Art 54
Art. 54. (Predisposizione del programma).
1.Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.2.Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.3.Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.4.La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
1.Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.2.Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.3.Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.4.La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
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