Articolo 203 del Codice Penale
Art. 203.
(Pericolosita' sociale)
Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
(Pericolosita' sociale)
Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
4. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300086Provvedimento:Leggi di più...- art. 203 c.p.·
- art. 380 c.p.p.·
- art. 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- diniego permesso di soggiorno·
- lesioni personali·
- maltrattamenti in famiglia·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno·
- spese processuali·
- vincoli familiari
5. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-06-10, n. 202400522Provvedimento:Leggi di più...- art. 4 d.lgs. 286/1998·
- art. 73 d.P.R. 309/1990·
- condanna penale·
- diniego del permesso di soggiorno·
- legami familiari e sociali·
- pericolosità sociale·
- proporzionalità del provvedimento amministrativo·
- reato ostativo al permesso di soggiorno·
- sostanze stupefacenti·
- valutazione della pericolosità sociale