frode in competizioni sportive

Art. 1. Frode in competizioni sportive1.Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18))2.Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3.Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18))-------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Entrata in vigore il 22 agosto 2014

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