disposizioni finali e abrogazioni di norme

Art. 7. Disposizioni finali e abrogazioni di norme1.Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilita' finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti.
Tutte le attivita' e le passivita' della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza Statoregioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.
2.Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:
a)libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453;
b)regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442;
c)articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
d)articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197;
e)all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto separato".
3.Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalita' diapplicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in materia di opere a carattere ambientale):
"Art. 18. - 2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnicofinanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
"Art. 12. - 1. L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e' devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilita' della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva".
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 61 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convenito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) art. 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' a quelli dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione a riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'art. 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata".
- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 112/1998:
"Art. 63 (Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni). 1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
- Il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e' il seguente:
"9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento".
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Entrata in vigore il 17 agosto 1999
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