Articolo 430 del codice di procedura penale

Art. 430.(( (Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). ))
((1.Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2.La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001
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