Articolo 2370 del Codice civile

Art. 2370.

(Diritto d'intervento all'assemblea).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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