Articolo 1106 del Codice civile

Art. 1106.

(Regolamento della comunione e nomina di amministratore).

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, puo' essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad uno o piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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