Articolo 203 del Codice Penale

Art. 203.

(Pericolosita' sociale)

Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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