 RG, F.LL NI insisteva per il rigetto delle domande di FI
S.p.A. e per la condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale, alla consegna del mezzo e al risarcimento del danno.
Con comparsa del 08/01/2021 si costituiva FI S.p.A., chiedendo la condanna della controparte al pagamento del prezzo della compravendita e il rigetto delle domande avversarie.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario, con provvedimento del
20/07/2021 il procedimento veniva riunito a quello rubricato al n. 254/2021 RG.
Nell'ambito di tale ultimo procedimento, venivano nuovamente assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in relazione alla causa n. 2702/2020 RG e successivamente la causa, previo tentativo di conciliazione, veniva istruita con CTU.
All'esito, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/03/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.


2. Questioni pregiudiziali

In via pregiudiziale, deve intendersi rinunciata l'eccezione di incompetenza per territorio dedotta dall'opponente FI.
Infatti, la stessa parte, nelle note scritte del 08/07/2020, ha dato atto di non avere proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 06/02/2020 che ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale. Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 13/02/2024, inoltre, l'eccezione di incompetenza non è stata specificamente reiterata e la stessa non risulta neppure trattata negli scritti conclusionali ex art.
190 c.p.c., con conseguente presunzione di abbandono (cfr. Cass. Civ., n. 22887/2019).
Quanto invece alle questioni di litispendenza/continenza dedotte dalla parte opponente, le stesse devono ritenersi superate dalla intervenuta riunione al presente procedimento della causa iscritta al n. 2702/2020 RG.


3. Oggetto del giudizio e qualificazione delle domande

Ciò posto in rito, occorre preliminarmente individuare e delineare l'oggetto del giudizio e della cognizione all'esito della riunione delle cause.
Il giudizio n. 254/2019 RG ha ad oggetto la domanda principale di F.LL NI di consegna del veicolo acquistato, rispetto alla quale non si contrappongono domande riconvenzionali di FI
S.p.A., limitatasi a chiedere il rigetto della domanda.
Il giudizio n. 2702/2020 RG, invece, ha ad oggetto la domanda di risarcimento proposta da
FI S.p.A., poi mutata, in occasione della costituzione nel giudizio riassunto, in domanda di
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pagamento del prezzo, a cui si contrappone la domanda riconvenzionale di consegna del bene e risarcimento del danno proposta da F.LL NI.


4. Il contratto del 05/12/2017

Ciò posto in ordine all'oggetto del decidere, va osservato che tutte le domande delle parti trovano origine nel contratto del 05/12/2017, con cui F.LL NI ha acquistato da FI due trattori stradali Volvo FH500 al prezzo complessivo di € 259.860,00, permutando propri veicoli usati fino a concorrenza di € 79.300,00, ed impegnandosi, nella restante parte, al pagamento di
€ 180.560,00 “in contanti alla consegna”.


4.1. Sulla consegna del veicolo: cessazione della materia del contendere

Quanto alla domanda di consegna del veicolo, oggetto della domanda principale di F.LL NI nel giudizio n. 254/2019 RG e della domanda riconvenzionale della stessa parte nel giudizio n.
2702/2020 RG, va rilevata la cessazione della materia del contendere.
F.LL NI ha infatti allegato che, a seguito dell'ordinanza del 21/02/2019, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, FI S.p.A. ha consegnato il mezzo acquistato, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'effettiva consegna di tale mezzo è un fatto pacifico, per cui deve ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere in relazione alla consegna del bene oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ., n. 13085/2008).
Sennonché, la fondatezza dell'opposizione presentata da FI deve comunque essere valutata nel merito, ai fini della soccombenza virtuale e della regolamentazione delle spese di lite anche della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., n. 18125/2017).
F.LL NI lamenta che, a fronte di tale contratto, è stato consegnato da FI uno solo dei trattori stradali acquistati, mentre quest'ultima, per giustificare tale mancata consegna, ha eccepito l'inadempimento di F.LL NI rispetto alla permuta dei propri veicoli.
Questi ultimi, secondo la tesi di FI, avrebbero presentato molteplici vizi, i cui costi di ripristino erano stati quantificati, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 942/2018 RG davanti al Tribunale di
Ascoli, in € 22.546,67 oltre iva, per cui F.LL NI avrebbe dovuto essere ritenuta inadempiente rispetto alla propria obbligazione di integrale pagamento del prezzo.
F.LL NI ha dedotto che l'assenza di revisione era nota alla controparte e che i mezzi erano stati tutti visionati dalle parti prima dell'acquisto ed erano risultati funzionanti, laddove i vizi
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eventualmente presenti sarebbero stati comunque palesi e riconoscibili, essendo dovuti alla normale usura.
L'opposizione di FI, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale, deve ritenersi infondata.
Va premesso che, nella fattispecie in esame, entrambe le parti addebitano all'altra
l'inadempimento del contratto, laddove in particolare l'acquirente lamenta la mancata consegna del bene e il venditore lamenta il mancato pagamento del prezzo in ragione dei vizi delle cose permutate.
A fronte di tale dinamica, trova applicazione il principio di diritto affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. Civ., n. 13627/2017;
Cass. Civ., n. 3455/2020).
Nel caso di specie, l'inadempimento di FI è senza dubbio prevalente sull'inadempimento che la medesima opponente addebita a F.LL NI.
Infatti, il valore complessivo del contratto di compravendita dei due veicoli era pari a €
259.860,00 iva compresa: posto che le parti non hanno indicato un diverso valore dei distinti veicoli, si deve ritenere che il valore di ciascuno fosse pari alla metà dell'importo complessivo, e dunque a € 129.930,00.
È incontestato che l'acquirente abbia pagato la somma di € 180.560,00 in contanti, con ciò corrispondendo una somma ampiamente superiore al valore di un singolo mezzo, e abbia consegnato in permuta i propri veicoli usati, mentre i vizi dedotti da FI vengono tradotti in costi di ripristino quantificati, all'esito della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, in € 22.546,67 oltre iva, e dunque, anche applicando l'aliquota del 22%, in complessivi € 27.506,45.
Alla luce di tali valori, l'eccezione di parte opponente FI è manifestamente sproporzionata rispetto al valore complessivo del contratto. Infatti, anche ipotizzando l'effettiva sussistenza dei vizi dedotti da parte opponente, dovrebbe comunque concludersi per un inadempimento di €
27.506,45 sull'importo complessivo di € 259.860,00, laddove il contratto sarebbe stato invece regolarmente adempiuto per la differenza di € 232.353,55.
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Non solo: come detto sopra, il valore del primo veicolo era stato già ampiamente corrisposto da
F.LL NI, mentre in relazione al secondo veicolo, anche al netto dei costi di ripristino dedotti da FI, l'acquirente avrebbe comunque corrisposto € 102.423,55 su € 129.930,00, che costituisce, come è reso evidente dal confronto numerico, una quota di oltre i due terzi dell'importo dovuto.
Per tali ragioni, già in base alla prospettazione di parte opponente FI, è evidente la manifesta sproporzione tra i rispettivi inadempimenti. Conseguentemente, a fronte dei principi di diritto sopra menzionati e della valutazione necessariamente unitaria della condotta delle parti, si deve ritenere che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente FI sia in ogni caso contraria a buona fede ex art. 1460, comma 2, c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 22626/2016), avendo tale venditrice, come detto, tenuto una condotta illecita ben più grave di quella addebitata alla controparte acquirente, omettendo di consegnare il veicolo a fronte di vizi il cui valore è stato quantificato, dalla stessa parte venditrice, come una minima parte del prezzo pagato dall'acquirente per la compravendita.
Pertanto, l'opposizione presentata da FI avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del veicolo deve ritenersi infondata, con conseguente configurazione della soccombenza virtuale di FI rispetto a tale domanda.


4.2. Sulla domanda di pagamento proposta da FI

Ciò posto in ordine alla domanda di consegna del bene, che costituisce, come detto, la domanda principale del giudizio n. 254/2019 RG e la domanda riconvenzionale del giudizio n.
2702/2020 RG, va esaminata la domanda di pagamento del prezzo, così come proposta da
FI in occasione della costituzione nel giudizio n. 2702/2020 RG.
Va premesso che, nel proprio ricorso davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, FI aveva chiesto, previo accertamento dei vizi dei veicoli permutati, la condanna della controparte “al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di € 27.039,40 oltre IVA, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, dovuta quanto a € 22.546,67 oltre IVA, a titolo di risarcimento delle spese necessarie per la messa in pristino dei veicoli usati ceduti dalla NI SNC, e quanto a € 4.492,73 oltre IVA,
a titolo di risarcimento dele spese affrontate dalla FI SPA nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG
942/18, oltre agli interessi di mora legali sulla somma di € 22.546,67 decorrenti dalla data della prima costituzione in mora, sino al saldo effettivo”.
In occasione della propria costituzione nel giudizio n. 2702/2020 RG, la medesima parte ha concluso chiedendo, previo accertamento dei vizi dei veicoli permutati, la condanna della
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controparte “al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di € 27.039,40 oltre
IVA, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, dovuta quanto a € 22.546,67 oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo di acquisto, e quanto a € 4.492,73 oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese affrontate dalla FI SPA nel procedimento ex art. 696 bis c. p. c. RG 942/18, oltre agli interessi di mora legali sulla somma di € 22.546,67 decorrenti dalla data della prima costituzione in mora, sino al saldo effettivo”.
F.LL NI ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto nuova, laddove la domanda originariamente proposta avrebbe avuto ad oggetto il risarcimento del danno e non il pagamento del prezzo.
FI si è difesa affermando che tale domanda costituirebbe una “consentita emendatio libeLL, avendo la deducente difesa dato una migliore qualificazione giuridica del petitum stesso, al fine di renderlo più idoneo al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere, senza modificarne i fatti costitutivi1.
Va premesso che la domanda originariamente proposta da FI nel giudizio davanti al
Tribunale di Ascoli Piceno va senza dubbio qualificata come domanda di risarcimento del danno, posto che la parte ha fondato la propria pretesa sull'allegazione dei vizi e sui conseguenti costi di ripristino, ossia su una causa petendi che, se da un lato presuppone l'inadempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa esente da vizi, dall'altro lato presuppone un pregiudizio derivante da tali vizi, corrispondendo quindi all'azione di garanzia data all'acquirente sia nell'ambito della compravendita (cfr. art. 1494 c.c.) che nell'ambito della permuta, in forza del rinvio posto dall'art. 1555 c.c.
Per contro, la domanda introdotta da FI nel giudizio n. 2702/2020 RG, pur fondandosi sui medesimi vizi già dedotti e sull'inadempimento del contratto, ha ad oggetto non il risarcimento del danno bensì il pagamento del prezzo. Una tale domanda è quindi calibrata non sul pregiudizio da ristorare, bensì sull'obbligazione rimasta inadempiuta, e ha quindi una natura diversa da quella originariamente proposta, vertendo non sul risarcimento del danno bensì sull'adempimento del contratto, sub specie di pagamento del prezzo della compravendita.
Una tale domanda di pagamento del prezzo, avendo una causa petendi differente da quella di risarcimento del danno e vertente sull'adempimento del contratto, deve ritenersi una domanda diversa da quella originariamente proposta, ma non per questo inammissibile, come invece eccepito da F.LL NI. 1 Cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 05/01/2022 di FI S.p.A. 7
Come infatti affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
12310/2015
).
Nel caso di specie, deve ritenersi senza dubbio sussistente la connessione tra la domanda originariamente proposta (risarcimento del danno) e quella successivamente mutata
(adempimento del contratto), poiché entrambe le domande si fondano sul medesimo contratto del 05/12/2017, per cui la domanda mutata deve ritenersi ammissibile sul piano processuale.
Una tale domanda, pur ammissibile in rito, è tuttavia infondata nel merito.
Occorre preliminarmente qualificare il contratto stipulato in data 05/12/2017.
Come detto, tale contratto ha ad oggetto l'acquisto della proprietà di due veicoli contro il pagamento di un prezzo in denaro (per € 180.560,00) e la permuta di veicoli usati (per €
79.300,00).
Il contratto in esame presenta natura unitaria e causa mista, corrispondendo in parte alla compravendita, laddove prevede il pagamento di un prezzo in denaro, e in parte alla permuta, laddove prevede la consegna dei veicoli usati già in proprietà di F.LL NI. Deve invece escludersi la sussistenza di un doppio contratto composto da compravendita e successiva datio in solutum avente ad oggetto i veicoli usati, poiché la corresponsione degli stessi in luogo del pagamento in denaro è stata prevista dalle parti sin dall'origine e non successivamente.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del
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