Articolo 317 del Codice di procedura civile

Art. 317.
(Rappresentanza davanti al giudice di pace).

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (171) ((173))

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
(72) (88)

---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." ---------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". ---------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi. -----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 3, comma 24, lettera b)) che "all'articolo 317, primo comma, le parole «, scritto il calce alla citazione o in atto separato,» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze43


  • 1. Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/01/2024, n. 111
    Provvedimento: N. R.G. 3513/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3513/2023 promossa da: CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. CHIRIATTI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIRIATTI GIUSEPPE APPELLANTE contro CONSORZIO ITALIANO STRADE …
     Leggi di più...

  • 2. Trib. Torino, sentenza 28/06/2024, n. 3752
    Provvedimento: Rg n. 6112/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione terza civile Oggi 28.06.2024, alle ore 15.20, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Fanelli; per parte convenuta l'avv. Giacolono. È altresì presente il Gop in tirocinio dott. Marcello Picchio. Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c. L'avv. Fanelli contesta la decisione del Giudice di Pace in punto difetto di procura e rappresentanza in primo grado. Sul merito si richiama al ricorso, essendo il telelaser stato solo oggetto di approvazione, come statuito dalla Cassazione di recente (10505/2024); …
     Leggi di più...

  • 3. Trib. Roma, sentenza 07/10/2024, n. 15074
    Provvedimento: N. R.G. 52497/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA X SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2023, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente TRA AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES (C.F. 02127391007), in persona …
     Leggi di più...

  • 4. Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15437
    Provvedimento: N. 1103/2021 Ruolo Gen. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1103 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 maggio 2024 TRA Thai Airways International Public Company Limited (P.IVA 00919391003), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 187, - appellante E Rimborso al Volo s.r.l. (P.IVA …
     Leggi di più...

  • 5. Trib. Roma, sentenza 12/07/2024, n. 11962
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA AIR CHINA LTD., con sede legale in EC (Repubblica Popolare Cinese), c/o Capital International Airport e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 29, codice fiscale n. 07858560589, in persona del legale rappresentante, Sig. NG Wu (Avvocati Filippo Di Peio e Francesco Granata) APPELLANTE E RIMBORSO AL VOLO S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. …
     Leggi di più...
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi